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Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004)

Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto.

Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004) (Abrogata)

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 , vedi tuttavia le disposizioni transitorie recate dagli articoli 22, comma 3, e 28 dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 15/2004
S O M M A R I O
Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004) – Testo storico

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO

CAPO I - Finalità

Art. 1 – Obiettivi della legge.
1. La presente legge detta gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione del Veneto.
2. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;
b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
c) rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l'individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;
d) promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato;
e) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
f) regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l’uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardando l’equilibrio con le altre tipologie distributive;
g) valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastruttruali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;
h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tecnologie innovative di esercizi di vendita, nonché l’innovazione tecnologica nelle imprese;
i) favorire l’associazionismo tra piccole imprese;
j) favorire una organizzazione e gestione della logistica volte al miglioramento della competitività e alla diminuzione degli impatti sul traffico e sull’ambiente;
k) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.
3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al cittadino.
4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.
Art. 2 – Finanziamenti regionali.
1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio, anche attraverso l’azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:
a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
b) fornire servizi di supporto all’attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;
e) realizzare un qualificato livello di animazione economico, sociale, culturale.

CAPO II - Monitoraggio della rete distributiva

Art. 3 - Osservatorio regionale per il commercio.
1. É istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di commercio.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:
a) i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi esercitate;
b) le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e successive modificazioni, delle imprese del commercio, di quelle rappresentative le imprese esercenti attività di commercio e di quelle dei lavoratori, dirette a consentire la formulazione di osservazioni ed integrazioni sulle attività esercitate nell'ambito dell'osservatorio stesso.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:
a) i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi esercitate;
b) le modalità della realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione dei flussi informativi;
c) le modalità di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni e camere di commercio per le rilevazioni dei dati su base provinciale.
Art. 4 – Monitoraggio.
1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'articolo 5, per provincia e nel Veneto;
b) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
c) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);
d) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione della propria provincia, dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a disposizione dell'osservatorio anche la relativa documentazione di carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.
3. La Regione prevede annualmente nell'ambito delle risorse previste al comma 1 dell'articolo 2 finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.
4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio.
5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite dalla presente legge, sono espletate dagli enti interessati senza oneri per la Regione.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua forme di coordinamento, anche mediante l’osservatorio regionale, con gli osservatori delle altre regioni e con altre forme di coordinamento promosse a livello nazionale.

CAPO III - Programmazione commerciale

Art. 5 - Ambiti territoriali di programmazione regionale.
1. Gli indirizzi generali relativi all’insediamento delle attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e della consistenza demografica, individuano i seguenti ambiti di programmazione regionale:
a) aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di utenza;
b) centri storici come definiti all’articolo 26, comma 2;
c) centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all’interno delle aree sovracomunali;
d) aree a vocazione turistica.
2. Le aree sovracomunali o provinciali di cui alla lettera a) del comma 1 sono individuate dalla provincia nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1 lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".
3. In fase di prima applicazione della presente legge i comuni appartenenti alle aree sovracomunali sono riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale su proposta motivata di ciascuna provincia può modificare gli obiettivi di sviluppo delle singole aree sovracomunali nel rispetto della superficie complessiva assegnata alla provincia nell'allegato B.
Art. 6 - Durata della programmazione.
1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.
2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria.
3. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione adeguano la programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base dei principi enunciati all’articolo 14, comma 1. In caso di inerzia da parte dei comuni, o delle unioni dei comuni ove costituite, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36.
Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.
1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:
a) per gli esercizi di vicinato:
  1. 1) superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  2. 2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) per le medie strutture:
  1. 1) superficie oltre 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  2. 2) superficie oltre 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) per le grandi strutture:
  1. 1) superficie oltre 2.500 mq e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  2. 2) superficie oltre 1.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c, nel caso di accorpamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000.
3. Nelle aree sovracomunali, come individuate dall’allegato A della presente legge, o provinciali, in cui oltre il settantacinque per cento dei comuni abbia territorio ricadente in tutto o in parte in una comunità montana, come definita dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" e successive modificazioni, i limiti dimensionali per gli esercizi di vicinato sono fissati in 150 mq. e per le medie strutture in 1.500 mq.
4. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:
a) alimentare;
b) non alimentare generico;
c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
d) misto.
5. Per settore alimentare si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l’igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.
6. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al comma 7.
7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.
8. Per settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell’autorizzazione commerciale. L’operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito definito decreto legislativo, per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari.
9. La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico di cui al comma 4 ad esclusione del settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il quale le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di cui ai commi 1, lettera c) e 2.
10. L’esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq., che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) detti esercizi non siano ubicati all’interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti agli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d), del comma 4.
11. I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non possono ottenere un’autorizzazione commerciale per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di validità degli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B della presente legge.

