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Legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 (BUR n. 60/2006)

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.

Legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 (BUR n. 60/2006) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BOLCA (1)

[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale.
2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.
Art. 2 - Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della Lessinia:
a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l’attività di divulgazione e di informazione scientifica;
b) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti;
c) promuove l’inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;
d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;
e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale;
f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l'area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di studio.
Art. 3 - Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.
1. Per realizzare le iniziative di cui all'articolo 2, è istituito il Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo presiede;
b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;
c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d'intesa con il Ministero competente;
d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato;
e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo delegato;
f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo delegato;
g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati;
h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei suoi componenti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.
Art. 4 - Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.
1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui all'articolo 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente;
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.
Art. 5 - Programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di attuazione.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di cui all’articolo 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi sessanta giorni.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" viene incrementato di euro 70.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi. ]


Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.


SOMMARIO
Legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 (BUR n. 60/2006) – Testo storico

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BOLCA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca (Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e culturale del Veneto con valenza internazionale.
2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali ed istituzioni pubbliche e private.
Art. 2 - Iniziative culturali, di ricerca e di valorizzazione.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto, d'intesa con la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della Lessinia:
a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l’attività di divulgazione e di informazione scientifica;
b) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente incremento del patrimonio di reperti;
c) promuove l’inventariazione, la schedatura, il recupero e la valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;
d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;
e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico nazionale ed internazionale;
f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative volte a far conoscere l'area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di studio.
Art. 3 - Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.
1. Per realizzare le iniziative di cui all'articolo 2, è istituito il Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio paleontologico di Bolca.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo presiede;
b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;
c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo delegato, d'intesa con il Ministero competente;
d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo delegato;
e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo delegato;
f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo delegato;
g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa designati;
h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico di storia naturale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà dei suoi componenti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.
Art. 4 - Funzioni del Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio paleontologico di Bolca.
1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, le iniziative di cui all'articolo 2 da inserire nel programma annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente;
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti più significativi previsti dal programma.
Art. 5 - Programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di attuazione.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di cui all’articolo 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi sessanta giorni.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" viene incrementato di euro 70.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.


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