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Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007)
Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
Sommario
“Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) (Abrogata)
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012) (1)
- Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
- Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012). (2)
- Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale. (3)
- Art. 5 - Disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Abrogazioni.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012) (1)
Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
1. È approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) costituito dai seguenti documenti:
a) regolamento di attuazione (Allegato A);
b) tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (Allegato B);
c) quadro riepilogativo regionale (Allegato C);
d) quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (Allegato D)
e) misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997 (Allegato E) approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.
a) regolamento di attuazione (Allegato A);
b) tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (Allegato B);
c) quadro riepilogativo regionale (Allegato C);
d) quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (Allegato D)
e) misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997 (Allegato E) approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.
Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012). (2)
1. Il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la presente legge ha validità quinquennale dalla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” ”, è rideterminata al 31 gennaio 2007.
Art. 4 - Competenze della Giunta regionale. (3)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza di cui all’Allegato D. (4)
2. La Giunta regionale entro l’inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all’incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province. (5)
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all’Allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
4. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all’Allegato E.
2. La Giunta regionale entro l’inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all’incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province. (5)
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all’Allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
4. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all’Allegato E.
Art. 5 - Disposizioni transitorie.
1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.
4. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale n. 17/1996 continua sino all’istituzione delle nuove zone. Le province, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 , devono istituire le nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.
4. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale n. 17/1996 continua sino all’istituzione delle nuove zone. Le province, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 , devono istituire le nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 6 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di leggi regionali:
a) l’articolo 61 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
b) l’articolo 47 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ;
c) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
d) la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
e) la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
f) la legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
g) la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
h) la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
i) l’articolo 30 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) e successive modificazioni”, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia”;
l) la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 “Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria”.
2. A decorrere dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, è abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 . Piano faunistico-venatorio regionale” e dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni”.
a) l’articolo 61 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
b) l’articolo 47 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ;
c) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
d) la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
e) la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
f) la legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
g) la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
h) la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
i) l’articolo 30 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) e successive modificazioni”, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia”;
l) la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 “Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria”.
2. A decorrere dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, è abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 . Piano faunistico-venatorio regionale” e dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VIII LEGISLATURA
ALLEGATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
- ALLEGATO A: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- ALLEGATO B: CARTOGRAFIA
- ALLEGATO C: QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
- ALLEGATO A: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- ALLEGATO B: CARTOGRAFIA
- ALLEGATO C: QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE
- ALLEGATO D: QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE PREVISTE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
- ALLEGATO E: DGR N. 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 “DIRETTIVA 92/43/CEE E 79/409/CEE. DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92/43/CEE E DEL DPR N. 357/1997”
TITOLO I - Schema di statuto per gli ambiti territoriali di caccia
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. L’ambito territoriale di caccia........................................... è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all’interno di confini fissati dal piano faunistico-venatorio regionale, sotto il controllo della provincia.
2. La sede dell’ambito territoriale di caccia...................................... è stabilita in Comune di............................... in via.............................. n...............
Art. 2 - Organi dell’ambito territoriale di caccia.
1. Sono organi dell’ambito territoriale di caccia:
a) il presidente;
b) il comitato direttivo;
c) l’assemblea dei soci;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’ambito territoriale di caccia.
1. Gli organi dell’ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale, gli organi dell’ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 (6) e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni. (7)
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del presidente.
1. Il presidente è eletto dal comitato direttivo.
2. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l’ambito territoriale di caccia;
b) convoca e presiede il comitato direttivo e l’assemblea dei soci;
c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e provinciali e del presente statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’ambito territoriale di caccia;
d) autorizza il cacciatore iscritto ad altro ambito territoriale di caccia della Regione ad esercitare l’attività venatoria da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria sentito il parere del comitato direttivo senza il pagamento di ulteriori quote, fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare vallivo.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente, il vicepresidente convoca tempestivamente il comitato direttivo per provvedere alla nuova nomina nell’osservanza delle procedure di cui all’articolo 5, comma 2.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del comitato direttivo.
1. Il comitato direttivo viene nominato dalla provincia ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni di appartenenza previa elezione da parte della loro base associativa, secondo le modalità stabilite dalle province competenti;
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due rappresentanti della provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.
2. Il comitato direttivo elegge il presidente, da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1, il vicepresidente ed il segretario.
3. Il comitato direttivo è convocato dal presidente almeno sei volte l’anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza.
4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Ai componenti del comitato direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.
6. I componenti del comitato direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del comitato stesso decadono dall’incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell’associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
7. Il comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
b) le coltivazioni destinate all’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all’alimentazione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l’alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.
8. Il comitato direttivo assicura la gestione dell’ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni:
a) in presenza delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 8, della legge n. 157/1992, può ammettere all’ambito territoriale di caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del presente regolamento;
b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza; decorso tale termine il socio decade;
c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale n. 50/1993 , secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell’ambito territoriale di caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all’interno dell’ambito stesso;
d) trasmette alla provincia, per la verifica di compatibilità di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/1993 , il programma delle attività che si intende svolgere;
e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione;
f) autorizza il presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla provincia all’ambito territoriale di caccia;
h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/1993 . (8)
i) rilascia, a seguito di richiesta del socio, permessi giornalieri di ospite;
l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
m) propone alla provincia motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto;
n) individua forme di collaborazione fra ambiti territoriali di caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.
Art. 6 - Assemblea dei soci.
1. L’assemblea dei soci è l’organo formato dai cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia. L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente o dal commissario di cui all’articolo 13.
Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’assemblea dei soci.
1. L’assemblea dei soci:
a) approva lo statuto dell’ambito territoriale di caccia nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge e che comunque non possano attenere alla regolamentazione dei prelievi venatori; i patti associativi in contrasto con le norme di legge o che attengono alla regolamentazione dei prelievi venatori o alla emanazione di regolamenti interni che limitino l'attività venatoria rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale 157/92 e dalla legge regionale 50/93 o alla definizione di sanzioni non previste o aggiuntive rispetto alla legge nazionale 157/92 o alla legge regionale 50/93 sono nulli; (9)
a bis) trasmette i patti associativi assunti all'amministrazione provinciale che ne attesta, entro e non oltre 15 giorni dalla loro emanazione, la conformità alle norme di legge e alla disciplina di regolamentazione del prelievo venatorio; (10)
b) delibera sugli argomenti dell’ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del comitato direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
d) definisce le prestazioni d’opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell’ambito territoriale di caccia;
e) stabilisce le modalità ed i criteri per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dai componenti del comitato direttivo e dai soci nell’espletamento di compiti loro affidati nell’interesse dell’ambito territoriale di caccia;
f) elegge 5 rappresentanti dell’ATC con voto consultivo come previsto dall’articolo 21, comma 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
2. L’assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno due volte all’anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal collegio dei revisori dei conti.
3. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
4. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un socio non partecipante. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari o superiore a quello dei voti espressi.
Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti nominato dalla provincia elegge il presidente nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
c) controlla l’attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.
3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere, anche individualmente, alle adunanze del comitato direttivo e dell’assemblea dei soci.
4. In qualsiasi momento i revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al presidente del collegio.
5. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del collegio, decade dall’incarico.
6. I verbali delle adunanze del collegio vengono redatti su apposito registro sottoscritto dai membri presenti.
7. Il collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.
8. Il collegio dei revisori dei conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell’ambito territoriale di caccia, chiede l’immediata convocazione del comitato direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente il presidente della provincia.
Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del segretario del comitato direttivo.
1. Il segretario cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell’ambito territoriale di caccia. Redige i verbali delle riunioni del comitato direttivo e dell’assemblea dei soci. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono posti all’approvazione nella successiva seduta.
Art. 10 - Assegnazione dei soci all’ambito territoriale di caccia.
1. I soci dell'ambito territoriale di caccia sono assegnati dalla provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell’ambito cui appartengono.
2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell’addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell’interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l’esclusione. La provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.
4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
5 Per tutti coloro che rivestano la qualifica di socio di ambito territoriale di caccia alla scadenza del Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001) approvato con Legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, e che hanno manifestato per iscritto l’intenzione di confermare tale qualifica, detta manifestazione equivale a istanza assimilabile a tutti gli effetti a domanda di nuova iscrizione. (11)
Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L’esercizio amministrativo e sociale dell’ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell’ambito territoriale di caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
a) delle quote associative annuali, di cui all’articolo 5, comma 8, lettera b);
b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Disposizioni finali.
1. Coloro che ricoprono le cariche di presidente, vicepresidente, segretario o di componente del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate.
2. La provincia, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo comitato direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile.
TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli ambiti territoriali di caccia
Art. 13 - Prima costituzione degli organi statutari degli ambiti territoriali di caccia.
