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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 (BUR n. 36/2003)

Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 (BUR n. 36/2003) (Abrogata)

NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE NELLA REGIONE VENETO

Legge abrogata da lett. a), comma 1, articolo 6, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE NELLA REGIONE VENETO


Art. 1 - Finalità
1. La Regione Veneto e in particolare la Giunta regionale, esercitano la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle Unità locali socio sanitarie (ULSS), le aziende ospedaliere del Veneto e, sugli enti afferenti il settore sociale e sugli enti convenzionati ove previsto, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 , articolo 20 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 , per mezzo della struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce la struttura regionale per le attività ispettive e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
Art. 2 – Attività ispettiva e di vigilanza
1. L’attività ispettiva e di vigilanza della struttura regionale si esercita con riguardo ai settori sanitario, ospedaliero e sociale ed è di carattere amministrativo e contabile, in particolare nei settori delle forniture di beni e di servizi.
2. Qualora la struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza accerti irregolarità o inefficienze invia alla Giunta regionale specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l’obbligo di trasmettere la relativa comunicazione all’Autorità giudiziaria competente.
3. La Giunta regionale nei casi in cui la normativa vigente preveda conseguenze al verificarsi di specifici presupposti, ne adotta i conseguenti provvedimenti.
4. Al di fuori dei casi previsti di cui al comma 3 la Giunta adotta idonee prescrizioni nei confronti dei direttori generali delle ULSS, delle aziende ospedaliere, dei presidenti e/o direttori degli enti afferenti il settore socio-sanitario, indicando un termine perentorio per i relativi adempimenti.
5. Le ispezioni possono essere ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie vengono effettuate d’ufficio di volta in volta su aspetti generali riguardanti gli enti da controllare.
6. Le ispezioni straordinarie vertono su fattispecie particolari e possono essere attivate su segnalazione:
a) della Giunta regionale;
b) dei componenti del Consiglio regionale;
c) dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti sottoposti al controllo;
d) dell’Agenzia regionale socio sanitaria;
e) del Difensore civico.
Art. 3 – Disposizioni organizzative
1. La struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza afferisce direttamente alla Segreteria generale della Programmazione. La Giunta regionale individua i compiti e il livello organizzativo della struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni. La struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza, nello svolgimento dei compiti assegnati, si avvale di personale proprio costituito da funzionari, istruttori direttivi e dal relativo responsabile avente la qualifica di dirigente regionale.
2. Per fattispecie specifiche la struttura può avvalersi di professionalità ricercate tra il personale in servizio presso la Regione Veneto o presso altri enti pubblici.
3. In caso di necessità di personale di cui al comma 2, ci si può avvalere anche di professionalità esterne.
4. Allo scopo di assicurare l’esercizio della funzione di vigilanza, il personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi ed ai locali utilizzati dagli enti sottoposti all’attività ispettiva.
5. Gli enti di cui sopra hanno l’obbligo di fornire la documentazione richiesta dai funzionari della struttura.
6. Le modalità di accesso alle sedi ed ai locali degli enti, nonché l’acquisizione della documentazione richiesta sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 5.
7. La Magistratura ordinaria e la Magistratura contabile possono avvalersi della struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza per specifiche attività di indagini di competenza delle medesime previa apposita convenzione.
Art. 4 - Relazioni
1. Il dirigente responsabile della struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza predispone una specifica relazione, con cadenza semestrale, sull’attività di vigilanza svolta. Tali relazioni sono inviate alla Giunta che le trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.
Art. 5 – Regolamento attuativo
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento per la disciplina delle funzioni e delle modalità dell’attività ispettiva e di vigilanza.
Art. 6 - Abrogazione
1. È abrogato l’articolo 16 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 .
Art. 7 – Norma transitoria.
1. La Commissione consiliare competente in materia socio - sanitaria è incaricata di acquisire ogni dato ed elemento utile per l’attenta verifica delle procedure e dei sistemi di controllo e vigilanza in atto nella Regione Veneto in materia sociosanitaria.
2. La Commissione consiliare di cui al comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, conclude la sua attività presentando al Consiglio regionale un’apposita relazione sull’attività di verifica di cui al presente articolo.
3. Ai sensi del terzo comma dell’art. 24 dello Statuto, nell’attività conoscitiva di cui al presente articolo, gli amministratori dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed agenzie regionali hanno l’obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti in loro possesso anche in esenzione del segreto d’ufficio.
Art. 8 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già disposti con la legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 ( 1) di approvazione del bilancio 2003, e pluriennale 2003 – 2005, alle unità previsionali di base 017 (oneri per il personale) e 029 (attività di supporto al ciclo della programmazione).
Art. 9 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Trattasi di errore materiale il numero della legge regionale è n. 4.


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