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Legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 (BUR n. 106/2003)

Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 (BUR n. 106/2003)

ISTITUZIONE DI UNA SEDE FARMACEUTICA IN DEROGA NEL COMUNE DI VALEGGIO - LOCALITÀ SALIONZE (1)


Art. 1 – Istituzione di sede farmaceutica in deroga.
1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Valeggio - località Salionze. La zona di pertinenza è la seguente: via Attila, via Benaco, via degli Unni, via del Garda, via delle Alpi, via Dolomiti, vicolo E. Alessandrini, via G. Rossa, via Pastrengo, via San Leone, via Scarpina, via Trento, via V. Bachelet, le località di Camalavicina, Campagnarossa, Monte Salionze, Prandina, le case sparse vedi casa Altesini, casa America, casa Augusta, casa Belvedere, casa Bonomi, casa Busetta, casa Busetta nuova, casa ca' del Lago, casa campagna Salionze, casa Campuzzo, casa Canova Salionze, casa Domenichella, casa Falcona, casa Fratta, casa Ghiaie, casa Lavinia, casa Maiella Monti, casa Marognotto, casa Monfarè, Dep. Monte Bianco, casa Monte Torcolo, casa Nuova Carteri, casa Orsola, casa Pasquali, casa Pravecchio, casa Radicchio, casa Redentrice, casa Righi, casa S. Giovanni, casa S. Marco, casa Silvanella, casa Torrente Valle, casa Valpezzone.
1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione. ( 2)




Note

( 1) Il TAR del Veneto, con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 190 (G.U. 1ª serie speciale n. 15/2005), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Con ordinanza n. 414 del 2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 48/2007) la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al TAR del Veneto in quanto, nelle more del giudizio incidentale, è sopravvenuta la legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , il cui articolo 7 ha introdotto un comma 1 bis nel testo dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 e poiché, per effetto di tale ultima disposizione, la farmacia istituita ai sensi della norma impugnata viene ad essere ricondotta all’ordinario regime, spetta al giudice a quo valutare la misura e gli esatti termini di tale effetto normativo.
( 2) Comma aggiunto da comma 1 art. 7 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 (BUR n. 106/2003) - Testo storico

ISTITUZIONE DI UNA SEDE FARMACEUTICA IN DEROGA NEL COMUNE DI VALEGGIO - LOCALITÀ SALIONZE


Art. 1 – Istituzione di sede farmaceutica in deroga.
1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Valeggio - località Salionze. La zona di pertinenza è la seguente: via Attila, via Benaco, via degli Unni, via del Garda, via delle Alpi, via Dolomiti, vicolo E. Alessandrini, via G. Rossa, via Pastrengo, via San Leone, via Scarpina, via Trento, via V. Bachelet, le località di Camalavicina, Campagnarossa, Monte Salionze, Prandina, le case sparse vedi casa Altesini, casa America, casa Augusta, casa Belvedere, casa Bonomi, casa Busetta, casa Busetta nuova, casa ca' del Lago, casa campagna Salionze, casa Campuzzo, casa Canova Salionze, casa Domenichella, casa Falcona, casa Fratta, casa Ghiaie, casa Lavinia, casa Maiella Monti, casa Marognotto, casa Monfarè, Dep. Monte Bianco, casa Monte Torcolo, casa Nuova Carteri, casa Orsola, casa Pasquali, casa Pravecchio, casa Radicchio, casa Redentrice, casa Righi, casa S. Giovanni, casa S. Marco, casa Silvanella, casa Torrente Valle, casa Valpezzone.




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