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Legge regionale 18 novembre 2005, n. 14 (BUR n. 109/2005)

Modifiche all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 14 (BUR 109/2005) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 14 (BUR 109/2005) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 15, comma 1, della la legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. L’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi” è sostituito dal seguente:
“1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica.”.



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