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Legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 (BUR n. 121/2004)

Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui allalegge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni

Legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 (BUR n. 121/2004)

DISPOSIZIONI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E DI MODIFICA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: “sino alla (2) stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , a cui rinvia il medesimo articolo 49.
Art. 2 - Modifica all'articolo 17, comma2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo la parola "lagunare" è aggiunta la parola "fluviale".
Art. 3 – Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
[1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.] ( 3)
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1. ( 4)
3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , ed in particolare dal comma 1 del medesimo articolo, gli attuali affidatari dei servizi che alla data del 31 dicembre del 2004 hanno effettuato più di cinque milioni di chilometri annui devono subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei servizi minimi complessivamente esercitati.
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 32 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica. ( 5)


Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 16/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 8/2005) con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 in relazione all’articolo 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione. Con sentenza n. 80/2006 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2006) la Corte Costituzionale ha dischiarato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 1, in quanto contenente una disciplina afferente la materia della tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e)) di competenza legislativa esclusiva del legislatore statale. Quanto sopra anche in presenza della ulteriore proroga da parte dello Stato del termine ultimo – articolo 1, commi 393 e 394, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 della legge finanziaria per il 2006 – al 31 dicembre 2006, ora coincidente con quello previsto dalla disposizione impugnata.
( 2) Nel testo approvato dall’Aula per mero errore materiale era stato scritto “a seguito della” invece che “sino alla” così come risulta dalla errata corrige pubblicata nel BUR n. 129 del 21 dicembre 2004.
( 3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2006 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2006) ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 1.
( 4) Comma così modificato da comma 1 art. 25 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 , che ha sostituito le parole “sino alla data del 31 dicembre 2005” con le parole “sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1”. L’art. 25 è stato dichiarato illegittimo della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2006, n. 10, prima serie speciale.
( 5) Commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies inseriti da comma 2 art. 25 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 (BUR n. 121/2004) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E DI MODIFICA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: "a seguito della (2) stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , a cui rinvia il medesimo articolo 49.
Art. 2 - Modifica all'articolo 17, comma2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo la parola "lagunare" è aggiunta la parola "fluviale".
Art. 3 – Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006. ( 3)
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005.


Note

( 1) Con la sentenza n. 80/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1.
( 2) Nel testo approvato dall’Aula per mero errore materiale è scritto “a seguito della” invece che “sino alla” così come risulta dall’avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 129 del 21 dicembre 2004 pag. 214.
( 3) Con la sentenza n. 80/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1


SOMMARIO