CAPO IV - Programmazione della rete distributiva

Art. 8 – Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si definiscono:
a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;
b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;
c) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale all’interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell’insediamento;
d) apertura in forma continuativa: l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per centottanta giorni consecutivi in caso di trasferimento o subingresso;
e) piccola e media impresa commerciale: l'impresa definita ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
f) domande concorrenti: le domande presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo;
g) criterio di correlazione: la corrispondenza tra il titolo edilizio e l’autorizzazione commerciale;
h) attività di intrattenimento: sale bingo, sale cinematografiche o altri locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.
3. Restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. É vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per edilizia;
l) legnami. ( 1)
5. L’elenco dei prodotti di cui al comma 4 può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 9 – Centri commerciali.
1. Ai fini della presente legge si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.
2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell’attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone Comune, Provincia e Regione.
3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.
4. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri commerciali di cui fanno parte e sono tenuti ad osservare gli orari dei centri stessi, ai sensi del comma 5.
5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.
6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all’interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge l’attività di intrattenimento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, purché detti locali siano funzionali all’attività sopracitata e dotati di accessi dall’esterno indipendenti e comuni all’attività di intrattenimento.
7. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" fino al 10 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", non può essere negata dal comune l’autorizzazione alla modifica della ripartizione interna della superficie di vendita nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista dall’autorizzazione originaria per ciascun esercizio o insieme di esercizi, fermi restando comunque il limite massimo di superficie complessiva autorizzata e il rapporto tra settori merceologici. Per autorizzazione originaria s’intende l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971, valida al momento della presentazione della domanda di ripartizione.
8. Le strutture commerciali di cui al comma 7 sono, a tutti gli effetti, qualificate unitariamente centri commerciali ai sensi del comma 1. Per tali strutture, la richiesta di autorizzazione alla ripartizione interna della superficie di vendita deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione alla ripartizione interna non può essere concessa.
Art. 10 - Parchi commerciali
1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso.
2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all’interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.
3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché dall’articolo 18.
4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all’interno di parchi commerciali esistenti o che intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui all’articolo 7, comma 9.
5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 luglio 1997, n. 20 e sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per l’individuazione dei parchi commerciali.
7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.
8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all’approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all’articolo 18.
Art. 11 - Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali.
1. Le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione sono quelle previste per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 16, comma 2.
2. Per i parchi commerciali esistenti ed individuati, le superfici a standard sono riferite alle tipologie delle singole strutture commerciali. In caso di ampliamento le superfici a standard sono riferite ai singoli esercizi oggetto di intervento.
Art. 12 - Outlet.
1. Ai fini della presente legge gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un’immagine unitaria.
2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all’articolo 9 e per i parchi commerciali di cui all’articolo 10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B; gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d’aria, non inferiore a cento chilometri.
Art. 13 - Esercizi di vicinato.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa denuncia di inizio attività da parte degli interessati al comune competente per territorio, effettuata secondo le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati sull’intero territorio comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche del piano regolatore vigente.
Art. 14 - Medie strutture di vendita.
1. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro il termine di cui all’articolo 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e le associazioni dei lavoratori del commercio approvano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:
a) modernizzazione del sistema distributivo;
b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
e) equilibrio delle diverse forme distributive;
f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.
2. I comuni, o le unioni dei comuni, ove costituite, entro trenta giorni dall’approvazione del proprio provvedimento lo comunicano alla Regione e alla provincia di appartenenza.
3. In ciascuna fase di programmazione le autorizzazioni per medie strutture di vendita sono rilasciate successivamente all’approvazione del provvedimento comunale di cui al comma 1; in mancanza di detto provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, salva motivata modifica, ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza di questa, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale che deve essere approvata entro i termini di cui all’articolo 6, comma 3.
5. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, provvedono inoltre ad adottare norme procedimentali concernenti le domande relative alle medie strutture e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento adottato. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.
6. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.
7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
8. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:
a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.
9. Contestualmente al rilascio di nuova autorizzazione, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.
10. Per le medie strutture di vendita il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.
11. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7 comma 1 lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a tremila metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente.
Art. 15 - Grandi strutture di vendita.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2 o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
3. Fra le domande concorrenti, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera f), relative all’apertura e all’ampliamento di grandi strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:
a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni e dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 e dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;
d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita;
f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita;
g) minor quantità di superficie richiesta;
h) ampliamento della superficie di vendita;
i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita esistente ed operante da almeno tre anni;
j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;
k) data di presentazione.
4. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:
a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;
c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
5. La Giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.
6. In materia di autorizzazione per grandi strutture di vendita non può essere deliberato, in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 20, il rilascio dell’autorizzazione commerciale in assenza del corrispondente titolo edilizio. Il possesso del titolo edilizio costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
7. Il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO V - Norme urbanistiche

