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Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005)

Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1“Investimenti nelle aziende agricole” e alla Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA” (1)

Articolo 1
1 Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dai bandi ( 2) del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari.


Note

( 1) Titolo modificato da comma 1 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo la parola “primi”, prima della parola bandi.
( 2) Articolo modificato da comma 2 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “dal primo bando e dal secondo bando” con le parole “dai bandi”.


SOMMARIO
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005) – Testo storico

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI PREVISTI DAI PRIMI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1 “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA”

Articolo 1
1 Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dal primo bando e dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari.


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