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Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005)
Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1“Investimenti nelle aziende agricole” e alla Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”
Sommario
“Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA” (1)
Articolo 1
1 Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dai bandi (
2) del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari.
Note
(
1) Titolo modificato da comma 1 art. 47 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo la parola “primi”, prima della parola bandi.
( 2) Articolo modificato da comma 2 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “dal primo bando e dal secondo bando” con le parole “dai bandi”.
( 2) Articolo modificato da comma 2 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “dal primo bando e dal secondo bando” con le parole “dai bandi”.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) – Testo storico
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI PRIMI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI PRIMI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA”
Articolo 1
1 Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dal primo bando e dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari.
SOMMARIO
- Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) – Testo storico
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI PRIMI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA”