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Legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 (BUR n. 109/2005)

Modifica dellalegge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 (BUR n. 109/2005) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, n. 5 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.”

Legge abrogata da lett. f), comma 1, articolo 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 (BUR n. 109/2005) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, n. 5 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 .
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 , “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, è così sostituito:
“1. La tariffa è determinata dall’Autorità d’ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l’Autorità d’ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2 ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:
“2 bis. nell’ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.
2 ter. l’autorità d’ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.”.



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