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Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 (BUR n. 134/2004)

Interventi per la valorizzazione dei locali storici.

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 (BUR n. 134/2004) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI


Legge abrogata dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 , vedi tuttavia le disposizioni transitorie recate dall’articolo 28, comma 6, dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 , e le disposizioni finali recate dall’articolo 31, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 (BUR n. 134/2004) – Testo storico

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali aperti al pubblico, con almeno settanta anni di vita, che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, promuove iniziative volte alla loro individuazione e valorizzazione.
Art. 2 - Censimento dei locali storici.
1. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che dovrà raccogliere, in particolare, dati relativi a:
a) localizzazione e descrizione della sede e dell’attività;
b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione;
c) datazione del patrimonio e delle attività.
3. I comuni entro i centoventi giorni successivi individuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla Giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta le caratteristiche dei locali storici individuati.
4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione.
5. I comuni inviano alla Regione copia della scheda di censimento per la verifica di compatibilità con i criteri per l'individuazione dei locali storici e la successiva iscrizione all’elenco.
Art. 3 - Promozione dell'attività di censimento.
1. La Regione del Veneto partecipa alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al trenta per cento della spesa.
Art. 4 - Interventi di recupero e valorizzazione.
1. I proprietari dei locali storici o i gestori presentano al comune proposte d’intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 2, unitamente al preventivo di spesa.
2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1, nell'anno precedente.
Art. 5 - Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione.
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 4, la Giunta regionale assegna risorse ai comuni sulla base di appositi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati dai comuni per l’attuazione dei medesimi interventi.
2. A tal fine i comuni costituiscono i soggetti gestori del programma, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
3. Le modalità di erogazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi hanno luogo in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 .
Art. 6 - Vincoli di destinazione d’uso.
1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d’uso e della conservazione dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione.
2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d’obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi, e sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.
3. L’erogazione del contributo è subordinata all’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.
4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all’entità del contributo, maggiorata degli interessi legali.
Art. 7 - Attribuzione del logo.
1. I locali storici iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale Storico Veneto".
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 2.
3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", i comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico cui si riferisce la violazione.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, per sola competenza, dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento dell’u.p.b. U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici” viene incrementato di euro 50.000,00 per sola competenza nell’esercizio 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 5, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2005, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’u.p.b. U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica“, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006.


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