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Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004)

Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare

Sommario: Legge Regionale 23/2004
S O M M A R I O
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004)

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)” le parole: “La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento sono estese”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, le parole: “La Giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede”.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”.
1. Il comma 4, dell’ articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.
1. Al comma 4, dell’ articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)” le parole: “possono essere emanate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d’intesa con l’Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “sono emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità”.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001.
1. Il comma 3, dell’ articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”, è così sostituito:
omissis ( 2)
Art. 6 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".
1. Al comma 1, dell’ articolo 7, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico” le parole: “La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede a:”.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali".
1. Il comma 3, dell’ articolo 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" è sostituito dal seguente:
omissis ( 3)
Art. 8 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto”.
omissis ( 4)
Art. 9 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico” e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: “da parte della Giunta regionale” sono soppresse;
b) all’ articolo 9, comma 2 le parole: “La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
c) all’ articolo 12, comma 1 le parole “La Giunta regionale, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”;
d) all’ articolo 19, comma 5 la parola “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
e) all’ articolo 22, comma 5 le parole: “Con proprio regolamento la Giunta regionale individua” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
f) all’ articolo 26, comma 1 le parole: “La Giunta regionale approva, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento è istituito”;
g) all’ articolo 26, comma 2 le parole: “La Giunta regionale individua con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
h) all’ articolo 31, comma 5 le parole: “La Giunta regionale definisce con regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono definite”;
i) all’ articolo 44, comma 6 le parole: “La Giunta regionale, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”;
j) all’ articolo 47, comma 2 la parola “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
k) all’ articolo 47, comma 8 la parola: “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
l) all’ articolo 64, comma 4 le parole: “La Giunta regionale con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”.
2. L’ articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis ( 5)
Art. 10 - Convalida di regolamenti.
1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
a) regolamento 29 dicembre 2000, n. 1 recante “Disciplina dell'attività di tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;
b) regolamento 5 aprile 2001, n. 1 “Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della Giunta regionale del Veneto)”;
c) regolamento 10 maggio 2001, n. 2 recante “Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ( legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 )”;
d) regolamento 10 maggio 2001, n. 3 “Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ”;
e) regolamento 11 marzo 2002, n. 1 recante “Disciplina degli esercizi polifunzionali ( legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , articolo 21)”; ( 6)
f) regolamento 26 luglio 2002, n. 2 recante “Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici”;
g) regolamento 14 ottobre 2002, n. 4 recante “Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione”;
h) regolamento 22 novembre 2002, n. 5 recante “Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. ( legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , articolo 7)”;
i) regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”;
j) regolamento 21 agosto 2003 n. 1, recante “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”.
2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.


Note

( 1) Testo riportato al comma 4 dell’art. 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 2) Testo riportato al comma 3 dell’art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 3) Testo riportato al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 11 .
( 4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1, art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 .
( 5) Testo riportato all’art. 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 6) Il regolamento regionale 1/2002 è stato abrogato dalla lett. b) comma 1 dell’articolo 39 ma restano salvi gli eventuali rapporti ed atti sorti prima dell’abrogazione.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 23/2004
S O M M A R I O
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004) – Testo storico

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.
1. Al comma 1, dell’articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)” le parole: “La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento sono estese”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”.
1. Al comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, le parole: “La Giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede”.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”.
1. Il comma 4, dell’articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” è sostituito dal seguente:
"4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.
1. Al comma 4, dell’articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)” le parole: “possono essere emanate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d’intesa con l’Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “sono emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità”.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001.
1. Il comma 3, dell’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”, è così sostituito:
"3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.”.
Art. 6 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".
1. Al comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico” le parole: “La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede a:”.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali".
1. Il comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" è sostituito dal seguente:
"3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è approvato lo schema tipo di disciplinare.".
Art. 8 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto”.
1. Il comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” è sostituito dal seguente:
“1. Le funzioni e le modalità dell’attività ispettiva e di vigilanza sono disciplinate con regolamento.”.
Art. 9 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico” e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: “da parte della Giunta regionale” sono soppresse;
b) all’articolo 9, comma 2 le parole: “La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
c) all’articolo 12, comma 1 le parole “La Giunta regionale, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”;
d) all’articolo 19, comma 5 la parola “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
e) all’articolo 22, comma 5 le parole: “Con proprio regolamento la Giunta regionale individua” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
f) all’articolo 26, comma 1 le parole: “La Giunta regionale approva, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento è istituito”;
g) all’articolo 26, comma 2 le parole: “La Giunta regionale individua con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono individuate”;
h) all’articolo 31, comma 5 le parole: “La Giunta regionale definisce con regolamento” sono sostituite dalle parole: “Con regolamento sono definite”;
i) all’articolo 44, comma 6 le parole: “La Giunta regionale, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”;
j) all’articolo 47, comma 2 la parola “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
k) all’articolo 47, comma 8 la parola: “regolamento” è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
l) all’articolo 64, comma 4 le parole: “La Giunta regionale con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole: “Un apposito regolamento”.
2. L’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
“Articolo 68
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):
a) quanto ai regolamenti:
  1. 1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 12, comma 1;
  2. 2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1;
  3. 3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;
  4. 4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;
  5. 5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;
  6. 6) regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all’articolo 64, comma 4;

b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
  1. 1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all’articolo 19, comma 5;
  2. 2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;
  3. 3) provvedimento di individuazione delle modalità attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'articolo 32, comma 3;
  4. 4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all'articolo 36, comma 1;
  5. 5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;
  6. 6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;
  7. 7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all’articolo 47, comma 8;
  8. 8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all’articolo 65, comma 1;

c) quanto ai documenti tecnici:
  1. 1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;
  2. 2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;
  3. 3) documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 41, comma 2;
  4. 4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;
  5. 5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;
  6. 6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;
  7. 7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;

d) quanto agli schemi di contratto:
  1. 1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;
  2. 2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;
  3. 3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;
  4. 4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;
  5. 5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.

2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.”.
Art. 10 - Convalida di regolamenti.
1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
a) regolamento 29 dicembre 2000, n. 1 recante “Disciplina dell'attività di tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;
b) regolamento 5 aprile 2001, n. 1 “Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della Giunta regionale del Veneto)”;
c) regolamento 10 maggio 2001, n. 2 recante “Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ( legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 )”;
d) regolamento 10 maggio 2001, n. 3 “Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ”;
e) regolamento 11 marzo 2002, n. 1 recante “Disciplina degli esercizi polifunzionali ( legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 , articolo 21)”;
f) regolamento 26 luglio 2002, n. 2 recante “Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici”;
g) regolamento 14 ottobre 2002, n. 4 recante “Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione”;
h) regolamento 22 novembre 2002, n. 5 recante “Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. ( legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , articolo 7)”;
i) regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”;
j) regolamento 21 agosto 2003 n. 1, recante “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”.
2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.


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