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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003)

Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale.

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE AGGREGAZIONI DI FILIERA, DEI DISTRETTI PRODUTTIVI ED INTERVENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PRODUTTIVO LOCALE

Legge abrogata da lett. a), del comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

DISCIPLINA DEI DISTRETTI PRODUTTIVI ED INTERVENTI DI POLITICA INDUSTRIALE LOCALE


Art. 1. – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell’innovazione per i settori produttivi e della disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.
Art. 2 – Definizione.
1. Il distretto produttivo è caratterizzato dalla compresenza sul territorio:
a) di un’elevata concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
Art. 3 – Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale
1. Ai fini della eligibilità a distretto produttivo un sistema produttivo locale è rilevante quando:
a) comprende un numero di unità locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, non inferiore a ottanta e un numero di addetti non inferiore a duecentocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura;
c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell’originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.
Art. 4 – Soggetti.
1. I soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) enti locali;
c) autonomie funzionali;
d) associazioni di categoria previste dal tavolo di concertazione regionale;
e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, attivi nell’ambito della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;
f) istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione professionale.
Art 5 – Patto di sviluppo distrettuale.
1. Il patto di cui all’articolo 2, comma 2, deve essere redatto secondo i criteri approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e riguarda un periodo di attuazione non eccedente i tre anni.
Art. 6 – Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale.
1. Contestualmente alla sottoscrizione del patto i soggetti partecipanti individuano nel proprio ambito, all’interno dei soggetti di cui all’articolo 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica denominata rappresentante destinata a rappresentare il distretto produttivo nella consulta di cui all’articolo 9, ad assicurare la coerenza strategica e monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale.
Art. 7 – Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale.
1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto come individuato dall’articolo 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all’adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo.
2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto esprimono parere in ordine alla compatibilità territoriale dei patti di sviluppo distrettuali con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.
3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data di approvazione del primo bando ad esso riferito.
4. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale verifica la permanenza degli indicatori di cui all’articolo 3.
Art 8. Procedure di ammissibilità.
1. Il patto di sviluppo distrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all’articolo 6, entro il 1° marzo di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all’articolo 7, comma 2.
2. La camera di commercio entro il 31 marzo provvede alle verifiche di cui all’articolo 7, comma 1 e trasmette il patto ammesso alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.
3. Le province, entro il 31 marzo provvedono alle verifiche di cui all’articolo 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.
4. Entro il 30 giugno la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti di cui all’articolo 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla Giunta regionale affinché provveda all’emanazione dei bandi di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale approva i bandi per l’assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e ne determina le modalità di gestione.
Art. 9 – Consulta dei distretti.
1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta dei distretti.
2. La consulta è l’organismo di partecipazione dei distretti alla fase di realizzazione e monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.
3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti individuati da ciascun patto ai sensi dell’articolo 6, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall’Assessore competente in materia di politiche per l’impresa, che la convoca.
4. Ciascun componente della consulta decade di diritto allo scadere del triennio indicato all’articolo 5.
5. La consulta esprime parere sui patti di sviluppo distrettuale di cui all’articolo 5.
Art. 10 - Bandi di assegnazione.
1. L’assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:
a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;
b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
d) la quota massima di cofinanziamento regionale che non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Tale quota viene comunque garantita per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 12. Per quelli di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), comma 1 dello stesso articolo, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a);
e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;
i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
Art. 11 - Criteri di valutazione.
1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:
a) il coinvolgimento di più province nel progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale e del patto di sviluppo distrettuale;
c) l’assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;
d) la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l’investimento;
e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;
g) le sinergie e l’integrazione con progetti avviati nell’ambito di altri distretti produttivi, anche se includono imprese e territori di regione confinanti a condizione che si tratti di interventi previsti in atti di programmazione concertata ed in condizione di reciprocità per la Regione del Veneto.
Art. 12 – Interventi.
1. Sono oggetto d'intervento le seguenti iniziative:
a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale;
b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità d’imprese aggregate in una delle forme previste dall’articolo 13;
c) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, personale, soluzioni per la riduzione dell’inquinamento;
d) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l’integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
e) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera d);
f) promozione commerciale di prodotti innovativi anche mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.
Art. 13 - Destinatari.
1. Possono concorrere in via prioritaria alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all'articolo 12, comma 1:
a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
b) per le lettere b), c), d), e), f): i consorzi d’impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d’impresa che siano partecipati da almeno un terzo delle imprese aderenti al patto di sviluppo distrettuale, nonché i soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 4 e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici e privati.
Art. 14 - Attività di promozione e verifica.
1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'articolo 13 ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale di cui all’articolo 6 trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta regionale, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 15 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 6 “Interventi per lo sviluppo del sistema dei distretti industriali (quota finanziata con il fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale n. 11/2001 )” per competenza e cassa quanto all’esercizio 2003 e per sola competenza quanto ai due esercizi successivi.
Art. 16 – Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione i bandi di cui all’articolo 10 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.
Art. 17 – Disposizioni finali.
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il Provvedimento del Consiglio regionale n. 79 del 22 novembre 1999, “Individuazione dei distretti industriali del Veneto”, adottato ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e successive modificazioni.


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