Art. 16 - Vincoli di natura urbanistica e standard.
1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:
a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta;
b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall'articolo 25, decimo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 mq./mq. di superficie di pavimento e per le zone di espansione, includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, almeno una quantità di 0,5 mq./mq. di superficie di pavimento.
2. Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate in zone territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture di vendita come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b), il soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e comunque la superficie da destinare ad area a servizi non può essere inferiore a quella prevista dall’articolo 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) per le grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti;
b) per le grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
c) per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, come definite all'articolo 17, comma 1, lettera b), deve essere prevista area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
d) per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.
3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2 si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.
4. In caso di ampliamento, le quantità stabilite al comma 2 sono rapportate alla sola superficie ampliata.
5. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree di cui al comma 2 devono essere reperite in sede di strumento attuativo.
6. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, commi dodicesimo e tredicesimo della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
7. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme del piano regolatore generale.
8. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale strumento.
9. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all'interno del territorio comunale.
10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e comportano automatica variazione degli stessi qualora tali previsioni stabiliscano standard urbanistici inferiori a quelli previsti dal comma 2, lettere a), b), c), e d).Rimane comunque salva la facoltà dei comuni, ove necessario, di introdurre gli adattamenti conseguenti ai propri strumenti urbanistici.
Art. 17 - Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita.
1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:
a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq.;
b) con superficie di vendita superiore a 1.000 mq..
2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a) possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'articolo 16 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.
3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C1, C2 è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D detta localizzazione è consentita purché vi sia specifica destinazione commerciale.
4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
Art. 18 - Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti all’articolo 10, devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.
2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.
3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell’autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all’ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali.
4. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
5. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.
6. L'individuazione delle suddette aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:
a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all'articolo 19;
b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;
d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA).Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.
8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall’articolo 7, comma 3.
9. Alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
10. Sono comunque fatte salve le norme di cui al capo VIII riferite ai centri storici.
Art. 19 - Impatto sulla viabilità.
1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita o parchi commerciali come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
2. Le domande per grandi strutture o parchi commerciali devono inoltre essere accompagnate da uno studio della viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture o parchi commerciali devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.
4. Lo studio sull’impatto di viabilità deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall’indicazione relativa ai tempi di realizzazione nonché dal relativo piano finanziario di spesa; dovrà essere, altresì, indicato il soggetto onerato.
5. La Regione, la provincia e il comune, nella conferenza di servizi di cui all’articolo 20 della presente legge, approvano i progetti di loro competenza.
6. La Giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.

CAPO VI - Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

Art. 20 - Conferenza di servizi.
1. Il responsabile del procedimento individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice, presso gli uffici regionali, la conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di vendita o parchi commerciali per:
a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c), e 2;
b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);
c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale;
d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna, alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale.
2. La conferenza di servizi non viene indetta nei seguenti casi:
a) mancanza di disponibilità di superficie;
b) mancata presentazione contestuale a comune, provincia e Regione;
c) rinuncia del richiedente.
3. Il comune o le strutture associative di enti locali, entro il terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di autorizzazione, adottano il provvedimento di diniego nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e di presa d’atto nell’ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma e lo comunicano tempestivamente all’interessato, alla Regione e alla provincia. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, il comune o le strutture associative di enti locali, adottano il provvedimento di diniego dopo aver verificato presso la Regione che non vi sono procedimenti di autorizzazione o di revoca dell’autorizzazione pendenti per l’area commerciale di appartenenza, come descritta nell’allegato A. In caso contrario, in presenza di procedimenti di autorizzazione o revoca, spetta alla conferenza di servizi l'adozione del provvedimento di diniego.
4. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell’autorizzazione ovvero della struttura associativa di enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, della provincia e della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in ambito provinciale.
5. In caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più comuni, alla conferenza di servizi partecipa un solo soggetto in rappresentanza dei comuni interessati, secondo le modalità stabilite con il provvedimento che disciplina la procedura della conferenza di servizi. La stessa disposizione si applica nel caso in cui siano interessate più province o strutture associative di enti locali.
6. La deliberazione della conferenza di servizi è adottata a maggioranza dai rappresentanti di Regione, provincia, comune o dal rappresentante delle strutture associative di enti locali qualora si verifichino le fattispecie di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza ovvero non abbia comunicato il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza.
7. La Giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa.
8. In sede di conferenza di servizi, le decisioni adottate autonomamente per le materie di rispettiva competenza dagli enti che compongono la conferenza stessa sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari, fatto salvo la valutazione impatto ambientale, e costituiscono il necessario presupposto ai fini della deliberazione di conferenza. In materia di commercio, la deliberazione adottata in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1, deve conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituisce il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione comunale.
9. La deliberazione della conferenza di servizi indica:
a) la tipologia e l'ubicazione specifica della grande struttura di vendita o del parco commerciale;
b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali e per i parchi commerciali, la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione merceologica della stessa;
c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
d) la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio;
e) il termine di attivazione dell'esercizio nel limite previsto dall'articolo 23;
f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa;
10. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza di servizi;
b) individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dal dpr 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
c) prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.
11. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale. Entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di compatibilità ambientale i soggetti interessati devono presentare la domanda di autorizzazione commerciale ai sensi del presente Capo.
12. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 8, l’esito negativo della procedura di verifica di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 1999, anche quando preveda indicazioni per la mitigazione dell'impatto ambientale ed il monitoraggio dell'intervento, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione.
13. La pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita decade automaticamente, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza commerciale, quando la conferenza dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio dell’autorizzazione commerciale. Analoga decadenza è sancita in tutti i casi previsti al comma 2.
14. Il comune o le unioni di comuni, ove costituite, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della conferenza notificano al richiedente l’esito della conferenza dei servizi.
15. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21 - Procedure di rilascio di autorizzazione.
1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:
a) il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori merceologici;
c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'articolo 15, comma 3,ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo;
d) la conformità urbanistica.
2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il cittadino, la Giunta regionale approva la relativa modulistica.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 20, comma 9, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione con la stessa procedura del rilascio.
Art. 22 - Autorizzazione.
1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i parchi commerciali, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, indica:
a) la titolarità del provvedimento;
b) la superficie di vendita ed i settori merceologici dell'esercizio;
c) ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione a vendere in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 20. In caso di centri o parchi commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.
3. L’apertura, l’ampliamento della superficie di vendita, l’accorpamento, la concentrazione, il mutamento del settore merceologico nonché ogni altra modificazione di autorizzazioni già rilasciate, non diversamente normate, per esercizi operanti all’interno delle grandi strutture di vendita o parchi commerciali sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.
Art. 23 - Termini ed efficacia dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'articolo 20, comma 9. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato. L’accettazione deve essere trasmessa in comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell’interessato dell’esito della conferenza di servizi. In caso di inosservanza del predetto termine, il richiedente decade dal diritto al rilascio dell’autorizzazione. Il responsabile del procedimento assume un provvedimento dichiarativo dell’avvenuta decadenza e lo trasmette all’interessato, alla provincia ed alla Regione.
2. Le grandi strutture di vendita o parchi commerciali devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie assentita in sede di conferenza di servizi, entro il termine di ventiquattro mesi dal ricevimento in comune dell’accettazione delle prescrizioni da parte dell’interessato. Il comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune entro e non oltre i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di attivazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente e comunque entro il termine di attivazione.
3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l'attivazione viene sospeso dal comune, su motivata richiesta dell'interessato, in pendenza di un procedimento giurisdizionale instaurato con ricorso proposto con istanza cautelare. Il provvedimento di sospensione viene concesso qualora l’interessato ne abbia fatto richiesta entro trenta giorni dalla data della piena conoscenza del ricorso ed ha efficacia sino all’adozione da parte del comune del provvedimento di presa d’atto del passaggio in giudicato della sentenza.
4. In caso di attivazione della superficie di vendita per una misura inferiore ai due terzi ovvero in caso di diminuzione della superficie di vendita superiore ad un terzo rispetto a quella autorizzata, per un tempo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca per la parte non attivata con la stessa procedura prevista per il rilascio.
5. In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca dell’autorizzazione relativa all’attività sospesa, con la stessa procedura prevista per il rilascio.

