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Legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 (BUR n. 77/2005)

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 (BUR n. 77/2005) (Effetti esauriti)

CONFERENZA REGIONALE SULLE DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO (1)

Art. 1 - Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.
1. È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata Conferenza, quale strumento di analisi e di indirizzo sull’economia e sul lavoro a livello regionale.
2. La Conferenza ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2 - Le funzioni.
1. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio sistematico delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La Conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell’occupazione.
2. La Conferenza presenta al Consiglio regionale una relazione semestrale sullo stato delle dinamiche che hanno caratterizzato l’andamento produttivo e occupazionale di particolari comparti economici a livello regionale.
Art. 3 - Composizione.
1. La Conferenza è composta da:
a) i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
b) il Presidente della Giunta regionale;
c) gli assessori competenti nella materia;
d) i presidenti dei gruppi consiliari;
e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;
f) le parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.
3. La Conferenza è convocata dal suo presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 4 - Organizzazione e funzionamento.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura i supporti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell’attività della Conferenza.



Note

( 1) Il regolamento del Consiglio regionale del Veneto, approvato con regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 ed entrato in vigore il 31 maggio 2015, in attuazione dell’articolo 22 dello Statuto, prevede e disciplina all’articolo 59, la Conferenza regionale sulle politiche dell’economia e del lavoro. La presente legge deve pertanto intendersi ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 (BUR n. 77/2005) - Testo storico

CONFERENZA REGIONALE SULLE DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO

Art. 1 - Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro.
1. È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata Conferenza, quale strumento di analisi e di indirizzo sull’economia e sul lavoro a livello regionale.
2. La Conferenza ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2 - Le funzioni.
1. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio sistematico delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La Conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell’occupazione.
2. La Conferenza presenta al Consiglio regionale una relazione semestrale sullo stato delle dinamiche che hanno caratterizzato l’andamento produttivo e occupazionale di particolari comparti economici a livello regionale.
Art. 3 - Composizione.
1. La Conferenza è composta da:
a) i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
b) il Presidente della Giunta regionale;
c) gli assessori competenti nella materia;
d) i presidenti dei gruppi consiliari;
e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;
f) le parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.
3. La Conferenza è convocata dal suo presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 4 - Organizzazione e funzionamento.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura i supporti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell’attività della Conferenza.



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