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Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 (BUR n. 134/2004)

Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 (BUR n. 134/2004) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE

Legge abrogata da lett. a) comma 1 articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 (BUR n. 134/2004) – Testo storico

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l’Unione europea e di commercio con l’estero, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 117 della Costituzione, favorisce la promozione, la visibilità e la diffusione di tutte le attività economiche regionali attraverso la predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese.
Art. 2 – Attività.
1. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all’articolo 1 si attua, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", per la realizzazione delle seguenti attività:
a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, escluso il turismo;
b) promozione , anche tramite lo sportello unico regionale per l’internazionalizzazione del Veneto, dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e favorendo l’attivazione di sinergie;
c) diffusione dell’informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi terzi;
d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull’internazionalizzazione dell’economia e delle imprese;
e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;
f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell’impresa;
g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:
  1. 1) contrattualistica;
  2. 2) joint-venture;
  3. 3) ricerca partner;
  4. 4) marketing territoriale ed internazionale;
  5. 5) trasporti e dogane;
  6. 6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;
  7. 7) vertenze commerciali internazionali;
  8. 8) qualità tecnologica;
  9. 9) investimenti esteri in Veneto e veneti all’estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;
  10. 10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;
  11. 11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;

h) collaborazione con gli uffici dell’Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;
i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all’estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell’immagine territoriale ed istituzionale;
j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;
k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;
l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta Regionale, all’Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l’estero.
Art. 3 – Comitato regionale di coordinamento.
1. É istituito il Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione.
2. Il Comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull’attività di programmazione di cui all’articolo 2.
3. Il Comitato è così composto:
a) assessore regionale delegato, con funzioni di Presidente;
b) segretario generale della programmazione, con funzioni di Vice-Presidente;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle province del Veneto;
d) un rappresentante designato dall’ANCI regionale;
e) un rappresentante designato dall’UNCEM regionale;
f) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle camere di commercio;
g) un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio del veneto;
h) un rappresentante designato dall’Istituto per il commercio con l’estero;
i) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa a livello regionale;
j) un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale.
4. Il Comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari e dai dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto dei singoli interventi.
5. Alle sedute del Comitato possono altresì partecipare i rappresentanti dei soci della società consortile di cui all’articolo 5 che non partecipino già con un proprio membro, designati ai sensi delle precedenti lettere del comma 3.
6. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale in deroga alla disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, dura in carica cinque anni.
7. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale.
8. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.
Art. 4 – Programmi annuali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per l’elaborazione dei programmi esecutivi, da parte della società consortile di cui all’articolo 5, che può avvalersi della collaborazione anche di terzi.
2. La Giunta regionale, nell’elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale veneto per il tramite di Union Camere nonché quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo.
3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, l’Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla società consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 1, determina gli stanziamenti per unità previsionali di base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi medesimi in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.
Art. 5 – Costituzione società consortile.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all’articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.
3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.
4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l’internazionalizzazione e la promozione.
5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.
6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.
Art. 6 – Accordi di programma.
1. La Giunta regionale stipula accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che la realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata alla società consortile istituita a norma della presente legge. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all’articolo 1, determina la quota di partecipazione regionale al singolo programma di promozione.
3. La società consortile può stipulare a propria volta convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed altri soggetti per l’attuazione dei progetti facenti parte dei programmi esecutivi.
Art. 7 – Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. Nell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica." e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole "settori primario e secondario" sono sostituite dalle parole "settore primario";
b) il comma secondo è abrogato.
2. È abrogato l'articolo 34, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
Art. 8 – Norme transitorie.
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al settore secondario, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.
2. Nelle more della fase costitutiva della società consortile e dell’avvio dell’operatività della stessa conseguente all’insediamento degli organi statutari e alla definizione della struttura organizzativa, i programmi di promozione delle produzioni venete del settore secondario sono attuati secondo la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.
3. L’attuazione di progetti o di parti del programma di promozione attribuiti al Centro estero delle camere di commercio del Veneto è successivamente attribuita alla costituenda società consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.
Art. 9 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede come segue:
a) per le spese d’investimento di cui all’articolo 5 comma 3, relative alla partecipazione al capitale sociale della S.p.A. consortile e quantificabile in euro 250.000,00, mediante prelevamento dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 5 “Costituzione di una società per la promozione regionale”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e corrispondente incremento, per competenza e cassa, dell’u.p.b. U0216 “Interventi strutturali a favore della promozione economica” di nuova istituzione, appartenente all’Area Omogenea A0069 “Commercio estero e promozione economica”, inserita nella Funzione Obiettivo F0029 “Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione”, entrambe di nuova istituzione;
b) per le spese correnti di cui all’articolo 5, comma 8, relative al finanziamento del fondo consortile e quantificabili in euro 750.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, mediante prelevamento dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 3 “Costituzione di una società per la promozione regionale”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e corrispondente incremento, per sola competenza negli esercizi 2005 e 2006, dell’u.p.b. U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica”, di nuova istituzione e appartenente all’Area Omogenea A0069, inserita nella Funzione Obiettivo F0029 di cui alla lettera a);
c) per le spese correnti di cui all’articolo 4, comma 4, relative al finanziamento dei programmi annuali esecutivi e quantificabili in euro 3.200.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, mediante riduzione degli stanziamenti delle u.p.b. U0050 “Sostegno alla promozione economica e fieristica”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, per euro 3.200.000,00; contestualmente la dotazione della citata u.p.b. U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” viene incrementata di euro 3.200.000,00 per la sola competenza nell’esercizio 2006.


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