CAPO VII - Centri di minore consistenza demografica

Art. 24 - Esercizi polifunzionali nei centri minori.
1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Nei centri a minore consistenza demografica i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.
3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.
4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.
5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.
6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.
Art. 25 - Interventi regionali.
1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), allo scopo di preservare un livello minimo dell'offerta distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.
2. La Giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui al Capo X.

CAPO VIII - Centri storici

Art. 26 - Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici.
1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali.
2. È individuata come centro storico l'area definita zona A ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi secondo le indicazioni del piano regolatore generale, nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico.
3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto" per ogni singola tipologia edilizia con la corrispondente categoria di intervento. Per le aree o gli edifici sottoposti a obbligo di strumento attuativo, fino all'approvazione dello stesso, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 - Adempimenti dei comuni.
1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali.
2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti è fatto obbligo ai comuni di inserire nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento:
a) al prontuario della sistemazione dei fronti commerciali relativamente all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno;
b) all'utilizzo dei materiali di finitura;
c) alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento generale.
3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche allegate alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , fino ad un massimo del cinquanta per cento.
4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.
Art. 28 - Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi.
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici, classificati dagli strumenti urbanistici come zona A i comuni, anche in deroga ai limiti di superficie previsti dall'articolo 7, possono autorizzare la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4.000 ed almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia una superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, ai manufatti di archeologia industriale appositamente individuati dallo strumento urbanistico generale, anche se collocati in aree diverse dalla Zona A-Centro Storico, purché specificamente individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 1.
3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi a:
a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti dall'articolo 16 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;
b) accessi e percorsi veicolari.

CAPO IX - Formazione professionale

Art. 29 - Formazione degli operatori commerciali.
1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni in materia di formazione professionale, nonché della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego stabilisce, sentite le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le modalità organizzative, la durata ed i contenuti standard delle azioni formative di cui al presente capo.
Art. 30 - Attività di formazione.
1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.
2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite.
3. Sono riconosciuti validi, ai fini dell’esercizio del commercio nel settore alimentare, i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di commercio.
Art. 31 – Attività di aggiornamento.
1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le modalità specificate all'articolo 30 comma 2, saranno particolarmente considerate le aree dell'organizzazione, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.
3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale, con l'osservanza delle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

CAPO X - Assistenza tecnica

Art. 32 - Centri di assistenza tecnica.
1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'articolo 23 del decreto legislativo.
2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
Art. 33 - Albo regionale.
1. É istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.
3. La selezione va effettuata ogni tre anni. Dell'esito della selezione la Giunta regionale informa la competente commissione consiliare.
4. La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.

CAPO XI - Forme speciali di vendita

Art. 34 - Vendite straordinarie.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali in materia di tutela della concorrenza e di vendite sottocosto, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e le organizzazioni delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
Art. 35 - Programmazione negoziata.
1. Nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e territoriale oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 ovvero approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , la Giunta regionale dispone di una superficie aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessivamente autorizzabile in base agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare domande di apertura relative ad iniziative commerciali del settore non alimentare, anche correlate alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale", idonee a contribuire allo sviluppo delle attività produttive, aventi un bacino d'utenza a carattere sovraregionale o sovraprovinciale e che prevedano opere infrastrutturali atte ad assicurare il miglioramento dell'assetto viario esistente.
3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, valuta le domande concorrenti di cui al comma 2, presentate nell'arco del medesimo mese di calendario, in relazione alla migliore rispondenza ai requisiti di cui al medesimo comma 2.
4. La superficie di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per più interventi purché nel limite massimo ivi previsto e nell'arco di validità della programmazione.

CAPO XII - Norme transitorie e finali

Art. 36 - Provvedimenti sostitutivi regionali.
1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, in caso di inerzia da parte dei comuni o delle unioni di comuni ove costituite, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 3, provvede, in via sostitutiva, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine, ad adottare le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.
Art. 37 - Norme transitorie.
1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” compresi i relativi allegati.
2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale è subordinata all’adozione dei criteri previsti dall’articolo 10, comma 6 e del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 10 nonché agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10 ad eccezione delle domande relative alla programmazione negoziata di cui all’articolo 35 per le quali, sino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 20, comma 10, si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi previste dalla legge regionale n. 37/1999 .
4. Salvi i casi di subingresso, nelle sole zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale sono sospesi gli effetti delle denunce di inizio attività di cui all’articolo 13, comma 1 fino all’adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri di cui all’articolo 10, comma 6 nonché fino agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10.
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, possono essere presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate autorizzazioni per le domande:
a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500;
b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento, nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano regolatore o sua variante approvati dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 37/1999 ed entro il 31 dicembre 2003;
c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.
6. L’osservatorio già istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 esercita le funzioni di cui alla presente legge.
7. Nell’ambito della superficie di cui all’articolo 35, comma 1 la Giunta regionale può disporre di una superficie non superiore al 50 per cento per iniziative connesse alla definizione in via stragiudiziale di contenziosi pendenti alla data del 30 giugno 2004 inerenti prioritariamente situazioni per le quali vi siano già opere legittime sotto il profilo edilizio.
Art. 38. – Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP).
1. Le aree sovracomunali individuate negli allegati A e B sono adeguate per ciascuna provincia al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
2. L’adeguamento è apportato con deliberazione della Giunta Regionale che recepisce le previsioni del PTCP di ciascuna provincia, adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione del PTCP di cui all’articolo 23 comma 9 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
3. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le superfici di vendita indicate negli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B non ancora rilasciate possono essere ridistribuite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 49 della legge regionale medesima, i comuni continuano ad applicare le disposizioni previste dall’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni per l’attuazione della presente legge.
Art 39 - Abrogazioni e novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” in materia di VIA.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 comma 1 sono abrogati:
a) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento delle attività commerciali nel Veneto” come novellata dall’articolo 31 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ; dall’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 ; dall’articolo 24 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 ;
b) il regolamento regionale 11 marzo 2002, n. 1 “Disciplina degli esercizi polifunzionali ( legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 . articolo 21)”.
2. È abrogata la lettera o) dell’allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
3. All’allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è inserita la seguente lettera m bis):
“m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all’articolo 18, commi 7 e 8 della medesima legge”.
Art. 40 - Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo nonché di quelle disposte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.
Art. 41 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo in quanto compatibili.
Art. 42 - Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sulle u.p.b. U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” e U0073 “Attività di incentivazione per il commercio” del bilancio di previsione 2004, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 3, 4, 25, 29 e 33.
Art. 43 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATO A





1
Belluno - Feltre
ALANO DI PIAVE

PIEVE D'ALPAGO


ARSIÉ

PONTE NELLE ALPI

area sovracomunale
BELLUNO

PUOS D'ALPAGO


CESIOMAGGIORE

QUERO


CHIES D'ALPAGO

S. GIUSTINA


FARRA D'ALPAGO

S. GREGORIO N. ALPI


FELTRE

SEDICO


FONZASO

SEREN DEL GRAPPA


LAMON

SOSPIROLO


LENTIAI

SOVRAMONTE


LIMANA

TAMBRE


MEL

TRICHIANA


PEDAVENA

VAS










2
Cortina - Pieve di Cadore
AGORDO

OSPITALE DI CADORE


ALLEGHE

PERAROLO DI CADORE

area sovracomunale
AURONZO DI CADORE

PIEVE DI CADORE


BORCA DI CADORE

RIVAMONTE AGORDINO


CALALZO DI CADORE

ROCCA PIETORE


CANALE D'AGORDO

S. NICOLÒ D. COMELICO


CASTELLAVAZZO

S. PIETRO DI CADORE


CENCENIGHE AGORDINO

S. STEFANO DI CADORE


CIBIANA DI CADORE

S. TOMMASO AGORDINO


COLLE SANTA LUCIA

S. VITO DI CADORE


COMELICO SUPERIORE

SAPPADA


CORTINA D'AMPEZZO

SELVA DI CADORE


DANTA

SOVERZENE


DOMEGGE DI CADORE

TAIBON AGORDINO


FALCADE

VALLADA AGORDINA


FORNO DI ZOLDO

VALLE DI CADORE


GOSALDO

VIGO DI CADORE


LA VALLE AGORDINA

VODO CADORE


LIVINALLONGO D. COL DI L.

VOLTAGO AGORDINO


LONGARONE

ZOLDO ALTO


LORENZAGO DI CADORE

ZOPPE' DI CADORE


LOZZO DI CADORE












3
Treviso - Castelfranco
ARCADE

POVEGLIANO


BREDA DI PIAVE

PREGANZIOL

area sovracomunale
CARBONERA

QUINTO DI TREVISO


CASALE SUL SILE

RESANA


CASIER

RIESE PIO X


CASTELFRANCO VENETO

RONCADE


CASTELLO DI GODEGO

S. BIAGIO DI CALLALTA


ISTRANA

SILEA


LORIA

SPRESIANO


MASERADA SUL PIAVE

TREVISO


MOGLIANO VENETO

VEDELAGO


MONASTIER DI TREVISO

VILLORBA


MORGANO

ZENSON DI PIAVE


PAESE

ZERO BRANCO


PONZANO VENETO


4
Conegliano - Oderzo -
ALTIVOLE

MOTTA DI LIVENZA

Montebelluna
CAERANO SAN MARCO

NERVESA DELLA BATTAGLIA


CESSALTO

ODERZO

area sovracomunale
CHIARANO

ORMELLE


CIMADOLMO

ORSAGO


CODOGNE'

PONTE DI PIAVE


CONEGLIANO

PORTOBUFFOLE'


FONTANELLE

S. LUCIA DI PIAVE


GAIARINE

S. PIETRO DI FELETTO


GIAVERA DEL MONTELLO

S. POLO DI PIAVE


GODEGA DI SANT'URBANO

S. VENDEMIANO


GORGO AL MONTICANO

SALGAREDA


MANSUÈ

SAN FIOR


MARENO DI PIAVE

SUSEGANA


MEDUNA DI LIVENZA

TREVIGNANO


MONTEBELLUNA

VAZZOLA




VOLPAGO DEL MONTELLO





5
Vittorio Veneto
ASOLO

MONFUMO


BORSO DEL GRAPPA

MORIAGO DELLA BATTAGLIA

area sovracomunale
CAPPELLA MAGGIORE

PADERNO DEL GRAPPA


CASTELCUCCO

PEDEROBBA


CAVASO DEL TOMBA

PIEVE DI SOLIGO


CISON DI VALMARINO

POSSAGNO


COLLE UMBERTO

REFRONTOLO


CORDIGNANO

REVINE LAGO


CORNUDA

S. ZENONE D'EZZELINI


CRESPANO DEL GRAPPA

SARMEDE


CROCETTA DEL MONTELLO

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA


FARRA DI SOLIGO

SEGUSINO


FOLLINA

TARZO


FONTE

VALDOBBIADENE


FREGONA

VIDOR


MASER

VITTORIO VENETO


MIANE







6
Padova
ABANO TERME

LIMENA


AGNA

MASERÀ DI PADOVA

area sovracomunale
ALBIGNASEGO

MESTRINO


ANGUILLARA VENETA

MONTEGROTTO TERME


ARRE

NOVENTA PADOVANA


ARZERGRANDE

PADOVA


BAGNOLI DI SOPRA

PIAZZOLA SUL BRENTA


BATTAGLIA TERME

PIOVE DI SACCO


BOVOLENTA

POLVERARA


BRUGINE

PONTE SAN NICOLÒ


CADONEGHE

PONTELONGO


CAMPO SAN MARTINO

ROVOLON


CAMPODARSEGO

RUBANO


CAMPODORO

S. ANGELO DI PIOVE


CANDIANA

SACCOLONGO


CARTURA

SAONARA


CASALSERUGO

SELVAZZANO DENTRO


CERVARESE SANTA CROCE

TEOLO


CODEVIGO

TERRASSA PADOVANA


CONSELVE

TORREGLIA


CORREZZOLA

VEGGIANO


CURTAROLO

VIGODARZERE


DUE CARRARE

VIGONZA


GALZIGNANO TERME

VILLAFRANCA PADOVANA


LEGNARO

VILLANOVA DI CAMPOSAMP.
7
Este - Monselice
ARQUÀ PETRARCA

PERNUMIA


BAONE

PIACENZA D'ADIGE

area sovracomunale
BARBONA

PONSO


BOARA PISANI

POZZONOVO


CARCERI D'ESTE

S. MARGHERITA D'ADIGE


CASALE DI SCODOSIA

S. PIETRO VIMINARIO


CASTELBALDO

SALETTO


CINTO EUGANEO

SANT'ELENA D'ESTE


ESTE

SANT'URBANO


GRANZE

SOLESINO


LOZZO ATESTINO

STANGHELLA


MASI

TRIBANO


MEGLIADINO SAN FIDENZIO

URBANA


MEGLIADINO SAN VITALE

VESCOVANA


MERLARA

VIGHIZZOLO D'ESTE


MONSELICE

VILLA ESTENSE


MONTAGNANA

VO' EUGANEO


OSPEDALETTO EUGANEO












8
Cittadella - Camposampiero
BORGORICCO

PIOMBINO DESE


CAMPOSAMPIERO

S. GIORGIO D. PERTICHE

area sovracomunale
CARMIGNANO DI BRENTA

S. GIORGIO IN BOSCO


CITTADELLA

S. GIUSTINA IN COLLE


FONTANIVA

S. MARTINO DI LUPARI


GALLIERA VENETA

S. PIETRO IN GÙ


GAZZO PADOVANO

TOMBOLO


GRANTORTO

TREBASELEGHE


LOREGGIA

VILLA DEL CONTE


MASSANZAGO







9
Venezia
CAMPAGNA LUPIA

MIRANO


CAMPOLONGO MAGGIORE

PIANIGA

area sovracomunale
CAMPONOGARA

QUARTO D'ALTINO


CAVALLINO

SALZANO


DOLO

SANTA MARIA DI SALA


FIESSO D'ARTICO

SCORZE'


FOSSO'

SPINEA


MARCON

STRÀ


NOALE

VENEZIA


MARTELLAGO

VIGONOVO


MIRA







10
S. Donà - Portogruaro
ANNONE VENETO

MEOLO


CAORLE

MUSILE DI PIAVE

area sovracomunale
CEGGIA

NOVENTA DI PIAVE


CINTO CAOMAGGIORE

PORTOGRUARO


CONCORDIA SAGITTARIA

PRAMAGGIORE


ERACLEA

S. DONÀ DI PIAVE


FOSSALTA DI PIAVE

S. MICHELE AL TAGLIAMENTO


FOSSALTA DI PORTOG.

S. STINO DI LIVENZA


GRUARO

TEGLIO VENETO


JESOLO

TORRE DI MOSTO





11
Chioggia
CAVARZERE

CONA

area sovracomunale
CHIOGGIA







12
Rovigo - Badia Polesine- Adria
ADRIA

GUARDA VENETA


ARIANO NEL POLESINE

LENDINARA

area sovracomunale
ARQUÀ POLESINE

LOREO


BADIA POLESINE

LUSIA


BAGNOLO DI PO

MELARA


BERGANTINO

OCCHIOBELLO


BOSARO

PAPOZZE


CALTO

PETTORAZZA GRIMANI


CANARO

PINCARA


CANDA

POLESELLA


CASTELGUGLIELMO

PONTECCHIO POLESINE


CASTELMASSA

PORTO TOLLE


CASTELNOVO BARIANO

PORTO VIRO


CENESELLI

ROSOLINA


CEREGNANO

ROVIGO


CORBOLA

S. BELLINO


COSTA DI ROVIGO

S. MARTINO DI VENEZZE


CRESPINO

SALARA


FICAROLO

STIENTA


FIESSO UMBERTIANO

TAGLIO DI PO


FRASSINELLE POLESINE

TRECENTA


FRATTA POLESINE

VILLADOSE


GAIBA

VILLAMARZANA


GAVELLO

VILLANOVA DEL GHEBBO


GIACCIANO CON BARUCHELLA

VILLANOVA MARCHESANA










13
Verona
BADIA CALAVENA

PALÙ


BOSCOCHIESANUOVA

PESCANTINA

area sovracomunale
BOVOLONE

POVEGLIANO VERONESE


BUSSOLENGO

RONCO ALL'ADIGE


BUTTAPIETRA

ROVERE' VERONESE


CALDIERO

S. GIOVANNI LUPATOTO


CASTEL D'AZZANO

S. MARTINO BUON ALBERGO


CERRO VERONESE

S. MAURO DI SALINE


COLOGNOLA AI COLLI

S. PIETRO IN CARIANO


ERBE'

SALIZZOLE


ERBEZZO

SANT'ANNA D'ALFAEDO


FUMANE

SELVA DI PROGNO


GREZZANA

SOMMACAMPAGNA


ILLASI

SONA


ISOLA DELLA SCALA

TREGNAGO


ISOLA RIZZA

TREVENZUOLO


LAVAGNO

VALEGGIO SUL MINCIO


MARANO DI VALPOLICELLA

VESTENANOVA


MEZZANE DI SOTTO

VELO VERONESE


MOZZECANE

VERONA


NEGRAR

VIGASIO


NOGAROLE ROCCA

VILLAFRANCA DI VERONA


OPPEANO

ZEVIO





14
Baldo - Garda
AFFI

GARDA


BARDOLINO

LAZISE

area sovracomunale
BRENTINO BELLUNO

MALCESINE


BRENZONE

PASTRENGO


CAPRINO VERONESE

PESCHIERA DEL GARDA


CASTELNUOVO DEL GARDA

RIVOLI VERONESE


CAVAION VERONESE

S. AMBROGIO DI VALP.


COSTERMANO

S. ZENO DI MONTAGNA


DOLCE'

TORRI DEL BENACO


FERRARA DI MONTE BALDO


15
Legnago - S. Bonifacio
ALBAREDO D'ADIGE

MONTEFORTE D'ALPONE


ANGIARI

NOGARA

area sovracomunale
ARCOLE

PRESSANA


BELFIORE

RONCA'


BEVILACQUA

ROVERCHIARA


BONAVIGO

ROVEREDO DI GUÀ


BOSCHI SANT'ANNA

S. BONIFACIO


CASALEONE

S. GIOVANNI ILARIONE


CASTAGNARO

S. PIETRO DI MORUBIO


CAZZANO DI TRAMIGNA

SANGUINETTO


CEREA

SOAVE


COLOGNA VENETA

SORGA'


CONCAMARISE

TERRAZZO


GAZZO VERONESE

VERONELLA


LEGNAGO

VILLA BARTOLOMEA


MINERBE

ZIMELLA


MONTECCHIA DI CROSARA

















16
Vicenza
AGUGLIARO

LONIGO


ALBETTONE

MONTECCHIO MAGGIORE

area sovracomunale
ALONTE

MONTEGALDA


ALTAVILLA VICENTINA

MONTEGALDELLA


ARCUGNANO

MONTEVIALE


ASIGLIANO VENETO

MONTICELLO CONTE OTTO


BARBARANO VICENTINO

MOSSANO


BOLZANO VICENTINO

NANTO


BRENDOLA

NOVENTA VICENTINA


BRESSANVIDO

ORGIANO


CALDOGNO

POIANA MAGGIORE


CAMISANO VICENTINO

POZZOLEONE


CAMPIGLIA DEI BERICI

QUINTO VICENTINO


CASTEGNERO

S. GERMANO DEI BERICI


COSTABISSARA

SANDRIGO


CREAZZO

SAREGO


DUEVILLE

SOSSANO


GAMBUGLIANO

SOVIZZO


GRANCONA

TORRI DI QUARTESOLO


GRISIGNANO DI ZOCCO

VICENZA


GRUMOLO DELLE ABBADESSE

VILLAGA


ISOLA VICENTINA

ZOVENCEDO


LONGARE












17
Asiago - Bassano - Thiene
ASIAGO

MONTECCHIO PRECALCINO


BASSANO DEL GRAPPA

MUSSOLENTE

area sovracomunale
BREGANZE

NOVE


CALTRANO

PEDEMONTE


CALVENE

PIANEZZE


CAMPOLONGO SUL BRENTA

POVE DEL GRAPPA


CARRÈ

ROANA


CARTIGLIANO

ROMANO D'EZZELINO


CASSOLA

ROSA'


CHIUPPANO

ROSSANO VENETO


CISMON DEL GRAPPA

ROTZO


COGOLLO DEL CENGIO

SALCEDO


CONCO

SARCEDO


ENEGO

S. NAZARIO


FARA VICENTINO

SCHIAVON


FOZA

SOLAGNA


GALLIO

TEZZE SUL BRENTA


LASTEBASSE

THIENE


LUSIANA

VALDASTICO


LUGO DI VICENZA

VALSTAGNA


MARANO VICENTINO

VILLAVERLA


MAROSTICA

ZANE'


MASON VICENTINO

ZUGLIANO


MOLVENA












18
Arzignano - Valdagno - Schio
ALTISSIMO

PIOVENE ROCCHETTE


ARSIERO

POSINA

area sovracomunale
ARZIGNANO

RECOARO TERME


BROGLIANO

S. PIETRO MUSSOLINO


CASTELGOMBERTO

S. VITO DI LEGUZZANA


CHIAMPO

SANTORSO


CORNEDO VICENTINO

SCHIO


CRESPADORO

TONEZZA DEL CIMONE


GAMBELLARA

TORREBELVICINO


LAGHI

TRISSINO


MALO

VALDAGNO


MONTE DI MALO

VALLI DEL PASUBIO


MONTEBELLO VICENTINO

VELO D'ASTICO


MONTORSO VICENTINO

ZERMEGHEDO


NOGAROLE VICENTINO



ALLEGATO B
Obiettivi di sviluppo











situazione attuale

obiettivi di sviluppo









AREA
mq.alim.
mq.non alim.
TOTALE

mq.alim.
mq. misto
mq.non alim.
1
Belluno - Feltre
11.632
13.972
25.604

-
-
-
2
Cortina - Pieve di Cadore
4.032
-
4.032

-
-
-
3
Treviso - Castelfranco
35.775
104.433
140.208

-
4.500
-
4
Conegliano - Oderzo - Monteb.
10.463
39.485
49.948

2.600
-
3.400
5
Vittorio Veneto
9.500
18.910
28.410

2.600
-
5.200
6
Padova
45.551
71.949
117.500

3.300
-
6.500
7
Este - Monselice
8.944
18.913
27.857

2.600
-
4.400
8
Cittadella - Camposampiero
2.100
18.130
20.230

3.300
-
3.700
9
Venezia
50.075
94.641
144.716

3.800
-
7.700
10
S. Donà - Portogruaro
18.555
57.584
76.139

-
4.500
-
11
Chioggia
-
-
-

-
3.200
-
12
Rovigo - Badia P.- Adria
30.475
61.150
91.625

-
2.400
-
13
Verona
45.028
71.241
116.269

4.000
-
8.000
14
Area Baldo - Garda
7.572
20.667
28.239

-
5.000
-
15
Legnago - S. Bonifacio
13.533
25.826
39.359

4.000
-
8.000
16
Vicenza
24.767
76.553
101.320

-
4.000
-
17
Asiago - Bassano - Thiene
14.067
50.977
65.044

2.700
-
5.500
18
Arzignano - Schio - Valdagno
6.507
18.634
25.141

2.700
-
5.500









Veneto
338.576
763.065
1.101.641


113.100



Note

( 1) Elenco modificato con l’aggiunta delle lettere l-bis) ed l-ter) operata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 15 maggio 2007 pubblicata nel BUR n. 51/2007 pag. 45.


SOMMARIO