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Legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 (BUR n. 121/2004)

Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

Legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 (BUR n. 121/2004)

NUOVE NORME REGIONALI IN MATERIA D’ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA E PER SERVIZIO, SPETTANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 57, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Art. 1 - Competenza.
1. L’assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall’unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono soggetti di diritto della presente legge:
a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche;
b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l’attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l’infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra;
e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", nonché il personale militare e di polizia di stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio; ( 1)
f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;
g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
h) coloro a cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.
Art. 3 - Cure climatiche in regime di assistenza indiretta.
1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all’articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale.
2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all’ allegato A.
3. L’allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.
Art. 4 - Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta.
1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell’ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall’azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l’idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.
2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all’articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine:
a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali;
b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.
3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture:
a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti;
c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati;
d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.
4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall’ allegato B.
5. L’allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 5 – Cure termali in regime di assistenza indiretta.
1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all’articolo 2 che ne presentino l’indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto.
2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall’ allegato C.
3. L’allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 6 - Contributo di accompagnamento.
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall’articolo 7.
Art. 7 – Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici.
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.
2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell’articolo 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento.
3. La documentazione da esibire per l’erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall’avvenuta presentazione della documentazione.
4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.
5. Lo stesso contributo è concesso per l’accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all’articolo 5.
Art. 8 – Prescrizioni.
1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.
Art. 9 – Commissione Provinciale.
1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale istituita presso l’azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da:
a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato dall’azienda sanitaria;
b) un medico designato dall’azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;
c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell’Unione mutilati ed invalidi per servizio.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell’azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 10 - Assistenza ospedaliera.
1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l’assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.
Art. 11 - Assistenza protesica, ortopedica e alimentare.
1. L’assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all’ articolo 2 è disciplinata con le modalità previste dall’ allegato D.
2. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria è erogata un’indennità giornaliera di €.15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell’anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall’allegato D. L’erogazione dell’indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo.
3. L’indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l’erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell’indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.
4. L’ Allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 12 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l’applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b. U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 14 – Abrogazioni.
1. É abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 "Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

ALLEGATO A DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Cure climatiche
Le cure climatiche sono concesse agli aventi titolo di cui all’articolo 2 della presente legge che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:
1) esiti di intervento demolitore del polmone. (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
2) decorticazione pleurica;
3) esiti di toracoplastica;
4) tbc polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
5) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
6) esiti di morbo di Pott, associati a postumi di tubercolosi di una o più articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
7) nefroctomia per tbc renale;
8) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
9) fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
10) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare, nonché altre forme di malattia tubercolare radiologicamente accertati;
11) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l’infermità principale.

ALLEGATO B DI CUI ALL’ARTICOLO 4
Soggiorni terapeutici
I quadri clinici per l'ammissione al soggiorno degli aventi titolo di cui all’articolo 2 della presente legge sono:
1) insufficienza respiratoria cronica;
2) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
3) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;
4) invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno psichiatra;
5) ipertensione arteriosa;
6) nefropatie;
7) paraplegia e paraparesi;
8) asma bronchiale;
9) postumi di malattie infettive e debilitanti;
10) artropatia cronica;
11) esiti gravi di ferite da arma da fuoco e da traumatismi;
12) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l’infermità principale.

ALLEGATO C DI CUI ALL’ARTICOLO 5
Cure termali
Le cure termali sono concesse agli aventi titolo di cui all’articolo 2 della presente legge che rientrano in una delle seguenti patologie:
1) affezioni broncopatiche: bronchiti catarrali croniche e bronchiectasiche, le bronchiti asmatiformi, l’asma bronchiale;
2) gruppo delle artropatie: poliartrite cronica primaria nelle sue varietà articolari, reumatismo cronico ricorrente, reumatismo iperergico endogeno, artrosi croniche vertebrali ed extra vertebrali,
3) postumi di frattura da trauma, con gravi compromissioni delle articolazioni prossimiori al focolaio di frattura o con radicoliti secondarie e alterazioni del trofismo muscolare;
4) litiasi renale e biliare;
5) epatopatie, gastroenteropatie, stipsi, malattie del sistema neuropoietico alitiasiche, malattie cutanee.

