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Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (BUR n. 65/2007)

Modifiche allalegge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (BUR n. 65/2007) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .


Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 40/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 43/2007) con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, dell’articolo 7, commi 2 e 3, dell’articolo 8, dell’articolo 22, dell’articolo 24, dell’articolo 29, dell’articolo 32 e dell’articolo 43, comma 1, per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), della Costituzione; le disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal Governo lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, tutela dei beni culturali. Con sentenza n. 322/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 33/2008) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, dell’articolo 7, commi 2 e 3, dell’articolo 8, dell’articolo 22, dell’articolo 24, dell’articolo 29, dell’articolo 32 e dell’articolo 43, comma 1, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riducendo, da un lato, l’area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (“tutela della concorrenza”) e alterando, dall’altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (“ordinamento civile”). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e inammissibili le questioni relative alla violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 17/2007
S O M M A R I O
Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (BUR n. 65/2007) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” (1)

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione “non ricompresi fra le infrastrutture strategiche, i progetti di” è sostituita dalla seguente: “con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli”.
2. Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;”.
3. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.
4. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge;”.
5. Al numero 4 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 , le parole: “alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” ” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ”.
6. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 , è sostituita dalla seguente:
“c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;”.
7. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 sono inserite le seguenti:
“d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;
d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.”.
Art. 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. La rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “Programmazione dei lavori pubblici”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “partnerariato” è sostituita dalla seguente: “partenariato”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’espressione: “lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),” è inserita la seguente: “, numero 1),”.
b) dopo l’espressione: “su proposta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)” è inserita la seguente: “, numero 1”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:
“1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento.”.
3. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione: “della legge n. 109/1994” è sostituita dalla seguente: “del decreto legislativo n. 163/2006”.
4. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione “dalla legge n. 109/1994” è sostituita dalla seguente: “dal decreto legislativo n. 163/2006”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare” è sostituita dalla seguente: “a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione “decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” è sostituita dalla seguente: “decreto legislativo n. 163/2006”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo”.
2. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“1. I servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera b), comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 è sostituito dal seguente:
“2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l’onere di pubblicità è assolto mediante l’esposizione del provvedimento di incarico all’albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet.”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati” sono inserite le seguenti: “dalla stazione appaltante”;
b) le parole: “in soggetti di fiducia della stazione appaltante,” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’ articolo 9, commi 1 e 2.”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente:
“c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;”.
2. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 27/2003 è sostituita dalla seguente:
“q) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;”.
3. Al comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 27/2003 la parola: “amministrativo” è soppressa.
Art. 10 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 prima delle parole: “sulle controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti” sono inserite le seguenti: “se richiesto dalla stazione appaltante,”.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “decentrata” è soppressa.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto”.
3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 è sostituita dalla seguente:
“e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;”.
4. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 dopo le parole “lavori pubblici” sono aggiunte le seguenti: “o difesa del suolo”.
5. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 dopo la parola “ambiente” sono aggiunte le seguenti: “o geologia o ciclo dell’acqua”.
6. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 la parola: “amministrativo” è soppressa.
Art. 12 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri.”.
Art. 13 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “industrie ed” sono soppresse.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’espressione: “gli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della” è sostituita dalla seguente: “le disposizioni di cui alla”;
b) dopo le parole “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, sono inserite le seguenti: “e successive modifiche ed integrazioni”.
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d)” è sostituita dalla seguente: “di interesse ma non di competenza regionale”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.
2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale.
2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.
Art. 16 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“2. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:
a) non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;
b) non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.
3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001.”.
Art. 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , come modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “nonché” è soppressa;
b) dopo le parole: legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato” ”, sono aggiunte le seguenti: “nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni”;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all’articolo 30, comma 1, della presente legge.”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “che, in casi specifici, può coincidere con l’intero costo dell’opera” è soppressa.
Art. 19 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo l’espressione “200.000.00 euro.” è aggiunta la seguente: “Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto.”.
Art. 20 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “esclusivamente” è sostituita dalle seguenti: “oltre che in numerario”.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:
“1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall’articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 47 in relazione alla specifica professionalità.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “delle caratteristiche dimensionali delle imprese stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell’ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere” sono sostituite dalle seguenti: “della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse.”.
Art. 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:
“Art. 31 bis - Offerte anomale.
1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.
2. Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.
3. In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezziario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2.

Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.
1. Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.
2. I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente composizione:
a) un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;
c) due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;
d) un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.
3. Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.
4. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.
6. Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l’organo competente in base alla normativa vigente.”.
Art. 23 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole “licitazione privata semplificata,” sono aggiunte le parole: “con le modalità previste dalla vigente legislazione statale”.
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.
Art. 24 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché” sono soppresse;
b) le parole: “purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che detti interventi e lavori complementari:
1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;
3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;
4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “per la pubblica incolumità” sono inserite le seguenti: “ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica”;
b) le parole: “intrapresi nell’urgenza” sono soppresse;
c) dopo le parole: “non sia superiore a 400.000,00 euro” sono, infine, aggiunte le seguenti: “qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica”.
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole “di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro” e al comma 6 del medesimo articolo le parole “750.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “1.000.000,00 di euro”.
5. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte” sono soppresse.
6. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza” sono inserite le seguenti: “non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa”;
b) le parole: “ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell’anno determinati o entro termini ristretti” sono soppresse.
7. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.
8. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “sanitario o della sicurezza” sono inserite le seguenti: “dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica”;
b) le parole: “che richiedono un rapporto fiduciario con l’appaltatore” sono sostituite dalla seguenti: “quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati”.
9. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.
10. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:
“3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a).”.
11. Dopo il comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:
“7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis.”.
Art. 25 - Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguimento dell'interesse pubblico;
b) individuazione di cause di incompatibilità con le finalità istituzionali;
c) conseguimento del migliore vantaggio economico e patrimoniale;
d) obbligo di qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i progettisti e per gli esecutori dei lavori.
2. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali ed ambientali, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.”.
Art. 26 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)”;
b) le parole: “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b)”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti commi:
“4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d’inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell’offerta.
4 quater. L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l’eccedenza rispetto all’eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006.
4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell’adeguamento di cui al comma 4 ter.”.
Art. 27 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 27/2003 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro.”.
Art. 28 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
“3 bis) le opere si rendano necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale.”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 37 è soppressa.
Art. 29 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.”.
Art. 30 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente:
“c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale n. 27/2003 il periodo: “La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento competenti, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico.” è sostituito dal seguente: “Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative.”.
Art. 31 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è sostituito dal seguente:
“1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 , è sostituito dal seguente:
“2. Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura.”.
3 Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 , dopo l’espressione: “affidato mediante procedura negoziata,”, è inserita la seguente: “preceduta da bando,”.
4. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , è soppressa.
5. Al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e bis) l’analisi dei rischi.”.
Art. 32 - Inserimento del Capo VII bis.
1. Dopo il Capo VII della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:
“CAPO VII bis - Leasing immobiliare
Art. 46 bis. - Procedure di realizzazione.
1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.
2. Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni, individuati a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.
3. La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.
4. Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.
5. Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.
6. I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall’articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.
7. La direzione lavori e il collaudo dell’opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore.”.
Art. 33 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono inserite, all’inizio, le parole: “Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia,”;
b) al numero 2) della lettera a) la parola: “pubblico” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
c) alla lettera b) le parole: “pubblico” e “pubblici” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “regionale” e “regionali”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.”.
Art. 34 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “, in un'unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell’autorizzazione pluriennale di spesa, in ragione della prevedibile scadenza degli impegni” è soppressa.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 27/2003 a parola “contributi” è soppressa.
Art. 35 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “pubblici” è sostituita dalla seguente: “regionali”.
Art. 36 - Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “stabilendo” è sostituita dalla seguente “e”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente;”.
2. Al comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003 , dopo le parole: “sono presentate” sono inserite le seguenti: “alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero”.
3. Al comma 5 dell’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “sulla base della documentazione trasmessa” sono aggiunte le seguenti: “dai soggetti interessati, ovvero”;
b) dopo le parole: “ed impegna a favore” sono aggiunte le seguenti: “dei beneficiari, ovvero”.
4. Al comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003 , dopo le parole: “del programma di cui al comma 1 lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “, qualora individuato,”.
Art. 37 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“1. L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:
a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;
b) nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;
c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b).”.
2. Il comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:
“2. L’erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:
a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;
b) fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 , dopo l’espressione: “all’articolo 53, comma 1, lettera a)”, sono inserite le seguenti: “, qualora individuato,”.
4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 , le parole “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e d bis)”.
5. Al comma 9 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 , dopo le parole: “Il soggetto gestore” sono inserite le seguenti: “, qualora individuato,”.
Art. 38 - Modifica all’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “o secondo le ulteriori procedure dell'accordo quadro di cui all'articolo 63, e del dialogo competitivo di cui all’articolo 64” sono soppresse.
Art. 39 - Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. L’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.
Art. 40 - Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. L’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.
Art. 41 - Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.
2. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è aggiunto il seguente:
“2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1;”.
3. Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.
4. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.
Art. 42 - Modifica all’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunto il seguente:
“8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.”.
Art. 43 - Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Dopo l’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:
“Art. 70 bis - Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale.
1. Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.
2. Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui all’articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:
a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;
b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l’asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;
c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo.”.
Art. 44 - Modifica all’articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. All’articolo 76, comma 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , le parole: “dell’articolo 69” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 70”.


Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 40/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 43/2007) con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, dell’articolo 7, commi 2 e 3, dell’articolo 8, dell’articolo 22, dell’articolo 24, dell’articolo 29, dell’articolo 32 e dell’articolo 43, comma 1, per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), della Costituzione; le disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal Governo lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, tutela dei beni culturali. Con sentenza n. 322/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 33/2008) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, dell’articolo 7, commi 2 e 3, dell’articolo 8, dell’articolo 22, dell’articolo 24, dell’articolo 29, dell’articolo 32 e dell’articolo 43, comma 1, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riducendo, da un lato, l’area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (“tutela della concorrenza”) e alterando, dall’altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (“ordinamento civile”). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e inammissibili le questioni relative alla violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.


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