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Legge regionale 9 aprile 2004, n. 10 (BUR n. 40/2004)

Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 'Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia'

Legge regionale 9 aprile 2004, n. 10 (BUR n. 40/2004)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZIO DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
1. Le parole "direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea" e le parole "disposizioni di leggi e regolamenti nella materia" contenute nell' articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , e non la circolazione acquea.


SOMMARIO
Legge regionale 9 aprile 2004, n. 10 (BUR n. 40/2004) – Testo storico

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, n. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZIO DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
1. Le parole "direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea" e le parole "disposizioni di leggi e regolamenti nella materia" contenute nell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , e non la circolazione acquea.


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