ALLEGATO D DI CUI ALL’ARTICOLO 11
1) Assistenza protesica e ortopedica
Nel territorio regionale per l’assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, nonché quanto previsto dal Regolamento per l’Assistenza protesica ed ortopedica ex Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), richiamato dall’articolo 2 del succitato decreto.
In caso di soggetti con gravi invalidità le aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere di volta in volta, alla direzione regionale competente in materia di sanità e politiche sociali della sanità e delle politiche sociali. La mancata autorizzazione entro il trentesimo giorno dalla richiesta da parte dell’azienda per i servizi sanitari, sarà inteso il silenzio assenso.
In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogni qualvolta lo ritengono necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo dell’azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione.
Per quanto attiene alle forniture, o riparazioni di protesi, le concessioni di ausili protesici nonché di piccola protesi si rende necessario perseguire una corsia preferenziale trattandosi di prescrizioni urgenti ed inderogabili.
In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi alle altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai 50 Km., allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, per un massimo di giorni tre.
2) Assistenza alimentare
1) L’indennità di assistenza alimentare, è concessa agli invalidi pensionati per infermità tubercolare o mentale che ne facciano domanda e che si trovino nelle sottoindicate condizioni cliniche:
a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toracloplastica, pneumotorace extrapleurico);
b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;
c) fibrotorace totale e parziale;
d) tubercolosi extrapolmonari; non stabilizzate in cura domiciliare e domiciliare;
e) esiti di polisierosite;
f) psicosi maniaco – depressive;
g) psicosi schizofreniche;
h) paranoia;
i) psicopatia epilettica;
j) psicosi demenziali involutive;
k) insufficienza renale cronica.
2) Gli invalidi che richiedono l’assistenza alimentare di cui al comma precedente debbono presentare la relativa domanda in carta semplice entro il 28 febbraio di ogni anno all’azienda per i servizi sanitari di competenza.



Note

( 1) Lettera così sostituita da comma 1 art. 21 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 (BUR n. 121/2004) – Testo storico

NUOVE NORME REGIONALI IN MATERIA D’ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA E PER SERVIZIO, SPETTANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 57, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833

Art. 1 - Competenza.
1. L’assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall’articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall’unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono soggetti di diritto della presente legge:
a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche;
b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l’attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l’infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra;
e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915";
f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;
g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
h) coloro a cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.
Art. 3 - Cure climatiche in regime di assistenza indiretta.
1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all’articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale.
2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all’allegato A.
3. L’allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.
Art. 4 - Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta.
1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell’ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall’azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l’idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.
2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all’articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine:
a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali;
b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.
3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture:
a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti;
c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati;
d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso.
4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall’allegato B.
5. L’allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 5 – Cure termali in regime di assistenza indiretta.
1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all’articolo 2 che ne presentino l’indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto.
2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall’allegato C.
3. L’allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 6 - Contributo di accompagnamento.
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall’articolo 7.
Art. 7 – Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici.
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.
2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell’articolo 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento.
3. La documentazione da esibire per l’erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall’avvenuta presentazione della documentazione.
4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.
5. Lo stesso contributo è concesso per l’accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all’articolo 5.
Art. 8 – Prescrizioni.
1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.
Art. 9 – Commissione Provinciale.
1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale istituita presso l’azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da:
a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato dall’azienda sanitaria;
b) un medico designato dall’azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;
c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell’Unione mutilati ed invalidi per servizio.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell’azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 10 - Assistenza ospedaliera.
1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l’assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.
Art. 11 - Assistenza protesica, ortopedica e alimentare.
1. L’assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 è disciplinata con le modalità previste dall’allegato D.
2. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria è erogata un’indennità giornaliera di €.15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell’anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall’allegato D. L’erogazione dell’indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo.
3. L’indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l’erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell’indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.
4. L’Allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 12 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l’applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b. U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 14 – Abrogazioni.
1. É abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 "Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".