1. La provincia, nell’ipotesi di un ambito territoriale di caccia di nuova istituzione, sentita la commissione faunistico-venatoria provinciale, nomina un commissario che rimane in carica fino all'insediamento del comitato direttivo.
2. Il commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.
3. Il commissario provvede a:
a) tenere i rapporti con l’Amministrazione provinciale;
b) esaminare le domande di adesione all’ambito territoriale di caccia e a decidere sulle stesse;
c) predisporre il bilancio per l’espletamento delle attività di competenza;
d) convocare e presiedere l’assemblea degli iscritti;
e) disporre per le operazioni di tabellazione dell’ambito territoriale di caccia.
4. La provincia assegna al commissario un fondo per le spese necessarie all’espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. La provincia, in caso di inerzia o di impedimento del commissario, provvede alla sua sostituzione con effetto immediato.
Art. 14 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima. (12)
1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’Indice di Densità Venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale, espresso in termini di numero di ettari per cacciatore. Per il Territorio Lagunare e Vallivo l’Indice di Densità Venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VII del presente Regolamento.
2. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 e con proprio provvedimento stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agro-silvo-pastorale.
Art. 15 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici.
1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, all’assegnazione di contributi per l’utilizzo dei fondi stessi nell’ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
TITOLO V - Criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria (articolo 8, comma 5, lettera d) ed articolo 28 legge regionale n. 50/1993 )
Art. 16 - Finalità e criteri applicativi.
1. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , per fare fronte alla prevenzione dei danni nonché alla contribuzione per l’indennizzo degli stessi.
2. In tale sede la Giunta regionale:
a) indica, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo di cui all’articolo 17;
b) fissa, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione;
c) definisce le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione.
3. I contributi per la prevenzione e per gli indennizzi sono ammessi nei limiti del riparto sopra indicato e comunque nei limiti delle disponibilità annuali di cui al bilancio regionale.
4. Sono ammissibili a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni subiti dalle produzioni agro-silvo-pastorali arrecati dalla fauna selvatica nonché dall’attività venatoria, ivi compresi, in base alla normativa vigente, anche i prodotti dell’allevamento zootecnico - inclusi gli allevamenti di fauna selvatica - e dell’itticoltura.
5. Nel territorio soggetto alla gestione programmata dell’attività venatoria potranno essere ammessi a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile.
6. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono essere ammessi a contribuzione esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica non sottoposta al prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento o in base al programma pluriennale di immissione, (13) con esclusione dei danni derivanti da attività venatoria.
7. Sono ricompresi tra i danni indennizzabili all’interno del territorio soggetto a gestione programmata della caccia anche quelli derivanti da attività svolte non in conformità alla normativa vigente, a condizione che i medesimi non risultino altrimenti indennizzabili ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
8. Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad euro 100,00.
Art. 17 - Tipologia dei danni ammissibili a contribuzione.
1. Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione:
a) colture erbacee:
1) danni a prati-pascoli;
2) danni a colture foraggere, cerealicole, industriali;
3) danni a colture orticole;
4) danni a pascoli permanenti;
b) colture arboree in attualità di coltivazione:
b) colture arboree in attualità di coltivazione:
1) danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive;
2) danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto;
3) danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto; (14)
c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e attività di itticoltura):
c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e attività di itticoltura):
1) danni agli animali in allevamento;
d) strutture:
d) strutture:
1) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
2) opere aziendali per la regimazione delle acque e l’irrigazione;
3) danni agli impianti di apicoltura. (15)
Art. 18 - Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.
1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l’indennizzo viene calcolato sulla base di:
a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all’epoca di raccolta;
b) entità della superficie danneggiata;
c) produzione media zonale.
2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.
3. L’ammontare dell’indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera a) relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.
4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l’ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.
5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l’ammontare del contributo per l’indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.
Art. 19 - Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo.
1. Per accedere ai contributi a titolo indennizzo o di prevenzione, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento alla provincia territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla provincia medesima.
2. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l’accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell’allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all’amministrazione provinciale competente.
3. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all’indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
Art. 20 - Accertamenti.
1. Gli accertamenti sono effettuati dalle guardie del corpo di vigilanza venatoria provinciale, da un tecnico agrario della struttura regionale periferica competente in materia di agricoltura o da un tecnico dell’amministrazione provinciale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento.
2. Gli accertamenti sono effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, la provincia competente per territorio procede sulla base della quantificazione del danno, come autocertificata dal proprietario o dal conduttore del fondo.
Art. 18 - Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.
1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l’indennizzo viene calcolato sulla base di:
a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all’epoca di raccolta;
b) entità della superficie danneggiata;
c) produzione media zonale.
2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.
3. L’ammontare dell’indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera a) relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.
4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l’ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.
5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l’ammontare del contributo per l’indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.
Art. 19 - Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo.
1. Per accedere ai contributi a titolo indennizzo o di prevenzione, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento alla provincia territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla provincia medesima.
2. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l’accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell’allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all’amministrazione provinciale competente.
3. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all’indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
Art. 20 - Accertamenti.
1. Gli accertamenti sono effettuati dalle guardie del corpo di vigilanza venatoria provinciale, da un tecnico agrario della struttura regionale periferica competente in materia di agricoltura o da un tecnico dell’amministrazione provinciale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento.
2. Gli accertamenti sono effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, la provincia competente per territorio procede sulla base della quantificazione del danno, come autocertificata dal proprietario o dal conduttore del fondo.
TITOLO VI - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50
Art. 21 - Fondi sottratti.
1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria devono, per il tramite della provincia territorialmente competente, inoltrare alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio approvato con la presente legge, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro centoventi giorni.
2. La richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, di estratto catastale con l’indicazione dei mappali interessati, di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato indicante:
a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell’anno precedente;
b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.
3. La provincia, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste comunque non ostacolino la pianificazione faunistico-venatoria e le trasmette con parere motivato alla Giunta regionale, la quale decide nei successivi sessanta giorni, dandone comunicazione agli interessati ed alla provincia competente.
4. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell’uno per cento.
5. La provincia provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento della richiesta. L’esito di tali accertamenti deve essere comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l’adozione di eventuali provvedimenti di revoca.
6. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro trenta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 22 - Aree di rispetto.
1. Le aree di rispetto di cui all’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono istituite dai comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.
2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria provinciale e regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni ambito destinato ad area di rispetto deve essere pari ad una percentuale compresa tra l’uno e il tre per cento, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
3. La delibera istitutiva dell’area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla provincia competente la quale verifica l’osservanza della percentuale di cui al comma 2.
4. L’istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 50/1993 e non superino il 10 per cento della superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza.
5. All’interno delle aree di rispetto, la provincia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
6. Il provvedimento di revoca dell’area di rispetto è comunicato alla provincia da parte del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia nel termine di trenta giorni dall’adozione. Nello stesso termine le tabelle perimetrali devono essere rimosse a cura del comitato direttivo.
Art. 23 - Esercizio venatorio da appostamento.
1. Le province individuano, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:
a) botte, quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
b) palchetto, quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
c) coveglia o coegia, quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l’imbarcazione;
d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalle province.
2. È altresì consentito l’esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità.
3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia in cui sono collocati.
4. La provincia interessata, sentiti gli ambiti territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all’ articolo 25, commi 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal confine degli istituti di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d), della medesima legge regionale.
5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.
Art. 24 - Ammissione dei cacciatori all’ambito territoriale di caccia. (16)
1. Ai fini dell’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia, l’Indice di Densità Venatoria massima , tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilito in un cacciatore ogni 14,30 (quattordici virgola trenta) ha di territorio agro-silvo-pastorale; per il Territorio Lagunare e Vallivo compreso nel territorio amministrativo della provincia di Rovigo è stabilito in un cacciatore ogni 16,95 (sedici virgola novantacinque) ettari di territorio agro-silvo-pastorale.
L’ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;
b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;
c) essere residenti in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;
e) essere residenti nelle altre Province del Veneto.
Art. 25 - Uso della barca.
1. Nell’intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro la distanza di rispetto dell’appostamento.
Art. 26 - Giornate ed orari di attività venatoria.
1. L’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 50/1993 .
3. I capi di fauna abbattuta devono essere annotati, a recupero avvenuto, sull'apposito tesserino regionale.
Art. 27 - Attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie.
1. L’attività venatoria nell’azienda faunistico-venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
Art. 28 - Oasi di protezione all’interno delle aziende faunistico-venatorie.
1. Le oasi di protezione poste all’interno dell’azienda faunistico-venatoria che ricade in territorio lagunare e vallivo, istituite ai sensi dell’articolo 29, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono gestite dal concessionario dell’azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell’oasi, nonché a provvedere all’alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.
