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Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 (BUR n. 13/2005)

Rideterminazione dei termini dellalegge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”

Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 (BUR n. 13/2005) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”

Legge abrogata dall’articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 (BUR n. 13/2005) (Novellazione) – Testo storico

RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”

Art. 1 - Rideterminazione dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 , è rideterminata al 31 gennaio 2006.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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