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Legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 (BUR n. 79/2004)

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 'Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)'

Legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 (BUR n. 79/2004) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)"

Legge abrogata dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 (BUR n. 79/2004) (Novellazione) - Testo storico

RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , "PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)"

Art. 1 - Rideterminazione dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è rideterminata sino al 31 gennaio 2005.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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