ALLEGATI
A - B - C - D

ALLEGATO A DI CUI ALL’ARTICOLO 3
Cure climatiche
Le cure climatiche sono concesse agli aventi titolo di cui all’articolo 2 della presente legge che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:
1) esiti di intervento demolitore del polmone. (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
2) decorticazione pleurica;
3) esiti di toracoplastica;
4) tbc polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
5) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
6) esiti di morbo di Pott, associati a postumi di tubercolosi di una o più articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
7) nefroctomia per tbc renale;
8) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
9) fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
10) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare, nonché altre forme di malattia tubercolare radiologicamente accertati;
11) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l’infermità principale.

ALLEGATO B DI CUI ALL’ARTICOLO 4
Soggiorni terapeutici
I quadri clinici per l'ammissione al soggiorno degli aventi titolo di cui all’articolo 2 della presente legge sono:
1) insufficienza respiratoria cronica;
2) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
3) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;
4) invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno psichiatra;
5) ipertensione arteriosa;
6) nefropatie;
7) paraplegia e paraparesi;
8) asma bronchiale;
9) postumi di malattie infettive e debilitanti;
10) artropatia cronica;
11) esiti gravi di ferite da arma da fuoco e da traumatismi;
12) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l’infermità principale.

ALLEGATO C DI CUI ALL’ARTICOLO 5
Cure termali
Le cure termali sono concesse agli aventi titolo di cui all’articolo 2 della presente legge che rientrano in una delle seguenti patologie:
1) affezioni broncopatiche: bronchiti catarrali croniche e bronchiectasiche, le bronchiti asmatiformi, l’asma bronchiale;
2) gruppo delle artropatie: poliartrite cronica primaria nelle sue varietà articolari, reumatismo cronico ricorrente, reumatismo iperergico endogeno, artrosi croniche vertebrali ed extra vertebrali,
3) postumi di frattura da trauma, con gravi compromissioni delle articolazioni prossimiori al focolaio di frattura o con radicoliti secondarie e alterazioni del trofismo muscolare;
4) litiasi renale e biliare;
5) epatopatie, gastroenteropatie, stipsi, malattie del sistema neuropoietico alitiasiche, malattie cutanee.

ALLEGATO D DI CUI ALL’ARTICOLO 11
1) Assistenza protesica e ortopedica
Nel territorio regionale per l’assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, nonché quanto previsto dal Regolamento per l’Assistenza protesica ed ortopedica ex Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), richiamato dall’articolo 2 del succitato decreto.
In caso di soggetti con gravi invalidità le aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere di volta in volta, alla direzione regionale competente in materia di sanità e politiche sociali della sanità e delle politiche sociali. La mancata autorizzazione entro il trentesimo giorno dalla richiesta da parte dell’azienda per i servizi sanitari, sarà inteso il silenzio assenso.
In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogni qualvolta lo ritengono necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo dell’azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione.
Per quanto attiene alle forniture, o riparazioni di protesi, le concessioni di ausili protesici nonché di piccola protesi si rende necessario perseguire una corsia preferenziale trattandosi di prescrizioni urgenti ed inderogabili.
In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi alle altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai 50 Km., allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, per un massimo di giorni tre.
2) Assistenza alimentare
1) L’indennità di assistenza alimentare, è concessa agli invalidi pensionati per infermità tubercolare o mentale che ne facciano domanda e che si trovino nelle sottoindicate condizioni cliniche:
a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toracloplastica, pneumotorace extrapleurico);
b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;
c) fibrotorace totale e parziale;
d) tubercolosi extrapolmonari; non stabilizzate in cura domiciliare e domiciliare;
e) esiti di polisierosite;
f) psicosi maniaco – depressive;
g) psicosi schizofreniche;
h) paranoia;
i) psicopatia epilettica;
j) psicosi demenziali involutive;
k) insufficienza renale cronica.
2) Gli invalidi che richiedono l’assistenza alimentare di cui al comma precedente debbono presentare la relativa domanda in carta semplice entro il 28 febbraio di ogni anno all’azienda per i servizi sanitari di competenza.






SOMMARIO