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Legge regionale 30 giugno 2006, n. 12 (BUR n. 60/2006)

Modifica dellalegge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. Applicazione del regime del “bollino blu”

Legge regionale 30 giugno 2006, n. 12 (BUR n. 60/2006) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 “NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”. APPLICAZIONE DEL REGIME DEL “BOLLINO BLU”.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 giugno 2006, n. 12 (BUR n. 60/2006) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 “NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”. APPLICAZIONE DEL REGIME DEL “BOLLINO BLU”.

Art. 1 - Introduzione dell’articolo 58 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Dopo l'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 58 bis - Regime del bollino blu.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall’inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 ”Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE”, in forza dell’attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”.
2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il così detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l’apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all’articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’articolo 7 del nuovo codice della strada”.
3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all’obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.
4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.
5. La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all’articolo 4 dell’allegato “Normativa generale” al Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, può con proprio provvedimento disporre l’esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.”.
Art. 2 - Introduzione dell’articolo 65 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Dopo l’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo 65 ter:
“Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.
1. Chiunque non osservi il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, circolando con veicolo a motore nei centri abitati dei comuni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 71,00, ai sensi del comma 13 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 per centro abitato s’intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8 del decreto legislativo n. 285/1992.
3. Alla vigilanza ed all’accertamento dell’osservanza del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, relativamente alla fattispecie di circolazione con veicoli a motore nei centri abitati dei comuni, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.
4. L’erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all’impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d’azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” e successive modifiche ed integrazioni.
5. Chiunque non osservi il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, circolando con veicolo a motore nell’ambito del territorio regionale ma al di fuori dei centri abitati, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 71,00.
6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni.
7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono attribuiti ai comuni nel cui ambito territoriale la violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis è stata accertata e sono vincolati, per una quota pari al settanta per cento, all’attuazione delle misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare individuate dai Piani di azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.”.



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