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Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 (BUR n. 24/2004)

Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 (BUR n. 24/2004)

NORME PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE (1)

Art. 1 – Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
1. Il comma 2 dell’ articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:
omissis ( 2)
Art. 2 – Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.
omissis ( 3)
Art. 3 – Trasferimento cautelativo.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.



Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 50/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2004). Il giudizio si è concluso con sentenza n. 172/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 19/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 3, in quanto la disposizione impugnata, limitandosi a produrre una mobilità all’interno dell’ente regione, riguarda la disciplina che regola l’assetto organizzativo degli uffici regionali senza invadere l’ambito della legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
( 2) Vedi modifiche apportate al comma 2 dell'art. 21 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 (BUR n. 24/2004) - Testo storico

NORME PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALE (1)

Art. 1 – Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:
“2. G1i incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell’incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.”.
Art. 2 – Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.
1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 3 – Trasferimento cautelativo.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.


Note

( 1) Con la sentenza n. 172/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 3


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