crv_sgo_leggi

Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004)

Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche

Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE”



Art. 1 – Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. I commi 3 e 7 dell’ articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.
Art. 2 – Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità.
1. Il comma 2 dell’ articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis ( 1)
2. Il comma 8 dell' articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis ( 2)
3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 ( 3) dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , fino all’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Vedi modifiche apportate al comma 2 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 2) Vedi modifiche apportate al comma 8 dell'art. 70 legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 3) Legge abrogata a decorrere dal 10 gennaio 2004 dall’articolo 74, comma 1, lettera b), legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , fatta salva l’applicazione nelle fattispecie previste dall’articolo 70, comma 8, della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 (BUR n. 53/2004) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE”



Art. 1 – Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. I commi 3 e 7 dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", sono abrogati.
Art. 2 – Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità.
1. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
“2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all’esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;
b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.”
2. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
"8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità", abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001".
3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , fino all’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO