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Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 (BUR n. 27/2006)

Modifiche allalegge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 (BUR n. 27/2006) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 8 “DISCIPLINA DEI DISTRETTI PRODUTTIVI ED INTERVENTI DI POLITICA INDUSTRIALE LOCALE”


Legge abrogata da lett. b), del comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 .






SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 5/2006
S O M M A R I O
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 (BUR n. 27/2006) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 8 “DISCIPLINA DEI DISTRETTI PRODUTTIVI ED INTERVENTI DI POLITICA INDUSTRIALE LOCALE”

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Il titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” é così sostituito: “ Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 dopo la parola “promuove” sono inserite le seguenti parole: “tenendo conto del principio di concertazione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , dopo le parole "distretti produttivi" sono inserite le seguenti parole: "e delle altre forme di aggregazione produttiva".
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:
“Art. 2 - Definizioni.
1. Il distretto produttivo è espressione della capacità di imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e degli altri soggetti di cui all’articolo 4 di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
2. Il metadistretto è un distretto produttivo che presenta, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando strumento strategico per l’economia della regione.
3. L’aggregazione di filiera o di settore è espressione della capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità strategica comune. L’aggregazione richiede una intesa, tra imprese, in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore produttivi.
4. Il numero delle imprese che aderiscono ad un patto distrettuale o metadistrettuale, non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo delle imprese di cui al comma 3, se aderenti ad un solo patto di sviluppo distrettuale o metadistrettuale, al cinquanta per cento se a due o più patti.”.
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:
“Art. 3 - Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali.
1. Ai fini della eligibilità a distretto un sistema produttivo locale è rilevante quando:
a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera, non inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille. Per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la codificazione delle attività economiche, o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura;
c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell’originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro;
d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
2. Ai fini della eligibilità a metadistretto, un sistema produttivo è rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti non inferiore a cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera e presenta gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.
3. La Giunta regionale, in deroga ai requisiti quantitativi di cui ai commi 1 e 2, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, può riconoscere, quale distretto produttivo o metadistretto, sistemi di imprese e altri soggetti di cui all’articolo 4 per la tutela dell’eccellenza di specifici settori produttivi o per l’avvio a soluzione di crisi produttive di settori strategici per l’economia regionale, cui possono aderire anche aziende che hanno sottoscritto patti per lo sviluppo di altri distretti produttivi.
4. Ai distretti ed ai metadistretti di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all’articolo 7, comma 3.”.
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:
“Art. 5 - Criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
1. La Giunta regionale sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale adotta i criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e li approva, acquisito il parere della competente commissione consiliare.”.
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:
“Art. 6 - Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
1. I soggetti partecipanti al patto individuano nel proprio ambito e contestualmente alla sua sottoscrizione tramite specifico mandato contenuto nel medesimo, la persona titolata a rappresentare il patto stesso nella consulta di cui all’articolo 9, ad assicurarne la coerenza strategica, nonché a monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale e dei progetti su di esso realizzati.
2. La persona di cui al comma 1 è individuata all’interno dei soggetti di cui all’articolo 4.
3. La sostituzione avviene in seguito a comunicazione delle proprie dimissioni a tutti i sottoscrittori il patto, da parte del rappresentante uscente, e con l’accettazione da parte della nuova persona individuata con le modalità di cui al comma 1. La variazione è comunicata tempestivamente alla competente struttura regionale.”.
Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito:
“Art. 7 - Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto o del metadistretto come individuati dall’articolo 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all’adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo e rende un parere motivato sulla rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità della presente legge.
2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto o del metadistretto esprimono parere in ordine alla compatibilità dei patti di sviluppo con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.
3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale, sino al 31 dicembre del terzo anno di vigenza del patto stesso.
4. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale, verificata la permanenza degli indicatori di cui all’articolo 3 e dell’attività effettivamente svolta nel triennio sulla base del patto di sviluppo in scadenza, su richiesta del rappresentante di cui all’articolo 6 può riconoscere il patto e il relativo distretto o metadistretto per il triennio successivo, tramite la presentazione di un nuovo patto di sviluppo secondo le procedure di cui all’articolo 8, anche nel corso del terzo anno di vigenza del patto. Il nuovo patto diviene efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell’atto di riconoscimento.”.
Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito:
“Art. 8 - Procedure di ammissibilità.
1. Il patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all’articolo 6, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Le camere di commercio entro il 10 marzo provvedono alle verifiche e trasmettono il patto, corredato del parere di cui di cui all’articolo 7, comma 1 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.
3. Le province, entro il 10 marzo provvedono alle verifiche di cui all’articolo 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.
4. Entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti e metadistretti di cui all’articolo 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla Giunta regionale affinché provveda all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo e all’emanazione dei bandi di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale, entro il 30 giugno approva i bandi per l’assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e metadistrettuali e ne determina le modalità di gestione.”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: “Consulta dei distretti e metadistretti”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 la parola “distretti” sono aggiunte le seguenti parole “e metadistretti”.
3. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 le parole “indicato all’articolo 5” sono sostituite dalle parole “indicato all’articolo 7 comma 3”.
4. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 le parole “di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle parole “presentati ai sensi dell’articolo 8”.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita:
“d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3;”.
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:
“3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Art. 11 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 10 bis - Azioni a sostegno delle aggregazioni d’imprese.
1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l’integrazione tra imprese, può attivare azioni per il sostegno allo sviluppo tramite l’assegnazione di risorse per interventi destinati ad aggregazioni di filiere omogenee.
2. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva i bandi anche selettivi per misure e progetti, per l’assegnazione delle risorse. La quota di cofinanziamento regionale non può superare la misura del cinquanta per cento delle spese ammesse e rendicontate e non può comunque eccedere la percentuale di partecipazione economica delle imprese. Anche per le risorse di cui al comma 1 valgono le prescrizioni stabilite alle lettere b), c), e), f), g), h) ed i) del comma 2 dell'articolo 10.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
4. La Giunta regionale approva i bandi di cui al comma 2 acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita:
“g) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;”.
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é aggiunta la seguente lettera:
“g bis) le sinergie e l’integrazione con progetti avviati coinvolgenti distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi.”.
Art. 13 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 11 bis - Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa.
1. I criteri di valutazione dei progetti ai fini della predisposizione delle graduatorie relative agli interventi di cui al comma 1 bis dell’articolo 12 sono:
a) il maggior numero di imprese partecipanti al progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale;
c) il maggior numero di università, parchi scientifici e tecnologici, enti locali e altri soggetti di diritto pubblico presenti nel territorio regionale, coinvolti nel progetto;
d) grado di assunzione di autofinanziamento e relativa percentuale richiesta di sostegno regionale;
e) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;
f) i migliori interventi in materia di innovazione e trasferimento tecnologico secondo i parametri individuati dai bandi.”.
Art. 14 - Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 11 ter - Criterio di premialità.
1. I bandi di attuazione possono prevedere, per specifiche misure, l’attribuzione di ulteriori sostegni ai progetti presentati, ritenuti meritevoli secondo criteri di premialità, con un contributo nella misura stabilita dai bandi, sino ad un massimo del dieci per cento della spesa regolarmente rendicontata a saldo.
2. I criteri di premialità, regolati dagli specifici bandi, privilegiano i progetti che presentano:
a) la maggiore capacità d’accesso a ulteriori contributi nazionali e comunitari;
b) il minore scostamento della rendicontazione e la maggior coincidenza cronologica tra l’esecuzione dell’attività e il progetto preventivato in fase di domanda;
c) la maggiore percentuale di sostegno non regionale con esclusione dei contributi di cui alla lettera a).”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 sono aggiunte, in fine, le parole: “o altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti;”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , dopo le parole “sviluppo precompetitivo” sono aggiunte le seguenti: “trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali”.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituita:
“c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche dati ed osservatori;”.
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , é aggiunta la seguente lettera:
“f bis) servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale;”.
5. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , introdotta dalla presente legge, é aggiunta la seguente lettera:
“f ter) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;”.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , é inserito il seguente comma:
“1 bis. Sono oggetto d’intervento per le aggregazioni di impresa ed in relazione ai bandi di cui all’articolo 10 bis le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico anche tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo, al fine di accrescere la competitività;
b) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, test di prototipi, test di campionari presso centri prova di distretto, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o di imprese aderenti ad un distretto o metadistretto;
c) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico nonché per l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;
d) centri di assistenza post vendita all’estero, esclusivamente presso showroom attive appartenenti alla stessa categoria di filiera, come previsto nei bandi relativi ai distretti e metadistretti produttivi;
e) azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei trasporti, dell’immagazzinamento dei materiali, ai fini anche della riduzione dei consumi energetici;
f) informatizzazione e introduzione delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
g) programmi di riconversione industriale per il sostegno all’occupazione;
h) sostegno alla partecipazione a progetti della Unione europea.”.
7. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , è così sostituito:
“2. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 1bis. sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea in virtù del Regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero in virtù di regimi notificati. Gli strumenti applicativi della legge precisano, di volta in volta, la tipologia di regime di esenzione applicabile ovvero l’avvenuto adempimento dell’obbligo di notifica se necessaria.”.
Art. 16 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 12 bis - Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali.
1. I beni materiali e immateriali, conseguiti con la realizzazione dei progetti cofinanziati con i contributi regionali ai sensi della presente legge, appartengono ai proponenti e realizzatori dei progetti medesimi. Il patto di sviluppo deve contenere, pena la non ammissibilità, le modalità d’accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle imprese sottoscrittrici il patto costituenti il distretto o metadistretto medesimo.
2. I singoli progetti devono contenere specifica previsione di quanto stabilito al comma 1.”.
Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito:
“Art. 13 - Destinatari.
1. Possono concorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all'articolo 12, comma 1:
a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
b) per le lettere b), c), d), e), f), f bis, f ter: i consorzi d’impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d’impresa che siano partecipati, sia per i distretti produttivi che per i metadistretti, da almeno rispettivamente, dieci e quindici imprese aderenti al patto di sviluppo, nonché secondo le modalità previste dal bando, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 4 e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati e nei casi previsti dal bando entrambi.
2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 le imprese si costituiscono in associazioni temporanee di impresa o di scopo, in consorzi ovvero nelle altre forme di aggregazione previste dall’ordinamento giuridico. Alle predette aggregazioni possono inoltre aderire gli altri soggetti di cui all’articolo 4.”.
Art. 18 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è inserito il seguente articolo:
“Art. 14 bis - Promozione economica distrettuale e metadistrettuale.
1. La Giunta regionale promuove l’accesso ad idonee agenzie di valutazione del merito di credito per i distretti produttivi e per i metadistretti e delle relative imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali creditizi in considerazione del recepimento degli accordi di Basilea in materia bancaria e finanziaria.
2. La Regione promuove le iniziative dei distretti, dei metadistretti, delle aggregazioni di imprese e delle singole imprese ad essi aderenti, volte all’accertamento dei presupposti che consentono l’accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi ed all’espletamento degli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.”.
Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L'articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 , é abrogato.
Art. 20 - Disposizioni transitorie per l’anno 2006.
1. Per l’anno 2006 è consentita l’ammissione al riconoscimento a distretto produttivo, o a metadistretto, esclusivamente ai distretti produttivi riconosciuti nell’anno 2003, che intendono ricandidarsi, secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 8 della presente legge, non oltre il 1° giugno 2006. Le camere di commercio e le province interessate, entro il 1° luglio 2006 provvedono alle verifiche di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 7 della presente legge e trasmettono il patto corredato dal parere di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni. Entro il 24 luglio 2006 la struttura regionale competente, acquisiti i pareri previsti, invia i patti pervenuti, corredati della documentazione e della relazione conclusiva alla Giunta regionale che provvede all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo ritenuti idonei e all’emanazione dei bandi.
2. Per l’anno 2006 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall’articolo 11 della presente legge può essere differito sino al 30 novembre 2006, con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per l’anno 2006 il termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 10 della presente legge, viene ridotto a sessanta giorni.


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