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Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura.

Sommario: Legge Regionale 16/2006
S O M M A R I O
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, FORMAZIONE E CULTURA

CAPO I - Disposizioni in materia di sport

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”.
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’ articolo 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , dopo le parole: “in escursioni sciistiche” sono aggiunte le parole: “su comprensori sciistici”.
2. Al comma 2, dell’ articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “La Giunta regionale istituisce ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni”.
3. Al comma 6, dell’ articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante” sono sostituite con le parole: “un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti”.
4. Il comma 4, dell’ articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , è così sostituito:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.
1. Il comma 2, dell’ articolo 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , è così sostituito:
omissis ( 2)
2. Al comma 9, dell’ articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole: “esclusivamente per la rispettiva disciplina” sono sostituite con le parole “alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo”.
3. Alla lettera b), del comma 11, dell’ articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11”.
4. Il comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è così sostituito:
omissis ( 3)
5. Al comma 3 dell’ articolo 10, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo le parole “e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9” sono aggiunte le parole “e alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6”.
6. Al comma 2, dell’ articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo le parole “La richiesta di autorizzazione va presentata al Collegio regionale dei maestri di sci” sostituire le parole “almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione professionale” con le parole “entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di richiesta”.
7. Dopo il comma 8, dell’ articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è aggiunto il comma 8 bis:
omissis ( 4)
8. Al comma 7, dell’ articolo 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole “sentito il direttivo del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci” sono soppresse, le parole “previa apposita convenzione” sono sostituite con le parole “con apposita convenzione o protocollo” e dopo le parole “Corpo Forestale dello Stato” sono aggiunte le parole “e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale”.
9. Al comma 1, dell’ articolo 21, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole “anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite con le parole “che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza”.
10. Il termine di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima nomina della Commissione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.
omissis ( 5)

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 4 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Il comma 6 dell’ articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
Art. 5 - Introduzione dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 48 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 7)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 bis dell’ articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 la parola “aggiungere” è cambiata con la parola “sostituire” ed alla fine del comma sono aggiunte le parole “dandone comunicazione alla provincia”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 dopo la lettera c) e aggiunta la seguente lettera c bis):
omissis ( 8)

CAPO III - Disposizioni in materia di formazione

Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.
omissis ( 9)

CAPO IV - Disposizioni in materia di cultura

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni.
1. Gli articoli 3 e 4, l’ultimo comma dell’ articolo 6, la lettera a) del primo comma dell’ articolo 12 e l’ allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 sono abrogati.
2. Alla lettera a) del primo comma dell’ articolo 11 le parole “di cui agli articoli 3 e 5” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 5”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Gli articoli 4 e 5, la lettera a) del comma primo dell’ articolo 45 e l’ allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”.
1. Gli articoli 3 e 4, la lettera a) del comma primo dell’ articolo 14 e l’ allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 sono abrogati.
2. Alla lettera a) dell’ articolo 13 le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Testo riportato all’art. 11 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 .
( 2) Testo riportato all’art. 3 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .
( 3) Testo riportato all’art. 7 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .
( 4) Testo riportato all’art. 11 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .
( 5) Articolo abrogato da lettera u), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 6) Testo riportato all’art. 30 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 7) Testo riportato all’art. 48 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 8) Testo riportato all’art. 66 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 9) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 16/2006
S O M M A R I O
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, FORMAZIONE E CULTURA

CAPO I - Disposizioni in materia di sport

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”.
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , dopo le parole: “in escursioni sciistiche” sono aggiunte le parole: “su comprensori sciistici”.
2. Al comma 2, dell’articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “La Giunta regionale istituisce ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni”.
3. Al comma 6, dell’articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante” sono sostituite con le parole: “un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti”.
4. Il comma 4, dell’articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , è così sostituito:
“4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.”.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”.
1. Il comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , è così sostituito:
“2. Le Province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le aree sciistiche ove è prevista e consentita l’attività dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche.”.
2. Al comma 9, dell’articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole: “esclusivamente per la rispettiva disciplina” sono sostituite con le parole “alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo”.
3. Alla lettera b), del comma 11, dell’articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11”.
4. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è così sostituito:
“1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d’esame composta da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame, ricomprese tra quelle indicate all’articolo 7 della legge n. 81/1991.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 10, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo le parole “e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9” sono aggiunte le parole “e alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6”.
6. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo le parole “La richiesta di autorizzazione va presentata al Collegio regionale dei maestri di sci” sostituire le parole “almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione professionale” con le parole “entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di richiesta”.
7. Dopo il comma 8, dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è aggiunto il comma 8 bis:
“8 bis. Per i maestri di sci stranieri si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6.”.
8. Al comma 7, dell’articolo 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole “sentito il direttivo del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci” sono soppresse, le parole “previa apposita convenzione” sono sostituite con le parole “con apposita convenzione o protocollo” e dopo le parole “Corpo Forestale dello Stato” sono aggiunte le parole “e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale”.
9. Al comma 1, dell’articolo 21, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le parole “anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite con le parole “che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza”.
10. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima nomina della Commissione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.
1. Al comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , le parole: “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il temine annualmente fissato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento”.
2. Al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 , le parole: “entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo”.
3. Il termine di diciotto mesi di cui al comma 2 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1, dell’articolo 8 della legge 5 aprile 1993, n. 12, avviati a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 4 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 , è sostituito dal seguente:
“6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.
Art. 5 - Introduzione dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 48 bis - Disciplina del commercio in forma itinerante.
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.
3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.
4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull’area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nullaosta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l’area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l’operatore non abbia effettivamente esercitato l’attività cui era stato autorizzato.
5. Per l’anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 bis dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 la parola “aggiungere” è cambiata con la parola “sostituire” ed alla fine del comma sono aggiunte le parole “dandone comunicazione alla provincia”.
2. Al comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 dopo la lettera c) e aggiunta la seguente lettera c bis):
“c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio.”.

CAPO III - Disposizioni in materia di formazione

Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 , e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di cultura

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni.
1. Gli articoli 3 e 4, l’ultimo comma dell’articolo 6, la lettera a) del primo comma dell’articolo 12 e l’allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 sono abrogati.
2. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 le parole “di cui agli articoli 3 e 5” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 5”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Gli articoli 4 e 5, la lettera a) del comma primo dell’articolo 45 e l’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”.
1. Gli articoli 3 e 4, la lettera a) del comma primo dell’articolo 14 e l’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 sono abrogati.
2. Alla lettera a) dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO