crv_sgo_leggi

Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33 (BUR n. 111/2003)

Indennità regionale di anticipazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili

Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33 (BUR n. 111/2003)

INDENNITÀ REGIONALE DI ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e tutela i diritti degli invalidi civili anche mediante l'erogazione di indennità regionali di invalidità ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”.
Art. 2 - Soggetti beneficiari.
1. Hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge coloro che, avendo presentato richiesta, ai sensi della vigente normativa, per l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, abbiano ottenuto da parte della Commissione medica di prima istanza, operante presso l'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza, il riconoscimento dell'invalidità civile e la successiva conferma della stessa da parte della Commissione periferica del Ministero del Tesoro.
Art. 3 - Provvidenze economiche.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto ad una somma, a titolo di anticipazione del beneficio, non inferiore all’ottanta per cento dell’indennità di accompagnamento erogabile dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
2. Le modalità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche di cui al comma 1 vengono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.
Art. 4 - Restituzione somme anticipate.
1. La Giunta regionale provvede a stipulare apposito accordo con l'INPS per la restituzione, da parte di quest'ultimo, delle somme già erogate dalla Regione ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità di cui all’articolo 3.
2. Nelle more della stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 o nel caso in cui questo non venga concluso, l'onere di restituire alla Regione le somme già erogate è in capo al soggetto beneficiario.
3. Il momento a partire dal quale vengono calcolate le somme da restituire è quello in cui matura il diritto del beneficiario ad ottenere l'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal momento in cui viene effettivamente erogata dall'INPS.
4. Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la restituzione di quanto percepito dalla Regione coincide con quello in cui viene effettivamente percepito dall'interessato l'indennità erogata dall'INPS.
Art. 5 - Costituzione fondi presso le ULSS con sede nel capoluogo di provincia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ogni ULSS con sede nel capoluogo di provincia provvede a costituire un apposito fondo, mediante la stipulazione di un apposito contratto con la propria tesoreria o con primario istituto di credito operante con finalità etiche nel territorio della Regione.
2. Gli aventi diritto di cui all'articolo 2 riscuotono quanto di loro spettanza presso la sede della banca tesoriera dell’ULSS territorialmente competente o agli sportelli dell'istituto di credito individuato ai sensi del comma 1.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.500.000,00 e decorrenti dall’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b. U152 “Servizio a favore delle persone disabili, adulte e anziane”, iscritta nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2003-2005.


SOMMARIO
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33 (BUR n. 111/2003) - Testo storico

INDENNITÀ REGIONALE DI ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e tutela i diritti degli invalidi civili anche mediante l'erogazione di indennità regionali di invalidità ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”.
Art. 2 - Soggetti beneficiari.
1. Hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge coloro che, avendo presentato richiesta, ai sensi della vigente normativa, per l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, abbiano ottenuto da parte della Commissione medica di prima istanza, operante presso l'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza, il riconoscimento dell'invalidità civile e la successiva conferma della stessa da parte della Commissione periferica del Ministero del Tesoro.
Art. 3 - Provvidenze economiche.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto ad una somma, a titolo di anticipazione del beneficio, non inferiore all’ottanta per cento dell’indennità di accompagnamento erogabile dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
2. Le modalità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche di cui al comma 1 vengono stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.
Art. 4 - Restituzione somme anticipate.
1. La Giunta regionale provvede a stipulare apposito accordo con l'INPS per la restituzione, da parte di quest'ultimo, delle somme già erogate dalla Regione ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità di cui all’articolo 3.
2. Nelle more della stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 o nel caso in cui questo non venga concluso, l'onere di restituire alla Regione le somme già erogate è in capo al soggetto beneficiario.
3. Il momento a partire dal quale vengono calcolate le somme da restituire è quello in cui matura il diritto del beneficiario ad ottenere l'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal momento in cui viene effettivamente erogata dall'INPS.
4. Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la restituzione di quanto percepito dalla Regione coincide con quello in cui viene effettivamente percepito dall'interessato l'indennità erogata dall'INPS.
Art. 5 - Costituzione fondi presso le ULSS con sede nel capoluogo di provincia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ogni ULSS con sede nel capoluogo di provincia provvede a costituire un apposito fondo, mediante la stipulazione di un apposito contratto con la propria tesoreria o con primario istituto di credito operante con finalità etiche nel territorio della Regione.
2. Gli aventi diritto di cui all'articolo 2 riscuotono quanto di loro spettanza presso la sede della banca tesoriera dell’ULSS territorialmente competente o agli sportelli dell'istituto di credito individuato ai sensi del comma 1.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 1.500.000,00 e decorrenti dall’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull’u.p.b. U152 “Servizio a favore delle persone disabili, adulte e anziane”, iscritta nello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2003-2005.


SOMMARIO