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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 (BUR n. 115/2005)

Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 (BUR n. 115/2005) (Abrogata)

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI VARIANTI PER STRUTTURE COMMERCIALI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 (BUR n. 115/2005) – Testo storico

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI VARIANTI PER STRUTTURE COMMERCIALI

Articolo 1
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo 50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 50.


SOMMARIO