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Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 (BUR n. 68/2006)
Norme igienico-sanitarie per l’attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale
Sommario
“Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 (BUR n. 68/2006) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE
Legge abrogata da comma 1 art. 11 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 (BUR n. 68/2006) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE
Art. 1 - Finalità.
1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nel regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 concernente Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, nelle Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE contenute nell’accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge disciplina gli standard igienico-sanitari per la produzione e la vendita dei prodotti dell’alveare nonché la salvaguardia della loro salubrità, a tutela della salute del consumatore e della lealtà commerciale.
2. La presente legge è finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che:
a) svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale;
b) cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini, con possibilità di conferimento all’associazione di appartenenza.
2. La presente legge è finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che:
a) svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale;
b) cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini, con possibilità di conferimento all’associazione di appartenenza.
Art. 2 - Individuazione dei piccoli apicoltori.
1. La presente legge si applica a coloro che:
a) siano in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risultino registrati come tali presso la competente unità locale socio sanitaria (Ulss), ai sensi della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;
b) siano in possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”;
c) siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie produttive;
d) lavorino esclusivamente i prodotti del proprio apiario;
e) cedano il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini;
f) dedichino complessivamente non più di trenta giorni all’anno, frazionabili in più periodi, alle lavorazioni;
g) attestino di essere a conoscenza ed applichino le buone pratiche di lavorazione;
h) comunichino annualmente, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività, all’Ulss competente per territorio, il periodo durante il quale il locale adibito a laboratorio sarà utilizzato.
a) siano in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risultino registrati come tali presso la competente unità locale socio sanitaria (Ulss), ai sensi della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;
b) siano in possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”;
c) siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie produttive;
d) lavorino esclusivamente i prodotti del proprio apiario;
e) cedano il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini;
f) dedichino complessivamente non più di trenta giorni all’anno, frazionabili in più periodi, alle lavorazioni;
g) attestino di essere a conoscenza ed applichino le buone pratiche di lavorazione;
h) comunichino annualmente, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività, all’Ulss competente per territorio, il periodo durante il quale il locale adibito a laboratorio sarà utilizzato.
Art. 3 - Requisiti del locale e delle attrezzature e autorizzazione sanitaria temporanea.
1. Agli apicoltori, come individuati dall’articolo 2, è consentito di indicare il locale o i locali, anche facenti parte dell’abitazione privata, in cui eseguire le operazioni di lavorazione e di confezionamento dei prodotti del loro apiario. I requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono quelli previsti dall’allegato A) alla presente legge. L’allegato A) può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per l’uso dei locali di cui al comma 1, riconosciuti idonei anche se destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell’anno, è consentito il rilascio di un’autorizzazione sanitaria temporanea, fatta salva la possibilità di appositi controlli da parte del servizio veterinario dell’Ulss competente per territorio.
3. L’attività di smielatura può comunque essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di mancata risposta dell’Ulss competente per territorio.
2. Per l’uso dei locali di cui al comma 1, riconosciuti idonei anche se destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell’anno, è consentito il rilascio di un’autorizzazione sanitaria temporanea, fatta salva la possibilità di appositi controlli da parte del servizio veterinario dell’Ulss competente per territorio.
3. L’attività di smielatura può comunque essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di mancata risposta dell’Ulss competente per territorio.
Art. 4 - Adempimenti del piccolo apicoltore.
1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea, redatta in conformità all’allegato B) alla presente legge, è presentata dall’apicoltore al servizio di medicina veterinaria dell’Ulss, dove ha sede il locale che si intende utilizzare contemporaneamente alla denuncia annuale di possesso di alveari di cui all’articolo 7 della
legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 . L’allegato B) può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5 - Vigilanza.
1. Il sopralluogo veterinario accerta la corrispondenza dei dati e della relazione descrittiva presentati con la domanda di cui all’articolo 4, in particolare in relazione all’ubicazione, alle forme e dimensioni del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezzature.
2. Il parere igienico-sanitario deve esprimere sinteticamente un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionali del laboratorio.
3. Annualmente le Ulss predispongono un piano di controllo, a campione, dell'attività dei laboratori autorizzati o dei locali adibiti alla smielatura relativamente agli obblighi d'informazione circa il periodo di utilizzo, all’igienicità delle lavorazioni, alla materia prima.
2. Il parere igienico-sanitario deve esprimere sinteticamente un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionali del laboratorio.
3. Annualmente le Ulss predispongono un piano di controllo, a campione, dell'attività dei laboratori autorizzati o dei locali adibiti alla smielatura relativamente agli obblighi d'informazione circa il periodo di utilizzo, all’igienicità delle lavorazioni, alla materia prima.
