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Legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 (BUR n. 106/2003)

Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 (BUR n. 106/2003)

ISTITUZIONE DI UNA SEDE FARMACEUTICA IN DEROGA NEL COMUNE DI ERACLEA - LOCALITÀ PONTE CREPALDO (1)


Art. 1 - Istituzione di sede farmaceutica in deroga.
1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca’ Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca’ Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto.
1 bis Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione. ( 2)



Note

( 1) Il TAR del Veneto, con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 58 (G.U. 1ª serie speciale n. 8/2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Con ordinanza n. 414 del 2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 48/2007) la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al TAR del Veneto in quanto, nelle more del giudizio incidentale, è sopravvenuta la legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , il cui articolo 6 ha introdotto un comma 1 bis nel testo dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 e poiché, per effetto di tale ultima disposizione, la farmacia istituita ai sensi della norma impugnata viene ad essere ricondotta all’ordinario regime, spetta al giudice a quo valutare la misura e gli esatti termini di tale effetto normativo.
( 2) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 (BUR n. 106/2003) - Testo storico

ISTITUZIONE DI UNA SEDE FARMACEUTICA IN DEROGA NEL COMUNE DI ERACLEA - LOCALITÀ PONTE CREPALDO


Art. 1 - Istituzione di sede farmaceutica in deroga.
1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca’ Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca’ Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto.



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