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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 (BUR n. 36/2003)

Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi.

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 (BUR n. 36/2003) (Abrogata)

DEROGHE ALLE VOLUMETRIE PREVISTE DAGLI INDICI DI ZONA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE GRAVI


Legge abrogata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

DEROGHE ALLE VOLUMETRIE PREVISTE DAGLI INDICI DI ZONA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE GRAVI


Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.
2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti.
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione
Art. 2 - Concessioni in deroga.
1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia deve essere corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dall'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" , della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 1, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.



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