Art. 29 - Censimenti all’interno delle aziende faunistico-venatorie.
1. I concessionari delle aziende faunistico-venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati ai competenti uffici della provincia e della Regione.
2. I censimenti, da eseguirsi sull’intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.
TITOLO VIII - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
Art. 30 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.
1. L’attività venatoria non può essere svolta a una distanza di 100 metri da un appostamento in funzione, salvo il consenso dell’interessato.
TITOLO IX - Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
CAPO I - Aziende faunistico-venatorie
Art. 31 - Finalità.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.
Art. 32 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di aziende faunistico-venatorie, le province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), verificano e valutano, in particolare, le seguenti condizioni:
a) aziende faunistico-venatorie in territorio lagunare e vallivo:
1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l’alimentazione dell’avifauna (cacciabile e non cacciabile) che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l’avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
b) aziende faunistico-venatorie in zona faunistica delle Alpi:
b) aziende faunistico-venatorie in zona faunistica delle Alpi:
1) presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei nelle proporzioni e nelle condizioni idonee per una valorizzazione faunistica del territorio anche a fini venatori;
2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
c) aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina:
c) aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina:
1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il dieci percento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.
Art. 33 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che contenga:
a) la descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda, ed in particolare, il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l’indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche;
b) la cartografia tematica sull’uso del suolo in scala idonea e comunque non superiore a 1:25.000;
c) la scelta delle specie di indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente.
2. Il richiedente deve inoltre predisporre i seguenti elaborati:
a) piano di assestamento e piano di abbattimento;
b) Programma di conservazione e ripristino ambientale.
3. Il piano di assestamento è lo strumento operativo fondamentale per la gestione diretta delle popolazioni selvatiche e consiste in una elaborazione, oggettiva e reale, che consenta di stabilire, numericamente, il carico massimo di selvatici di indirizzo rispetto alla superficie territoriale disponibile. Le specie di indirizzo, oggetto di gestione a fini venatori, devono risultare idonee alle caratteristiche del territorio sul quale si intende operare e devono essere comprese tra le specie elencate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modificazioni. Il piano di assestamento, individuati gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, riporta la presenza effettiva e la presenza potenziale delle specie, specificandone le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche rispetto alla produttività calcolata degli ecosistemi interessati.
4. Il piano di abbattimento, che per le specie stanziali è mezzo di gestione del piano di assestamento, viene formulato coerentemente con gli obbiettivi perseguiti dal piano di assestamento.
5. Il Programma di conservazione e ripristino ambientale indica quali sono gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati:
a) impianti e colture per i selvatici;
b) punti di alimentazione ed abbeverata;
c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici;
d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale, quali siepi, secondo tecniche adeguate;
e) interventi specifici per il territorio lagunare e vallivo.
Art. 34 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 33 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 35 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per azienda faunistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e (17) in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni (18) sono fissate dalle Province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 36 - Recinzioni per allevamenti e stabulazione.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere prive di recinzioni perimetrali al fine di consentire il libero passaggio della selvaggina.
2. Previa autorizzazione della provincia, le aziende possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina autoctona destinata al ripopolamento dell’azienda stessa. L’autorizzazione può contemplare la costruzione anche di recinti interni, di superficie minima pari a 3 ettari, distanti almeno 100 metri dai confini. In tali recinti la caccia è vietata durante i periodi di utilizzazione dei recinti stessi, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti con superficie superiore ai 50 ettari. Gli eventuali recinti interni possono essere autorizzati per una superficie massima pari al 20 per cento della superficie aziendale. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel piano annuale di gestione.
Art. 37 - Immissioni.
1. Fatta salva la fase di primo impianto, non è consentita l’immissione di specie costituenti indirizzo faunistico, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla provincia sulla base di specifiche previsioni contenute nel piano di assestamento.
2. Possono essere autorizzate dalla provincia immissioni di altra selvaggina autoctona entro limiti tali da non compromettere gli obiettivi perseguiti per le specie costituenti indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel piano di assestamento e dovranno avvenire alla presenza di personale della provincia o di persona a tal fine delegata dalla provincia stessa e, in quest’ultimo caso, le modalità di immissione debbono essere concordate con la provincia, alla quale dovrà essere trasmesso il resoconto delle operazioni effettuate.
3. Le immissioni di altra selvaggina autoctona (e cioè di fauna selvatica non costituente indirizzo faunistico) devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno. Eventuali immissioni nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 gennaio possono essere consentite a condizione che l’attività venatoria avente per oggetto la specie immessa sia già cessata all’interno dell’azienda.
4. Nel caso di stato di calamità naturale o di epizoozie le province, sentito l’INFS, possono disporre deroghe al termine del 31 agosto di cui al comma 3. In caso di evento localizzato il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla provincia al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.
Art. 38 - Attività venatoria.
1. L’esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla provincia nonché nel rispetto:
a) delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale;
b) delle disposizioni integrative emanate dalla provincia ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 33 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che contenga:
a) la descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda, ed in particolare, il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l’indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche;
b) la cartografia tematica sull’uso del suolo in scala idonea e comunque non superiore a 1:25.000;
c) la scelta delle specie di indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente.
2. Il richiedente deve inoltre predisporre i seguenti elaborati:
a) piano di assestamento e piano di abbattimento;
b) Programma di conservazione e ripristino ambientale.
3. Il piano di assestamento è lo strumento operativo fondamentale per la gestione diretta delle popolazioni selvatiche e consiste in una elaborazione, oggettiva e reale, che consenta di stabilire, numericamente, il carico massimo di selvatici di indirizzo rispetto alla superficie territoriale disponibile. Le specie di indirizzo, oggetto di gestione a fini venatori, devono risultare idonee alle caratteristiche del territorio sul quale si intende operare e devono essere comprese tra le specie elencate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modificazioni. Il piano di assestamento, individuati gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, riporta la presenza effettiva e la presenza potenziale delle specie, specificandone le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche rispetto alla produttività calcolata degli ecosistemi interessati.
4. Il piano di abbattimento, che per le specie stanziali è mezzo di gestione del piano di assestamento, viene formulato coerentemente con gli obbiettivi perseguiti dal piano di assestamento.
5. Il Programma di conservazione e ripristino ambientale indica quali sono gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati:
a) impianti e colture per i selvatici;
b) punti di alimentazione ed abbeverata;
c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici;
d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale, quali siepi, secondo tecniche adeguate;
e) interventi specifici per il territorio lagunare e vallivo.
Art. 34 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 33 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 35 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per azienda faunistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e (17) in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni (18) sono fissate dalle Province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 36 - Recinzioni per allevamenti e stabulazione.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere prive di recinzioni perimetrali al fine di consentire il libero passaggio della selvaggina.
2. Previa autorizzazione della provincia, le aziende possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina autoctona destinata al ripopolamento dell’azienda stessa. L’autorizzazione può contemplare la costruzione anche di recinti interni, di superficie minima pari a 3 ettari, distanti almeno 100 metri dai confini. In tali recinti la caccia è vietata durante i periodi di utilizzazione dei recinti stessi, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti con superficie superiore ai 50 ettari. Gli eventuali recinti interni possono essere autorizzati per una superficie massima pari al 20 per cento della superficie aziendale. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel piano annuale di gestione.
Art. 37 - Immissioni.
1. Fatta salva la fase di primo impianto, non è consentita l’immissione di specie costituenti indirizzo faunistico, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla provincia sulla base di specifiche previsioni contenute nel piano di assestamento.
2. Possono essere autorizzate dalla provincia immissioni di altra selvaggina autoctona entro limiti tali da non compromettere gli obiettivi perseguiti per le specie costituenti indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel piano di assestamento e dovranno avvenire alla presenza di personale della provincia o di persona a tal fine delegata dalla provincia stessa e, in quest’ultimo caso, le modalità di immissione debbono essere concordate con la provincia, alla quale dovrà essere trasmesso il resoconto delle operazioni effettuate.
3. Le immissioni di altra selvaggina autoctona (e cioè di fauna selvatica non costituente indirizzo faunistico) devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno. Eventuali immissioni nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 gennaio possono essere consentite a condizione che l’attività venatoria avente per oggetto la specie immessa sia già cessata all’interno dell’azienda.
4. Nel caso di stato di calamità naturale o di epizoozie le province, sentito l’INFS, possono disporre deroghe al termine del 31 agosto di cui al comma 3. In caso di evento localizzato il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla provincia al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.
Art. 38 - Attività venatoria.
1. L’esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla provincia nonché nel rispetto:
a) delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale;
b) delle disposizioni integrative emanate dalla provincia ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 39 - Finalità.
1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
Art. 40 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.
2. Nella zona Alpi la concessione di azienda agri-turistico-venatoria è subordinata all'assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal piano faunistico-venatorio provinciale.
