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Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.

Sommario: Legge Regionale 7/2005
S O M M A R I O
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI, LAVORO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VENETI NEL MONDO

CAPO I - Disposizioni in materia di miniere

Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca (1) di minerali solidi.
1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati ( 2) ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all’attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.
3. I concessionari debbono versare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell’anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale ( 3) e tenuto conto delle somme versate nell’anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.
4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. ( 4)
5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.
6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all’attività mineraria.
7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell’articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
8. Per l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti ( 5) non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE. ( 6)
9. omissis ( 7)
9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine. ( 8)
9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale. ( 9)
9 quater. La Giunta regionale, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la Giunta regionale provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la Giunta regionale determina anche l’eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio. ( 10) ( 11)
9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la Giunta regionale ( 12) provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. ( 13)

CAPO II - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 2 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’ articolo 10 e il comma 3 dell’ articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono abrogati.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 14)

CAPO III - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 3 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.
omissis ( 15)

CAPO IV - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 4 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio vetro artistico di Murano” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39 , sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 16)
Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”. (17)
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 5, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 18)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”. (19)
1. Il comma 3 dell’ articolo 15, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 20)

CAPO V - Disposizioni in materia di commercio

Art. 7 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.
1. L’ articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così modificato:
dopo le parole “mare” sono aggiunte le parole “e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po”.
Art. 8 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.
1. L’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così sostituito:
omissis ( 21)
Art. 9 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
omissis ( 22)
Art. 10 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
omissis ( 23)
Art. 11 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
omissis ( 24)
Art. 12 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
omissis ( 25)
Art. 13 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
omissis ( 26)
2. All’ articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , dopo il comma 5 bis, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 ter:
omissis ( 27)
Art. 14 - Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
omissis ( 28)
Art. 15 - Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni.
omissis ( 29)
Art. 16 - Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 30)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 31)
3. Al comma 1 dell’ articolo 11 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 dopo le parole “della concessione decennale del posteggio” sono aggiunte le parole “e contestuale autorizzazione”.
Art. 17 - Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 le parole “e nei limiti dimensionali della grande distribuzione” sono sostituite con le parole “e ai limiti dimensionali della grande distribuzione”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale

Art 18 - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Nel comma 2 dell’ articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti abrogazioni:
- nella lettera b) è abrogata l’espressione: “e che svolgano attività da almeno tre anni”;
- nella lettera c) è abrogata l’espressione: “che svolgano attività da almeno tre anni”.
Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Rubrica così modificata da comma 1 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 2) Comma così modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 3) Comma così modificato da comma 2 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 che ha soppresso l’espressione “sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni”.
( 4) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole “si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste” con le parole “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””.
( 5) Comma così modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 6) Comma così modificato da comma 3 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 che ha soppresso l’espressione “e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l’attività di cava (CTPAC) di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.”.
( 7) Comma abrogato da comma 4 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 8) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 , in precedenza aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 . In ordine alle funzioni ARPAV vedi anche quanto disposto dall’art. 3 comma 2 lett. d bis) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e dall’art. 35 comma 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 9) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 10) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 11) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole “la provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
( 12) Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole “la provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
( 13) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 14) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 15) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
( 16) Il testo dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater è riportato dopo il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 .
( 17) Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all’art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
( 18) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 19) Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all’art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
( 20) Testo riportato al comma 3 dell’art. 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 21) Testo riportato al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
( 22) Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 23) Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 24) Articolo abrogato da comma 4 dell’art. 15 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 25) Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 26) Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 27) Testo riportato dopo il comma 5 bis dell’art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
( 28) Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 29) Articolo abrogato da lettera h) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 30) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
( 31) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 7/2005
S O M M A R I O
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI, LAVORO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VENETI NEL MONDO (1)

CAPO I - Disposizioni in materia di miniere

Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione di minerali solidi.
1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale, alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all’attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.
3. I concessionari debbono versare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell’anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni e tenuto conto delle somme versate nell’anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.
4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.
5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.
6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all’attività mineraria.
7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell’articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
8. Per i provvedimenti relativi all’attività mineraria non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l’attività di cava (CTPAC) di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.
9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.

CAPO II - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 2 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , sono abrogati.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell’unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 3 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.
1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, deve rispettare i seguenti principi e criteri:
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione solo tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati e che siano stati presenti alla prova di selezione indicata nell’avviso pubblico di selezione delle amministrazioni interessate, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale loro oltre che dal carico familiare.
3. Con l’adozione del provvedimento di cui al comma 1 perdono efficacia le graduatorie annuali per l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni predisposte dai servizi pubblici per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”, e in attuazione di disposizioni regolamentari o amministrative statali e regionali.

CAPO IV - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 4 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio vetro artistico di Murano” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39 , sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell’isola di Murano.
1 ter. Il Consorzio di cui all’articolo 5 bis è autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per ottenere la licenza d’uso nell’ambito dei criteri previsti dalla convenzione di cui all’articolo 5 ter.
1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e promozione del marchio stesso.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”.
1. Il comma 3 dell’articolo 15, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , è sostituito dal seguente:
“3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.”.

CAPO V - Disposizioni in materia di commercio

Art. 7 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.
1. L’articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così modificato:
dopo le parole “mare” sono aggiunte le parole “e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po”.
Art. 8 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.
1. L’articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così sostituito:
“1. Possono essere individuati come città d’arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, dei comuni individuati come “città murate del Veneto” ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto” con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto”.
Art. 9 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole “dall’entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione” sono sostituite dalle parole “dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera h)”.
Art. 10 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’articolo 7, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole “prodotti di cui al comma 7” sono sostituite dalle parole “casi previsti nel comma 7”.
Art. 11 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’articolo 14, comma 12, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 la parola “tremila” è sostituita dalla parola “quattrocento”.
Art. 12 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , dopo la parola “interna” sono aggiunte le seguenti parole “che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici,”.
Art. 13 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall’articolo 14, comma 5.”.
2. All’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , dopo il comma 5 bis, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 ter:
“5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all’articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l’articolazione dell’esercizio commerciale in più edifici.”.
Art. 14 - Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni, relativamente alle domande di valutazione impatto ambientale (VIA) per i centri commerciali presentate sino all’entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , il termine di sessanta giorni per le domande di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 37, comma 3, della medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo all’adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.
Art. 15 - Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni.
1. Alla lettera m bis) dell’allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come introdotta dall’articolo 39 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, le parole “commi 7 e 8” sono sostituite dalle parole “comma 8”.
2. All’allegato A1 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
“h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della medesima legge”.
Art. 16 - Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 dopo le parole “della concessione decennale del posteggio” sono aggiunte le parole “e contestuale autorizzazione”.
Art. 17 - Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 le parole “e nei limiti dimensionali della grande distribuzione” sono sostituite con le parole “e ai limiti dimensionali della grande distribuzione”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale

Art 18 - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti abrogazioni:
- nella lettera b) è abrogata l’espressione: “e che svolgano attività da almeno tre anni”;
- nella lettera c) è abrogata l’espressione: “che svolgano attività da almeno tre anni”.
Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Con sentenza n. 247/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 28/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , aggiunto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo comma e secondo comma, lettera e), nonché 118 della Costituzione.


SOMMARIO