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Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38 (BUR n. 112/2003)

Disposizioni in materia di tributi regionali

Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38 (BUR n. 112/2003)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF:
a) fino a euro 15.000,00 1,2 per cento;
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3 per cento;
c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4 per cento;
d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4 per cento;
e) oltre euro 70.000,00 1,4 per cento.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, a decorrere dall’anno 2004 l’aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per:
a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 14.500,00;
b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a euro 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
Art. 2 - Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
1. Per l’anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni, e l'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale” e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
Art. 4 - Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”.
1. Per l’anno 2004 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione B dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
Art. 5 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38 (BUR n. 112/2003) - Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF:
a) fino a euro 15.000,00 1,2 per cento;
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3 per cento;
c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4 per cento;
d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4 per cento;
e) oltre euro 70.000,00 1,4 per cento.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, a decorrere dall’anno 2004 l’aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per:
a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 14.500,00;
b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a euro 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
Art. 2 - Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
1. Per l’anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni, e l'aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale” e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
Art. 4 - Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”.
1. Per l’anno 2004 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”, che risultino iscritte nella sezione B dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
Art. 5 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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