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Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007)

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. (1)
1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura dell’1,4 per cento.
2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 .
Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (2)
1. A decorrere dall’anno 2008, l’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è ridotta di un punto percentuale. ( 3)
2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all’attività non istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per cento. ( 4)
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l’intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.
4. È abrogato l’ articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
Art. 3 - Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale. (5)
1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’ articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali” deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, [nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,] ( 6) concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali” non si applica, a decorrere dall’anno 2008, per i soli soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 , previa verifica della compatibilità degli interventi di cui al presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato Ue.
Art. 5 - Disposizioni sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”, sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.
Art. 6 - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa di seguito elencate:
numero d’ordine 2 - Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;
numero d’ordine 4 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di:
a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
numero d’ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
numero d’ordine 6:
a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLA A

(Articolo 5)

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE



CONSUMI

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
Euro al metro cubo
di gas naturale
Euro al metro cubo
di gas naturale
Consumi fino a 120 metri cubi annui
0,007747
0,007747
Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui
0,023241
0,023241
Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui
0,025823
0,025823
Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui
0,030987
0,030987



Note

( 1) L’art. 1 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 recante “Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017 – 2019 della Regione del Veneto” ha introdotto, per l’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota della addizionale regionale all’IRPEF.
( 2) Vedi ora la rideterminazione delle aliquote IRAP per le IPAB, relativamente all’esercizio delle attività istituzionali, introdotta, con decorrenza dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con l’articolo 2 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
( 3) Rideterminata l’aliquota IRAP limitatamente alla attività istituzionale esercitata, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 nella misura dell’1,90 per cento, da lett. e) comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 4) Sostituite le parole “è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale” con le parole “è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all’attività non istituzionale esercitata, nella misura dell’1,90 per cento” da comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 5) L’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 nell’istituire l’IRAP come tributo proprio regionale ai sensi dell’articolo 1 comma 43 della legge finanziaria statale n. 244/2007 fa salvo quanto previsto dal presente articolo.
( 6) Comma modificato da comma 1 art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha inserito dopo le parole: “contenzioso tributario” le seguenti: “, nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,”. La modifica introdotta, con la quale è stato ampliato il campo di applicazione della disciplina del riversamento diretto, da controllo fiscale sia di addizionale regionale IRPEF, sia di IRAP, alla Regione dei proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, alla fattispecie del ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 206 del 2023 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 48/2023) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato e quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale.


SOMMARIO
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007) – Testo storico

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura dell’1,4 per cento.
2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 .
Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. A decorrere dall’anno 2008, l’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è ridotta di un punto percentuale.
2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l’intero anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da IPAB in ASP.
4. È abrogato l’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
Art. 3 - Riscossione diretta dei proventi IRAP da controllo fiscale.
1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali” deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali” non si applica, a decorrere dall’anno 2008, per i soli soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 , previa verifica della compatibilità degli interventi di cui al presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato Ue.
Art. 5 - Disposizioni sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”, sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.
Art. 6 - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa di seguito elencate:
numero d’ordine 2 - Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;
numero d’ordine 4 - Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di:
a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
numero d’ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
numero d’ordine 6:
a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLA A

(Articolo 5)

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE



CONSUMI

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
Euro al metro cubo
di gas naturale
Euro al metro cubo
di gas naturale
Consumi fino a 120 metri cubi annui
0,007747
0,007747
Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui
0,023241
0,023241
Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui
0,025823
0,025823
Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui
0,030987
0,030987



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