Art. 6 - Norma finale.
1. La disciplina contenuta nella presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE
NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE
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ALLEGATI
A e B
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ALLEGATO A) DI CUI ALL’ARTICOLO 3
REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI ED ATTREZZATURE
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari” e successive modificazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari può essere autorizzato come laboratorio anche:
REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI ED ATTREZZATURE
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari” e successive modificazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari può essere autorizzato come laboratorio anche:
a) un unico locale purché sufficientemente ampio;
b) un locale/i utilizzato principalmente come abitazione privata;
c) un locale/i utilizzato anche temporaneamente.
2. Le caratteristiche strutturali e funzionali del locale/i devono comunque garantire:
2. Le caratteristiche strutturali e funzionali del locale/i devono comunque garantire:
a) la rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti per l'abitabilità dei locali destinati a civile abitazione;
b) un’adeguata ampiezza, valutata sulla base della capacità produttiva dichiarata dall'interessato;
c) pavimenti e pareti facili da pulire.
3. Devono inoltre essere presenti:
3. Devono inoltre essere presenti:
a) impianti/attrezzature costituiti in materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti e con caratteristiche tali da potere permettere una rapida e facile pulizia;
b) lavandino con acqua potabile calda e fredda, con erogatore con sapone liquido o in polvere ed asciugamani a perdere;
c) un armadio ove riporre i materiali di pulizia utilizzati esclusivamente nel locale adibito a laboratorio;
d) reti antimosche, od altri dispositivi idonei contro gli insetti e roditori;
e) vano accessorio ad uso spogliatoio, attrezzato, qualora l'apicoltore sia coadiuvato da altre persone non appartenenti al suo nucleo familiare.
4. L'eventuale vendita al dettaglio dei prodotti dell'alveare, deve essere effettuata:
a) in un locale separato;
b) in uno spazio/settore separato, predisposto all’interno del laboratorio, sufficientemente attrezzato, con banchi espositori, frigoriferi, e/o quant'altro necessario per l'attività di conservazione e vendita, qualora l'attività di vendita sia concomitante o contemporanea alle lavorazioni.
5. Possono essere autorizzati come laboratorio anche i locali adibiti ordinariamente ad alloggio del proprietario o i locali di servizio alla sua abitazione privata, che presentano le caratteristiche strutturali e funzionali, nonché i requisiti igienici sanitari di cui ai numeri: 1, 2, 3 e 4.
ALLEGATO B) DI CUI ALL’ARTICOLO 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA TEMPORANEA
1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea del laboratorio è indirizzata all’Ulss competente del territorio ove si svolge l’attività di smielatura e di confezionamento. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
5. Possono essere autorizzati come laboratorio anche i locali adibiti ordinariamente ad alloggio del proprietario o i locali di servizio alla sua abitazione privata, che presentano le caratteristiche strutturali e funzionali, nonché i requisiti igienici sanitari di cui ai numeri: 1, 2, 3 e 4.
ALLEGATO B) DI CUI ALL’ARTICOLO 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA TEMPORANEA
1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea del laboratorio è indirizzata all’Ulss competente del territorio ove si svolge l’attività di smielatura e di confezionamento. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
a) la qualifica di apicoltore;
b) il possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all’articolo 1 della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”;
c) il numero di arnie in possesso o detenute;
d) l’indirizzo dell’immobile dove sono siti il/i locale/i destinato, anche temporaneamente, alla lavorazione del miele per il quale si chiede l'autorizzazione.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) n. 3 copie della planimetria in scala 1:100 del/i locale/i da autorizzare con inserite le attrezzature usate. Per i locali facenti parte dell'abitazione civile, la planimetria dovrà evidenziare la collocazione del/i locale/i all'interno dell'immobile, l'ubicazione del servizio igienico, e/o di altri vani utilizzati per il deposito dei prodotti ed attrezzature;
b) una relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, impianti, attrezzature, modalità di lavorazione, confezionamento e stoccaggio del prodotto. Modalità di pulizia e sanificazione dei locali, in alternativa può essere prodotto il manuale di autocontrollo;
c) la copia dell'ultima comunicazione all’Ulss degli apiari posseduti;
d) una dichiarazione di impegno a comunicare annualmente all’Ulss l'inizio dell'attività di smielatura ed il periodo, presumibile, della stessa, come di variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda e/o autorizzato.
SOMMARIO
- Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 (BUR n. 68/2006) – Testo storico
- NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE