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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il Diritto della Regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002.

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE, ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1 E ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002

Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.
1. La Regione promuove la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale. ( 1)
2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.
Art. 2 - Organi della rivista. (2)
1. Per la realizzazione della rivista di cui all’articolo 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.
2. Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.
3. Con l’intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.
4. Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell’attività del comitato di direzione.
5. La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito.
Art. 3 - Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
omissis ( 3)
Art. 4 – Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell’ articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:
“l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
Art. 5 – Abrogazione.
omissis ( 4)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”.
1. Alla rubrica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: “enti locali fideiussori” sono sostituite dalle seguenti: “enti locali garanti”.
2. Al comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.
3. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma modificato da comma 1 art. 106 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “Giunta regionale è autorizzata a promuovere” con le parole: “Regione promuove”.
( 2) Articolo sostituito da comma 2 art. 106 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 3) Articolo abrogato da lett. i), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 4) Articolo abrogato da lett. i), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE, ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1 E ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002


Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale.
2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.
Art. 2 - Comitato di redazione.
1. Per la realizzazione della rivista di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un comitato di redazione composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.
2. Tra gli esperti di cui al comma 1 la Giunta regionale sceglie il direttore responsabile e il direttore scientifico della rivista.
3. Il comitato di redazione ha, in particolare, il compito di analisi, elaborazione e coordinamento operativo dell'attività della rivista.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina un segretario per l'assistenza al comitato, scelto anche tra i dipendenti regionali, e determina il compenso spettante ai componenti e al segretario.
Art. 3 - Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
1. La rubrica del titolo II della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituita dalla seguente: "Rilascio copia atti amministrativi regionali".
Art. 4 – Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:
“l ter) adottare i provvedimenti inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
Art. 5 – Abrogazione.
1. Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 .
Art. 6 - Modifica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”.
1. Alla rubrica dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: “enti locali fideiussori” sono sostituite dalle seguenti: “enti locali garanti”.
2. Al comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.
3. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: “enti locali fideiussori” sono aggiunte le seguenti: “o datori di ipoteca”.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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