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Legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 (BUR n. 121/2004)

Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati

Legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 (BUR n. 121/2004) (Abrogata)

NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI


Legge abrogata da comma 1 art. 11 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 (BUR n. 121/2004) – Testo storico

NORME PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEI FARMACI DI FASCIA C AI MALATI GRAVI NON OSPEDALIZZATI

Art. 1 - Finalità.
1. Sono erogabili a totale carico della Regione nei confronti di persone assistite dal Servizio sanitario nazionale (SSN), non ospedalizzate, che siano malati gravi secondo la definizione dell'articolo 2 e che congiuntamente abbiano per l’anno solare in corso un reddito disponibile rientrante nel limite stabilito all’articolo 3, i medicinali attualmente classificati nella fascia C), di cui al comma 10 dell’articolo 8 delle legge 24 dicembre 1993, n.537 "Interventi correttivi di finanza pubblica", e di seguito elencati:
a) farmaci di fascia C prescrivibili;
b) acetil cisteina, carbo cisteina, ambroxolo, bromexina;
c) loperamide;
Art. 2 – Definizione di malato grave e certificazione.
1. Si intendono malati gravi non ospedalizzati, ai fini della presente legge, le persone affette da rilevanti patologie così come stabilito, al fine dell’esenzione di altra categoria di farmaci, dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449." nonché dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come aggiornato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296.
2. Condizione per la somministrazione dei farmaci di cui al comma 1 dell’articolo 1 è, oltre alle altre descritte, la certificazione ad opera del medico curante, espressa chiaramente in ricetta, della "indispensabilità", intesa come efficacia ed insostituibilità del farmaco in questione per la conduzione di una vita dignitosa del malato, anche se allo stadio terminale.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rinnovabile.
Art. 3 – Definizione di reddito disponibile.
1. Ai fini della presente legge, si intende per reddito della persona assistita, malato grave, in ciascun anno solare, il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione dela situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, 449" e al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.
2. Il limite massimo del reddito per l’anno solare in corso ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1 è pari a 10.329,13 euro.
3. La circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite di cui al comma 2 è accertata mediante autocertificazione rilasciata ai sensi di legge dall’interessato o, qualora questi sia inabilitato, da chi ne ha la rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve essere consegnata alla azienda ULSS competente per territorio.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 a decorrere dall'esercizio 2005, si provvede utilizzando le risorse allocate sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.


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