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Legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 (BUR n. 94/2006)

Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

Legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 (BUR n. 94/2006) (Abrogata)

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Legge abrogata dall’articolo 6, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , che nell’articolo 3, ha rideterminato al 31 gennaio 2007 la validità del piano faunistico regionale approvato con la legge regionale 17 giugno 1996, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 (BUR n. 94/2006) (Novellazione) – Testo storico

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Art. 1 - Proroga termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni.
1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dall’articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 , è prorogata al 30 giugno 2007.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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