Art. 41 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che evidenzi:
a) le caratteristiche fisico-ambientali del territorio interessato;
b) una sintetica qualificazione faunistica del territorio interessato;
c) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna selvatica cacciabile di allevamento che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre, unitamente ai relativi programmi pluriennali di immissione indicanti i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare, suddivisi per specie;
d) la distribuzione previsionale delle giornate di apertura, che non possono essere inferiori a sessanta;
e) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modifiche che si intende apportare agli ordinamenti stessi a sostegno dell’attività intrapresa;
f) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento o strutture di stabulazione e/o ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione, per specie, dei quantitativi annui di soggetti che si intendono produrre;
g) le eventuali strutture ricettive;
h) le attività economiche integrative che si intendono intraprendere, quali addestramento cani e ristorazione;
i) gli eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.
Art. 42 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 41 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 43 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni di azienda agri-turistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende agri turistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende agri-turistico-venatorie e fra azienda agri-turistico-venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e (19) nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla province, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 44 - Attività venatoria.
1. L’esercizio della caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L’esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su selvaggina stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie quaglia.
Art. 45 - Finalità.
1. I centri privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sono destinati all’esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
Art. 46 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione ed in sede di rinnovo di concessione.
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, in sede di prima concessione ed in sede di rinnovo di concessione il richiedente è tenuto a presentare alla provincia territorialmente competente, entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, la seguente documentazione:
a) planimetria del territorio interessato;
b) relazione illustrativa dell’attività che si intende svolgere;
c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;
d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.
2. In sede di richiesta di rinnovo il concessionario può presentare, in luogo di tutta o parte della documentazione di cui al comma 1, una dichiarazione che attesti, sotto la propria personale responsabilità, la perdurante validità della documentazione prodotta in sede di prima concessione.
Art. 47 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e fra i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e (20) nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la commissione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 48 - Immissioni, catture e cessioni.
1. Al fine di costituire all’interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l’anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l’immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l’assenza di malattie.
2. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla provincia.
Art. 49 - Destinazione della selvaggina acquistata dalle province.
1. La fauna selvatica acquistata dalla provincia ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è messa a disposizione, in via prioritaria, dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino in cui ricadono i centri medesimi.
Art. 50 - Revoca delle concessioni.
1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica è disposta dalla provincia qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.
ALLEGATO B (21)
CARTOGRAFIA
ALLEGATO C (
22
)
QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE
ALLEGATO D (
23
)
QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE PREVISTE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
ALLEGATO E (
24
)
DGR N. 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 “DIRETTIVA 92/43/CEE E 79/409/CEE. DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92/43/CEE E DEL DPR N. 357/1997”
Note
(
1) Legge abrogata da comma 1 dell’articolo 21 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 a decorrere dal 1° febbraio 2022.
(2) La validità del piano faunistico venatorio regionale 2007 – 2012 è stata rideterminata:
a) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 , al 31 gennaio 2013. Il comma 3 dello stesso articolo 1 disponeva che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
b) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 , al 30 settembre 2013. Il comma 2 dello stesso articolo 1 disponeva che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
c) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 , al 10 febbraio 2014. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
d) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 , al 10 febbraio 2016. Il comma 2 dello stesso articolo 1 disponeva che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
e) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 , al 10 febbraio 2017. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
f) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 , al 10 febbraio 2018. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
g) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 , al 10 febbraio 2019. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
h) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 , al 31 dicembre 2020. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
i) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38 , al 31 agosto 2021. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
j) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 , al 31 gennaio 2022. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A
(3) Articolo 1 comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 prevede che “2. Le modifiche di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia alla Giunta regionale che si pronuncia, sentita la competente Commissione consiliare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; per gli ulteriori aspetti, a tali richieste si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni”.
(4) Vedi la dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR 81 del 2007 pagine 30 e seguenti.
(5) Vedi la dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR 81 del 2007 pagine 30 e seguenti.
(6) Comma così modificato da numero 1 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha sostituito le parole “previste all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ” con le parole “previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8”.
(7) L’articolo 1, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 prevede che la disposizione di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , non si applica alla rideterminazione del termine al 31 gennaio 2022 operata dalla medesima legge regionale; analoga disposizione era contenuta nelle precedenti leggi di proroga.
(8) Lettera così modificata da n. 2 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha soppresso le parole “Tale attività non è consentita nei mesi di settembre ed ottobre”.
(9) Lettera così modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2463/2009 pubblicata nel BUR n. 70 del 25 agosto 2009, che ha aggiunto la frase riportata dopo le parole “prelievi venatori”.
(10) Lettera aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2463/2009 pubblicata nel BUR n. 70 del 25 agosto 2009.
(11) Comma aggiunto dal n. 3 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(12) Articolo così sostituito da Allegato A della dgr 475/2020 pubblicata nel BUR n. 54/2020. Il testo precedente dell’articolo 14 così disponeva: “Art. 14 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.
1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente, sentite le province interessate, gli indici di densità venatoria minima e massima negli ambiti territoriali di caccia, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VII del presente regolamento.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Province, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agro-silvo pastorale.”.
In particolare si evidenzia che il precedente testo dell’articolo 14 era stato così modificato:
a) il comma 1 da n. 4 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha sostituito le parole “Per il territorio lagunare e vallivo gli indici di densità venatoria sono stabiliti ai sensi del Titolo VII del presente regolamento” con le parole “Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VII del presente regolamento”;
b) il comma 2 era stato aggiunto da n. 5 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(13) Comma così modificato da n. 6 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che dopo le parole “di assestamento o di abbattimento” ha aggiunto le parole “o in base al programma pluriennale di immissione”.
(14) Numero aggiunto dal n. 7 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(15) Numero aggiunto da n. 8 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007
(16) Articolo così sostituito da Allegato B della dgr 475/2020 pubblicata nel BUR n. 54/2020.
(17) Le parole “in zona faunistica delle Alpi e” già introdotte dopo le parole “escluse quelle ricadenti” con il numero 9 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 sono state:
a) dapprima annullate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 3192 del 3 ottobre 2007 che ha ritenuto sul punto illegittima la DGR 2653/2007 “in quanto, modificando l’applicazione del cosiddetto corridoio e differenziandone la disciplina per le sole aziende faunistiche, ha attuato una diversa politica di programmazione faunistica, incidendo, con ciò, sui principi informatori del piano come individuati dal Consiglio”, di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 ;
b) successivamente ripristinate per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4099 del 28 agosto 2008 che nell’accogliere l’appello proposto dalla Regione Veneto per la riforma della sentenza del TAR Veneto ha annullato la sentenza ritenendo non violati i principi informatori del piano di cui al sopracitato articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 .
(18) Le parole “nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni” già introdotte con il numero 9 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 sono state:
a) dapprima annullate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 3192 del 3 ottobre 2007 che ha ritenuto sul punto illegittima la DGR 2653/2007 “in quanto, modificando l’applicazione del cosiddetto corridoio e differenziandone la disciplina per le sole aziende faunistiche, ha attuato una diversa politica di programmazione faunistica, incidendo, con ciò, sui principi informatori del piano come individuati dal Consiglio”, di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 ;
b) successivamente ripristinate per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4099 del 28 agosto 2008 che nell’accogliere l’appello proposto dalla Regione Veneto per la riforma della sentenza del TAR Veneto ha annullato la stessa ritenendo non violati i principi informatori del piano di cui al sopracitato articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 .
(19) Le parole “in zona faunistica delle Alpi e” sono state introdotte con il numero 10 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(20) Le parole “in zona faunistica delle Alpi e” sono state introdotte con il numero 11 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(2) La validità del piano faunistico venatorio regionale 2007 – 2012 è stata rideterminata:
a) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 , al 31 gennaio 2013. Il comma 3 dello stesso articolo 1 disponeva che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
b) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 , al 30 settembre 2013. Il comma 2 dello stesso articolo 1 disponeva che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
c) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 , al 10 febbraio 2014. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
d) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 , al 10 febbraio 2016. Il comma 2 dello stesso articolo 1 disponeva che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
e) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 , al 10 febbraio 2017. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
f) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 , al 10 febbraio 2018. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
g) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 , al 10 febbraio 2019. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
h) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 , al 31 dicembre 2020. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
i) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38 , al 31 agosto 2021. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A;
j) per effetto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 , al 31 gennaio 2022. Il comma 2 dello stesso articolo 1 dispone che alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A
(3) Articolo 1 comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 8 prevede che “2. Le modifiche di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia alla Giunta regionale che si pronuncia, sentita la competente Commissione consiliare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; per gli ulteriori aspetti, a tali richieste si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni”.
(4) Vedi la dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR 81 del 2007 pagine 30 e seguenti.
(5) Vedi la dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR 81 del 2007 pagine 30 e seguenti.
(6) Comma così modificato da numero 1 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha sostituito le parole “previste all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ” con le parole “previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8”.
(7) L’articolo 1, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 prevede che la disposizione di cui all’art. 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’allegato A della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , non si applica alla rideterminazione del termine al 31 gennaio 2022 operata dalla medesima legge regionale; analoga disposizione era contenuta nelle precedenti leggi di proroga.
(8) Lettera così modificata da n. 2 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha soppresso le parole “Tale attività non è consentita nei mesi di settembre ed ottobre”.
(9) Lettera così modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2463/2009 pubblicata nel BUR n. 70 del 25 agosto 2009, che ha aggiunto la frase riportata dopo le parole “prelievi venatori”.
(10) Lettera aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2463/2009 pubblicata nel BUR n. 70 del 25 agosto 2009.
(11) Comma aggiunto dal n. 3 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(12) Articolo così sostituito da Allegato A della dgr 475/2020 pubblicata nel BUR n. 54/2020. Il testo precedente dell’articolo 14 così disponeva: “Art. 14 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.
1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente, sentite le province interessate, gli indici di densità venatoria minima e massima negli ambiti territoriali di caccia, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VII del presente regolamento.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Province, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agro-silvo pastorale.”.
In particolare si evidenzia che il precedente testo dell’articolo 14 era stato così modificato:
a) il comma 1 da n. 4 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che ha sostituito le parole “Per il territorio lagunare e vallivo gli indici di densità venatoria sono stabiliti ai sensi del Titolo VII del presente regolamento” con le parole “Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VII del presente regolamento”;
b) il comma 2 era stato aggiunto da n. 5 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(13) Comma così modificato da n. 6 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 che dopo le parole “di assestamento o di abbattimento” ha aggiunto le parole “o in base al programma pluriennale di immissione”.
(14) Numero aggiunto dal n. 7 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(15) Numero aggiunto da n. 8 dell’Allegato A della dgr 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007
(16) Articolo così sostituito da Allegato B della dgr 475/2020 pubblicata nel BUR n. 54/2020.
(17) Le parole “in zona faunistica delle Alpi e” già introdotte dopo le parole “escluse quelle ricadenti” con il numero 9 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 sono state:
a) dapprima annullate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 3192 del 3 ottobre 2007 che ha ritenuto sul punto illegittima la DGR 2653/2007 “in quanto, modificando l’applicazione del cosiddetto corridoio e differenziandone la disciplina per le sole aziende faunistiche, ha attuato una diversa politica di programmazione faunistica, incidendo, con ciò, sui principi informatori del piano come individuati dal Consiglio”, di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 ;
b) successivamente ripristinate per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4099 del 28 agosto 2008 che nell’accogliere l’appello proposto dalla Regione Veneto per la riforma della sentenza del TAR Veneto ha annullato la sentenza ritenendo non violati i principi informatori del piano di cui al sopracitato articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 .
(18) Le parole “nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni” già introdotte con il numero 9 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007 sono state:
a) dapprima annullate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 3192 del 3 ottobre 2007 che ha ritenuto sul punto illegittima la DGR 2653/2007 “in quanto, modificando l’applicazione del cosiddetto corridoio e differenziandone la disciplina per le sole aziende faunistiche, ha attuato una diversa politica di programmazione faunistica, incidendo, con ciò, sui principi informatori del piano come individuati dal Consiglio”, di cui all’articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 ;
b) successivamente ripristinate per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4099 del 28 agosto 2008 che nell’accogliere l’appello proposto dalla Regione Veneto per la riforma della sentenza del TAR Veneto ha annullato la stessa ritenendo non violati i principi informatori del piano di cui al sopracitato articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 1/2007 .
(19) Le parole “in zona faunistica delle Alpi e” sono state introdotte con il numero 10 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(20) Le parole “in zona faunistica delle Alpi e” sono state introdotte con il numero 11 dell’allegato A della DGR 2653/2007 pubblicata nel BUR n. 81/2007.
(21) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 20).
(22) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 21). Leggibile anche nella banca dati delle leggi a testo storico nella versione PDF.
(23) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 24). Leggibile anche nella banca dati delle leggi a testo storico nella versione PDF.
(24) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 33). Leggibile anche nella banca dati delle leggi a testo storico nella versione PDF.
SOMMARIO
- Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) (Abrogata)
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012) (1)
-
- Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
- Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012). (2)
- Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale. (3)
- Art. 5 - Disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Abrogazioni.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
Sommario
“Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) – Testo storico
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
- Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
- Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
- Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.
- Art. 5 - Disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Abrogazioni.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
1. È approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) costituito dai seguenti documenti:
a) regolamento di attuazione (Allegato A);
b) tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (Allegato B);
c) quadro riepilogativo regionale (Allegato C);
d) quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (Allegato D)
e) misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997 (Allegato E) approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.
a) regolamento di attuazione (Allegato A);
b) tavola n. 1 contenente la cartografia che individua la conterminazione: della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, degli ambiti territoriali di caccia, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, dei valichi, dei parchi nazionali e regionali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali (Allegato B);
c) quadro riepilogativo regionale (Allegato C);
d) quadro di sintesi delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza (Allegato D)
e) misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997 (Allegato E) approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.
Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
1. Il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la presente legge ha validità quinquennale dalla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , così come da ultimo determinata dalla
legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 “Proroga dei termini della
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” ”, è rideterminata al 31 gennaio 2007.
Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al piano faunistico venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo, ivi compresi gli aggiornamenti alle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza di cui all’Allegato D.
2. La Giunta regionale entro l’inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all’incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all’Allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
4. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all’Allegato E.
2. La Giunta regionale entro l’inizio della stagione venatoria 2007-2008, sentite le province e la competente commissione consiliare, procede all’incremento del territorio regionale destinato a oasi o zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di almeno 2.500 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (TASP), proporzionalmente distribuito fra le province.
3. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo di cui all’Allegato C del piano faunistico venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
4. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, è autorizzata ad apportare gli eventuali aggiornamenti alle misure di conservazione di cui all’Allegato E.
Art. 5 - Disposizioni transitorie.
1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.
4. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale n. 17/1996 continua sino all’istituzione delle nuove zone. Le province, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 , devono istituire le nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.
3. Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.
4. La destinazione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la legge regionale n. 17/1996 continua sino all’istituzione delle nuove zone. Le province, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 , devono istituire le nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 6 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di leggi regionali:
a) l’articolo 61 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
b) l’articolo 47 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ;
c) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
d) la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
e) la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
f) la legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
g) la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
h) la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
i) l’articolo 30 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) e successive modificazioni”, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia”;
l) la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 “Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria”.
2. A decorrere dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, è abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 . Piano faunistico-venatorio regionale” e dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni”.
a) l’articolo 61 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
b) l’articolo 47 “Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ” della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ;
c) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
d) la legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
e) la legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
f) la legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
g) la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
h) la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 “Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)” ”;
i) l’articolo 30 “Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) e successive modificazioni”, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia”;
l) la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 “Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria”.
2. A decorrere dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, è abrogata la legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1998, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 . Piano faunistico-venatorio regionale” e dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive integrazioni”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VIII LEGISLATURA
ALLEGATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
- ALLEGATO A: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- ALLEGATO B: CARTOGRAFIA
- ALLEGATO C: QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
- ALLEGATO A: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
- ALLEGATO B: CARTOGRAFIA
- ALLEGATO C: QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE
- ALLEGATO D: QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE PREVISTE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
- ALLEGATO E: DGR N. 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 “DIRETTIVA 92/43/CEE E 79/409/CEE. DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92/43/CEE E DEL DPR N. 357/1997”
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
TITOLO I - Schema di statuto per gli ambiti territoriali di caccia
Art. 1 - Natura giuridica e sede.
1. L’ambito territoriale di caccia........................................... è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all’interno di confini fissati dal piano faunistico-venatorio regionale, sotto il controllo della provincia.
2. La sede dell’ambito territoriale di caccia...................................... è stabilita in Comune di............................... in via.............................. n...............
Art. 2 - Organi dell’ambito territoriale di caccia.
1. Sono organi dell’ambito territoriale di caccia:
a) il presidente;
b) il comitato direttivo;
c) l’assemblea dei soci;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’ambito territoriale di caccia.
1. Gli organi dell’ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) decorso il quale decadono.
2. In caso di proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale, gli organi dell’ambito territoriale di caccia sono rinnovati entro centottanta giorni con le procedure previste all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.
3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli ambiti territoriali di caccia, in carica alla data di proroga di validità del piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
Art. 4 - Compiti e funzioni del presidente.
1. Il presidente è eletto dal comitato direttivo.
2. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l’ambito territoriale di caccia;
b) convoca e presiede il comitato direttivo e l’assemblea dei soci;
c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e provinciali e del presente statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’ambito territoriale di caccia;
d) autorizza il cacciatore iscritto ad altro ambito territoriale di caccia della Regione ad esercitare l’attività venatoria da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria sentito il parere del comitato direttivo senza il pagamento di ulteriori quote, fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare vallivo.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente, il vicepresidente convoca tempestivamente il comitato direttivo per provvedere alla nuova nomina nell’osservanza delle procedure di cui all’articolo 5, comma 2.
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del comitato direttivo.
1. Il comitato direttivo viene nominato dalla provincia ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni di appartenenza previa elezione da parte della loro base associativa, secondo le modalità stabilite dalle province competenti;
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due rappresentanti della provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.
2. Il comitato direttivo elegge il presidente, da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1, il vicepresidente ed il segretario.
3. Il comitato direttivo è convocato dal presidente almeno sei volte l’anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza.
4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Ai componenti del comitato direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.
6. I componenti del comitato direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del comitato stesso decadono dall’incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell’associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
7. Il comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
b) le coltivazioni destinate all’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all’alimentazione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l’alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.
8. Il comitato direttivo assicura la gestione dell’ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni:
a) in presenza delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 8, della legge n. 157/1992, può ammettere all’ambito territoriale di caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del presente regolamento;
b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza; decorso tale termine il socio decade;
c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale n. 50/1993 , secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell’ambito territoriale di caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all’interno dell’ambito stesso;
d) trasmette alla provincia, per la verifica di compatibilità di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/1993 , il programma delle attività che si intende svolgere;
e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione;
f) autorizza il presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla provincia all’ambito territoriale di caccia;
h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/1993 . Tale attività non è consentita nei mesi di settembre ed ottobre;
i) rilascia, a seguito di richiesta del socio, permessi giornalieri di ospite;
l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
m) propone alla provincia motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto;
n) individua forme di collaborazione fra ambiti territoriali di caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.
Art. 6 - Assemblea dei soci.
1. L’assemblea dei soci è l’organo formato dai cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia. L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal presidente uscente o dal commissario di cui all’articolo 13.
Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’assemblea dei soci.
1. L’assemblea dei soci:
a) approva lo statuto dell’ambito territoriale di caccia nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge e che comunque non possano attenere alla regolamentazione dei prelievi venatori;
b) delibera sugli argomenti dell’ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del comitato direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
d) definisce le prestazioni d’opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell’ambito territoriale di caccia;
e) stabilisce le modalità ed i criteri per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dai componenti del comitato direttivo e dai soci nell’espletamento di compiti loro affidati nell’interesse dell’ambito territoriale di caccia;
f) elegge 5 rappresentanti dell’ATC con voto consultivo come previsto dall’articolo 21, comma 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
2. L’assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno due volte all’anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal collegio dei revisori dei conti.
3. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
4. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un socio non partecipante. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari o superiore a quello dei voti espressi.
Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti nominato dalla provincia elegge il presidente nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
c) controlla l’attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.
3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere, anche individualmente, alle adunanze del comitato direttivo e dell’assemblea dei soci.
4. In qualsiasi momento i revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al presidente del collegio.
5. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del collegio, decade dall’incarico.
6. I verbali delle adunanze del collegio vengono redatti su apposito registro sottoscritto dai membri presenti.
7. Il collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.
8. Il collegio dei revisori dei conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell’ambito territoriale di caccia, chiede l’immediata convocazione del comitato direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente il presidente della provincia.
Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del segretario del comitato direttivo.
1. Il segretario cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell’ambito territoriale di caccia. Redige i verbali delle riunioni del comitato direttivo e dell’assemblea dei soci. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono posti all’approvazione nella successiva seduta.
Art. 10 - Assegnazione dei soci all’ambito territoriale di caccia.
1. I soci dell'ambito territoriale di caccia sono assegnati dalla provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell’ambito cui appartengono.
2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell’addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell’interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l’esclusione. La provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.
4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.
Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.
1. L’esercizio amministrativo e sociale dell’ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell’ambito territoriale di caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
a) delle quote associative annuali, di cui all’articolo 5, comma 8, lettera b);
b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all’articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 12 - Disposizioni finali.
1. Coloro che ricoprono le cariche di presidente, vicepresidente, segretario o di componente del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate.
2. La provincia, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo comitato direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile.
TITOLO II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli ambiti territoriali di caccia
Art. 13 - Prima costituzione degli organi statutari degli ambiti territoriali di caccia.
1. La provincia, nell’ipotesi di un ambito territoriale di caccia di nuova istituzione, sentita la commissione faunistico-venatoria provinciale, nomina un commissario che rimane in carica fino all'insediamento del comitato direttivo.
2. Il commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.
3. Il commissario provvede a:
a) tenere i rapporti con l’Amministrazione provinciale;
b) esaminare le domande di adesione all’ambito territoriale di caccia e a decidere sulle stesse;
c) predisporre il bilancio per l’espletamento delle attività di competenza;
d) convocare e presiedere l’assemblea degli iscritti;
e) disporre per le operazioni di tabellazione dell’ambito territoriale di caccia.
4. La provincia assegna al commissario un fondo per le spese necessarie all’espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. La provincia, in caso di inerzia o di impedimento del commissario, provvede alla sua sostituzione con effetto immediato.
TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima
Art. 14 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.
1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente, sentite le province interessate, gli indici di densità venatoria minima e massima negli ambiti territoriali di caccia, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo gli indici di densità venatoria sono stabiliti ai sensi del Titolo VII del presente regolamento.
TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici
Art. 15 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l’utilizzo dei fondi rustici.
1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, all’assegnazione di contributi per l’utilizzo dei fondi stessi nell’ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
TITOLO V - Criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria (articolo 8, comma 5, lettera d) ed articolo 28 legge regionale n. 50/1993 )
Art. 16 - Finalità e criteri applicativi.
1. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , per fare fronte alla prevenzione dei danni nonché alla contribuzione per l’indennizzo degli stessi.
2. In tale sede la Giunta regionale:
a) indica, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo di cui all’articolo 17;
b) fissa, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione;
c) definisce le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione.
3. I contributi per la prevenzione e per gli indennizzi sono ammessi nei limiti del riparto sopra indicato e comunque nei limiti delle disponibilità annuali di cui al bilancio regionale.
4. Sono ammissibili a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni subiti dalle produzioni agro-silvo-pastorali arrecati dalla fauna selvatica nonché dall’attività venatoria, ivi compresi, in base alla normativa vigente, anche i prodotti dell’allevamento zootecnico - inclusi gli allevamenti di fauna selvatica - e dell’itticoltura.
5. Nel territorio soggetto alla gestione programmata dell’attività venatoria potranno essere ammessi a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile.
6. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono essere ammessi a contribuzione esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica non sottoposta al prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento, con esclusione dei danni derivanti da attività venatoria.
7. Sono ricompresi tra i danni indennizzabili all’interno del territorio soggetto a gestione programmata della caccia anche quelli derivanti da attività svolte non in conformità alla normativa vigente, a condizione che i medesimi non risultino altrimenti indennizzabili ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
8. Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad euro 100,00.
Art. 17 - Tipologia dei danni ammissibili a contribuzione.
1. Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione:
a) colture erbacee:
1) danni a prati-pascoli;
2) danni a colture foraggere, cerealicole, industriali;
3) danni a colture orticole;
4) danni a pascoli permanenti;
b) colture arboree in attualità di coltivazione:
b) colture arboree in attualità di coltivazione:
1) danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive;
2) danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto;
c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e attività di itticoltura):
c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e attività di itticoltura):
1) danni agli animali in allevamento;
d) strutture:
d) strutture:
1) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
2) opere aziendali per la regimazione delle acque e l’irrigazione.
Art. 18 - Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.
1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l’indennizzo viene calcolato sulla base di:
a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all’epoca di raccolta;
b) entità della superficie danneggiata;
c) produzione media zonale.
2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.
3. L’ammontare dell’indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera a) relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.
4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l’ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.
5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l’ammontare del contributo per l’indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.
Art. 19 - Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo.
1. Per accedere ai contributi a titolo indennizzo o di prevenzione, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento alla provincia territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla provincia medesima.
2. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l’accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell’allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all’amministrazione provinciale competente.
3. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all’indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
Art. 20 - Accertamenti.
1. Gli accertamenti sono effettuati dalle guardie del corpo di vigilanza venatoria provinciale, da un tecnico agrario della struttura regionale periferica competente in materia di agricoltura o da un tecnico dell’amministrazione provinciale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento.
2. Gli accertamenti sono effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, la provincia competente per territorio procede sulla base della quantificazione del danno, come autocertificata dal proprietario o dal conduttore del fondo.
Art. 18 - Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.
1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l’indennizzo viene calcolato sulla base di:
a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all’epoca di raccolta;
b) entità della superficie danneggiata;
c) produzione media zonale.
2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.
3. L’ammontare dell’indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera a) relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.
4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l’ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.
5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l’ammontare del contributo per l’indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.
Art. 19 - Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo.
1. Per accedere ai contributi a titolo indennizzo o di prevenzione, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento alla provincia territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla provincia medesima.
2. Ai sensi del comma 4, dell’articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l’accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell’allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all’amministrazione provinciale competente.
3. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all’indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
Art. 20 - Accertamenti.
1. Gli accertamenti sono effettuati dalle guardie del corpo di vigilanza venatoria provinciale, da un tecnico agrario della struttura regionale periferica competente in materia di agricoltura o da un tecnico dell’amministrazione provinciale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento.
2. Gli accertamenti sono effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, la provincia competente per territorio procede sulla base della quantificazione del danno, come autocertificata dal proprietario o dal conduttore del fondo.
TITOLO VI - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50
Art. 21 - Fondi sottratti.
1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria devono, per il tramite della provincia territorialmente competente, inoltrare alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio approvato con la presente legge, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro centoventi giorni.
2. La richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, di estratto catastale con l’indicazione dei mappali interessati, di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato indicante:
a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell’anno precedente;
b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.
3. La provincia, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste comunque non ostacolino la pianificazione faunistico-venatoria e le trasmette con parere motivato alla Giunta regionale, la quale decide nei successivi sessanta giorni, dandone comunicazione agli interessati ed alla provincia competente.
4. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell’uno per cento.
5. La provincia provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento della richiesta. L’esito di tali accertamenti deve essere comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l’adozione di eventuali provvedimenti di revoca.
6. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro trenta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 22 - Aree di rispetto.
1. Le aree di rispetto di cui all’articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono istituite dai comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.
2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria provinciale e regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni ambito destinato ad area di rispetto deve essere pari ad una percentuale compresa tra l’uno e il tre per cento, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
3. La delibera istitutiva dell’area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla provincia competente la quale verifica l’osservanza della percentuale di cui al comma 2.
4. L’istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 50/1993 e non superino il 10 per cento della superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza.
5. All’interno delle aree di rispetto, la provincia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
6. Il provvedimento di revoca dell’area di rispetto è comunicato alla provincia da parte del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia nel termine di trenta giorni dall’adozione. Nello stesso termine le tabelle perimetrali devono essere rimosse a cura del comitato direttivo.
TITOLO VII - Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo
Art. 23 - Esercizio venatorio da appostamento.
1. Le province individuano, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:
a) botte, quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
b) palchetto, quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
c) coveglia o coegia, quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l’imbarcazione;
d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalle province.
2. È altresì consentito l’esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità.
3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia in cui sono collocati.
4. La provincia interessata, sentiti gli ambiti territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all’ articolo 25, commi 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal confine degli istituti di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d), della medesima legge regionale.
5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.
Art. 24 - Ammissione dei cacciatori all’ambito territoriale di caccia.
1. Ai fini dell’iscrizione all’ambito territoriale di caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in sette cacciatori per ogni 100 ettari. L’ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell’ambito territoriale di caccia;
b) essere residente nel territorio dell’ambito territoriale di caccia;
c) essere residente nell’ambito territoriale di caccia limitrofo;
d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l’ambito territoriale di caccia;
e) essere residente in Veneto;
f) essere residente in altre regioni.
Art. 25 - Uso della barca.
1. Nell’intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro la distanza di rispetto dell’appostamento.
Art. 26 - Giornate ed orari di attività venatoria.
1. L’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 50/1993 .
3. I capi di fauna abbattuta devono essere annotati, a recupero avvenuto, sull'apposito tesserino regionale.
Art. 27 - Attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie.
1. L’attività venatoria nell’azienda faunistico-venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
Art. 28 - Oasi di protezione all’interno delle aziende faunistico-venatorie.
1. Le oasi di protezione poste all’interno dell’azienda faunistico-venatoria che ricade in territorio lagunare e vallivo, istituite ai sensi dell’articolo 29, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono gestite dal concessionario dell’azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell’oasi, nonché a provvedere all’alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.
Art. 29 - Censimenti all’interno delle aziende faunistico-venatorie.
1. I concessionari delle aziende faunistico-venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati ai competenti uffici della provincia e della Regione.
2. I censimenti, da eseguirsi sull’intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.
TITOLO VIII - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare
Art. 30 - Disposizioni integrative per l’individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare.
1. L’attività venatoria non può essere svolta a una distanza di 100 metri da un appostamento in funzione, salvo il consenso dell’interessato.
TITOLO IX - Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: criteri per l’individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali
CAPO I - Aziende faunistico-venatorie
Art. 31 - Finalità.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.
Art. 32 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di aziende faunistico-venatorie, le province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), verificano e valutano, in particolare, le seguenti condizioni:
a) aziende faunistico-venatorie in territorio lagunare e vallivo:
1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l’alimentazione dell’avifauna (cacciabile e non cacciabile) che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;
2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l’avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;
b) aziende faunistico-venatorie in zona faunistica delle Alpi:
b) aziende faunistico-venatorie in zona faunistica delle Alpi:
1) presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei nelle proporzioni e nelle condizioni idonee per una valorizzazione faunistica del territorio anche a fini venatori;
2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;
c) aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina:
c) aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina:
1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il dieci percento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.
Art. 33 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che contenga:
a) la descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda, ed in particolare, il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l’indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche;
b) la cartografia tematica sull’uso del suolo in scala idonea e comunque non superiore a 1:25.000;
c) la scelta delle specie di indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente.
2. Il richiedente deve inoltre predisporre i seguenti elaborati:
a) piano di assestamento e piano di abbattimento;
b) Programma di conservazione e ripristino ambientale.
3. Il piano di assestamento è lo strumento operativo fondamentale per la gestione diretta delle popolazioni selvatiche e consiste in una elaborazione, oggettiva e reale, che consenta di stabilire, numericamente, il carico massimo di selvatici di indirizzo rispetto alla superficie territoriale disponibile. Le specie di indirizzo, oggetto di gestione a fini venatori, devono risultare idonee alle caratteristiche del territorio sul quale si intende operare e devono essere comprese tra le specie elencate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modificazioni. Il piano di assestamento, individuati gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, riporta la presenza effettiva e la presenza potenziale delle specie, specificandone le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche rispetto alla produttività calcolata degli ecosistemi interessati.
4. Il piano di abbattimento, che per le specie stanziali è mezzo di gestione del piano di assestamento, viene formulato coerentemente con gli obbiettivi perseguiti dal piano di assestamento.
5. Il Programma di conservazione e ripristino ambientale indica quali sono gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati:
a) impianti e colture per i selvatici;
b) punti di alimentazione ed abbeverata;
c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici;
d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale, quali siepi, secondo tecniche adeguate;
e) interventi specifici per il territorio lagunare e vallivo.
Art. 34 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 33 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 35 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per azienda faunistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 36 - Recinzioni per allevamenti e stabulazione.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere prive di recinzioni perimetrali al fine di consentire il libero passaggio della selvaggina.
2. Previa autorizzazione della provincia, le aziende possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina autoctona destinata al ripopolamento dell’azienda stessa. L’autorizzazione può contemplare la costruzione anche di recinti interni, di superficie minima pari a 3 ettari, distanti almeno 100 metri dai confini. In tali recinti la caccia è vietata durante i periodi di utilizzazione dei recinti stessi, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti con superficie superiore ai 50 ettari. Gli eventuali recinti interni possono essere autorizzati per una superficie massima pari al 20 per cento della superficie aziendale. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel piano annuale di gestione.
Art. 37 - Immissioni.
1. Fatta salva la fase di primo impianto, non è consentita l’immissione di specie costituenti indirizzo faunistico, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla provincia sulla base di specifiche previsioni contenute nel piano di assestamento.
2. Possono essere autorizzate dalla provincia immissioni di altra selvaggina autoctona entro limiti tali da non compromettere gli obiettivi perseguiti per le specie costituenti indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel piano di assestamento e dovranno avvenire alla presenza di personale della provincia o di persona a tal fine delegata dalla provincia stessa e, in quest’ultimo caso, le modalità di immissione debbono essere concordate con la provincia, alla quale dovrà essere trasmesso il resoconto delle operazioni effettuate.
3. Le immissioni di altra selvaggina autoctona (e cioè di fauna selvatica non costituente indirizzo faunistico) devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno. Eventuali immissioni nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 gennaio possono essere consentite a condizione che l’attività venatoria avente per oggetto la specie immessa sia già cessata all’interno dell’azienda.
4. Nel caso di stato di calamità naturale o di epizoozie le province, sentito l’INFS, possono disporre deroghe al termine del 31 agosto di cui al comma 3. In caso di evento localizzato il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla provincia al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.
Art. 38 - Attività venatoria.
1. L’esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla provincia nonché nel rispetto:
a) delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale;
b) delle disposizioni integrative emanate dalla provincia ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
Art. 33 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che contenga:
a) la descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda, ed in particolare, il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l’indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche;
b) la cartografia tematica sull’uso del suolo in scala idonea e comunque non superiore a 1:25.000;
c) la scelta delle specie di indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente.
2. Il richiedente deve inoltre predisporre i seguenti elaborati:
a) piano di assestamento e piano di abbattimento;
b) Programma di conservazione e ripristino ambientale.
3. Il piano di assestamento è lo strumento operativo fondamentale per la gestione diretta delle popolazioni selvatiche e consiste in una elaborazione, oggettiva e reale, che consenta di stabilire, numericamente, il carico massimo di selvatici di indirizzo rispetto alla superficie territoriale disponibile. Le specie di indirizzo, oggetto di gestione a fini venatori, devono risultare idonee alle caratteristiche del territorio sul quale si intende operare e devono essere comprese tra le specie elencate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e successive modificazioni. Il piano di assestamento, individuati gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, riporta la presenza effettiva e la presenza potenziale delle specie, specificandone le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche rispetto alla produttività calcolata degli ecosistemi interessati.
4. Il piano di abbattimento, che per le specie stanziali è mezzo di gestione del piano di assestamento, viene formulato coerentemente con gli obbiettivi perseguiti dal piano di assestamento.
5. Il Programma di conservazione e ripristino ambientale indica quali sono gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati:
a) impianti e colture per i selvatici;
b) punti di alimentazione ed abbeverata;
c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici;
d) eventuale reimpianto di vegetazione naturale, quali siepi, secondo tecniche adeguate;
e) interventi specifici per il territorio lagunare e vallivo.
Art. 34 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 33 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 35 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per azienda faunistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 36 - Recinzioni per allevamenti e stabulazione.
1. Le aziende faunistico-venatorie devono essere prive di recinzioni perimetrali al fine di consentire il libero passaggio della selvaggina.
2. Previa autorizzazione della provincia, le aziende possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina autoctona destinata al ripopolamento dell’azienda stessa. L’autorizzazione può contemplare la costruzione anche di recinti interni, di superficie minima pari a 3 ettari, distanti almeno 100 metri dai confini. In tali recinti la caccia è vietata durante i periodi di utilizzazione dei recinti stessi, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti con superficie superiore ai 50 ettari. Gli eventuali recinti interni possono essere autorizzati per una superficie massima pari al 20 per cento della superficie aziendale. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel piano annuale di gestione.
Art. 37 - Immissioni.
1. Fatta salva la fase di primo impianto, non è consentita l’immissione di specie costituenti indirizzo faunistico, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla provincia sulla base di specifiche previsioni contenute nel piano di assestamento.
2. Possono essere autorizzate dalla provincia immissioni di altra selvaggina autoctona entro limiti tali da non compromettere gli obiettivi perseguiti per le specie costituenti indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel piano di assestamento e dovranno avvenire alla presenza di personale della provincia o di persona a tal fine delegata dalla provincia stessa e, in quest’ultimo caso, le modalità di immissione debbono essere concordate con la provincia, alla quale dovrà essere trasmesso il resoconto delle operazioni effettuate.
3. Le immissioni di altra selvaggina autoctona (e cioè di fauna selvatica non costituente indirizzo faunistico) devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno. Eventuali immissioni nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 gennaio possono essere consentite a condizione che l’attività venatoria avente per oggetto la specie immessa sia già cessata all’interno dell’azienda.
4. Nel caso di stato di calamità naturale o di epizoozie le province, sentito l’INFS, possono disporre deroghe al termine del 31 agosto di cui al comma 3. In caso di evento localizzato il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione alla provincia al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.
Art. 38 - Attività venatoria.
1. L’esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla provincia nonché nel rispetto:
a) delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale;
b) delle disposizioni integrative emanate dalla provincia ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
CAPO II - Aziende agri-turistico-venatorie
Art. 39 - Finalità.
1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria.
Art. 40 - Connotazioni faunistico-ambientali.
1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.
2. Nella zona Alpi la concessione di azienda agri-turistico-venatoria è subordinata all'assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal piano faunistico-venatorio provinciale.
Art. 41 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.
1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che evidenzi:
a) le caratteristiche fisico-ambientali del territorio interessato;
b) una sintetica qualificazione faunistica del territorio interessato;
c) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna selvatica cacciabile di allevamento che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre, unitamente ai relativi programmi pluriennali di immissione indicanti i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare, suddivisi per specie;
d) la distribuzione previsionale delle giornate di apertura, che non possono essere inferiori a sessanta;
e) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modifiche che si intende apportare agli ordinamenti stessi a sostegno dell’attività intrapresa;
f) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento o strutture di stabulazione e/o ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione, per specie, dei quantitativi annui di soggetti che si intendono produrre;
g) le eventuali strutture ricettive;
h) le attività economiche integrative che si intendono intraprendere, quali addestramento cani e ristorazione;
i) gli eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.
Art. 42 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.
1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all’articolo 41 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla provincia territorialmente competente entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge.
Art. 43 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni di azienda agri-turistico-venatoria, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra aziende agri turistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende agri-turistico-venatorie e fra azienda agri-turistico-venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la commissione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 44 - Attività venatoria.
1. L’esercizio della caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L’esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su selvaggina stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie quaglia.
CAPO III - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
Art. 45 - Finalità.
1. I centri privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sono destinati all’esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
Art. 46 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione ed in sede di rinnovo di concessione.
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, in sede di prima concessione ed in sede di rinnovo di concessione il richiedente è tenuto a presentare alla provincia territorialmente competente, entro centoventi giorni dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con la presente legge, la seguente documentazione:
a) planimetria del territorio interessato;
b) relazione illustrativa dell’attività che si intende svolgere;
c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;
d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.
2. In sede di richiesta di rinnovo il concessionario può presentare, in luogo di tutta o parte della documentazione di cui al comma 1, una dichiarazione che attesti, sotto la propria personale responsabilità, la perdurante validità della documentazione prodotta in sede di prima concessione.
Art. 47 - Concessioni.
1. Nel rilasciare nuove concessioni per centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del piano faunistico-venatorio regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla provincia medesima.
4. Le distanze fra centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e fra i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, esclusi quelli ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la commissione faunistico-venatoria provinciale.
Art. 48 - Immissioni, catture e cessioni.
1. Al fine di costituire all’interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l’anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l’immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l’assenza di malattie.
2. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla provincia.
Art. 49 - Destinazione della selvaggina acquistata dalle province.
1. La fauna selvatica acquistata dalla provincia ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è messa a disposizione, in via prioritaria, dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino in cui ricadono i centri medesimi.
CAPO IV - Disposizione comune agli istituti a gestione privata
Art. 50 - Revoca delle concessioni.
1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica è disposta dalla provincia qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.
ALLEGATO B (1)
CARTOGRAFIA
ALLEGATO C (
2
)
QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE
ALLEGATO D (
3
)
QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE PREVISTE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
ALLEGATO E (
4
)
DGR N. 2371 DEL 27 LUGLIO 2006 “DIRETTIVA 92/43/CEE E 79/409/CEE. DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92/43/CEE E DEL DPR N. 357/1997”
Note
(
1) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 20). Modificato ai sensi dell’art. 4 dalla dgr 2653/07 pubblicata nel BUR 81 pag. 30 e seguenti.
(
2) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 21). Modificato ai sensi dell’art. 4 dalla dgr 2653/07 pubblicata nel BUR 81 pag. 30 e seguenti, leggibile anche nella banca dati delle leggi a testo storico nella versione PDF in fondo al testo originario.
(
3) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 24). Modificato ai sensi dell’art. 4 dalla dgr 2653/07 pubblicata nel BUR 81 pag. 30 e seguenti, leggibile anche nella banca dati delle leggi a testo storico nella versione PDF in fondo al testo originario.
(
4) Allegato omesso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 del 9 gennaio 2007 (pag. 33).
SOMMARIO
- Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) – Testo storico
- PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2007-2012)
-
- Art. 1 - Approvazione del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
- Art. 2 - Validità del piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).
- Art. 3 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”.
- Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.
- Art. 5 - Disposizioni transitorie.
- Art. 6 - Abrogazioni.
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.