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Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008.

Sommario: Legge Regionale 1/2008
S O M M A R I O
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2008, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento, è fissato, in termini di competenza, in euro 1.480.734.166,11.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2010, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2008, sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Fondo regionale per la non autosufficienza. (1)
1. Al fine di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutelare le loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurati alla gravità del bisogno, a decorrere dal 1° luglio 2008 è istituito il fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:
a) le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui all’ articolo 43 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
b) le risorse del fondo per la domiciliarietà di cui all’ articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”;
c) le risorse destinate al finanziamento del servizio di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati;
d) le risorse destinate al finanziamento dell’attività di assistenza semiresidenziale di tipo riabilitativo ed educativo nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito delle somme assegnate alle aziende ULSS per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e alla deliberazione della Giunta regionale 3972/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati destinati alla non autosufficienza.
4. omissis ( 2)
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “ Fondo regionale per la non autosufficienza” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
6. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo si intende implicitamente abrogata.
Art. 4 - Sostegno alla disabilità grave e al progetto vita indipendente.
1. Al fine di potenziare l’assistenza personalizzata e la vita indipendente delle persone con grave disabilità e offrire un concreto sostegno alle famiglie, il fondo per la domiciliarità - interventi a favore delle persone disabili e loro famiglie, allocato nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”, (cap. 100558/U) viene finanziato per l’esercizio finanziario 2008 con euro 26.880.000,00, di cui almeno euro 16.000.000,00 da destinare al progetto vita indipendente, agli interventi di sostegno delle persone disabili in condizione di gravità previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, agli interventi per la prevenzione della cecità di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”.
Art. 5 - Trasporto dei disabili ai centri educativi occupazionali diurni (CEOD).
1. I costi del trasporto per l’accesso ai CEOD per persone con disabilità costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui all’ articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” (cap. 100418/U “Quota del fabbisogno di parte corrente per l’erogazione dei LEA da parte delle aziende sanitarie della Regione relativa ad altra assistenza territoriale (articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)”).
Art. 6 - Contributi regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia.
1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2008.
Art. 7 - Contributo scolastico a bambini con difficoltà di apprendimento.
1. Al fine di facilitare l’integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento, la Regione del Veneto sostiene l’attività di enti pubblici e privati e di associazioni senza scopo di lucro che forniscono adeguato supporto psicologico ed esperienziale alle famiglie con al loro interno tali soggetti e che attuano piani individuali di insegnamento con interventi mirati e realizzati sui tempi personali di apprendimento e risposta di ciascun bambino.
2. Per garantire a tutti gli studenti disabili il recupero delle loro potenzialità, la Regione del Veneto promuove interventi di sostegno all’interno del percorso scolastico.
3. Nel perseguire l’inserimento sociale e il miglioramento del patrimonio didattico e linguistico degli alunni non italiani, la Regione del Veneto interviene nel sostenere azioni destinate all’alfabetizzazione linguistica e culturale all’interno del percorso scolastico.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 8 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. L’ articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:
omissis ( 3)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 9 - Messa in sicurezza delle scuole.
1. Al fine di consentire, nella misura più ampia, la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2007, n. 3231 “Legge n. 23/1996 articolo 4 Piano generale triennale per l’edilizia scolastica 2007-2009”, la Giunta regionale predispone una speciale graduatoria degli interventi non ammessi per richieste delle amministrazioni comunali inviate entro il termine dell’11 agosto 2007, ma pervenute agli uffici regionali dopo tale termine. A tal fine è autorizzato lo scorrimento per l’erogazione di contributi fino ad esaurimento della disponibilità economica, e comunque dopo il completo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 3231/2007.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le parole “sentita la competente commissione consiliare”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 4)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 11 - Contributo straordinario per gli impianti di depurazione.
1. Al fine di intervenire strutturalmente sull’inquinamento di natura organica del fiume Brenta e del tratto di mare in corrispondenza della foce, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 10.000.000,00 per il completamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio - Padova.
2. Al fine del completamento di importanti e significativi interventi fatti dalle amministrazioni dei comuni di Noventa di Piave e San Donà di Piave volti alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 4.000.000,00 per l’adeguamento e potenziamento del depuratore di San Donà di Piave fino al raggiungimento della potenzialità di circa 57.000 abitanti equivalenti e per la costruzione di una dorsale fognaria di tipo misto per il recapito dei reflui fognari provenienti dal Comune di Noventa di Piave, all’impianto di San Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2008.
Art. 12 - Progetto bike sharing.
1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ed, in particolare, dei livelli di PM10 e delle polveri sottili nei territori urbani veneti, nonché di promuovere una mobilità intelligente, offrendo, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire facilmente di biciclette pubbliche per gli spostamenti quotidiani, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere alla popolazione l’opportunità ed i vantaggi dell’utilizzo delle biciclette attraverso l’adozione del servizio di noleggio automatico di biciclette pubbliche (bike sharing).
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi ai comuni veneti per acquistare biciclette e per creare nuove postazioni dotate di apposite rastrelliere da collocare in punti considerati strategici all’interno della cerchia urbana.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 13 - Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio.
1. Al fine di promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, la Regione del Veneto finanzia le attività degli sportelli energetici informativi realizzati in Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi, Piani e Progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2008.
Art. 14 - Istituzione di un fondo unico regionale per il sostegno alla produzione di energia proveniente da fonti alternative e rinnovabili.
omissis ( 5)
Art. 15 - Interventi per il risanamento dell’ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento dell’amianto e per le attività di informazioni al pubblico sui rischi causati dalla presenza di amianto.
2. I comuni si dotano di un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di amianto attraverso l’individuazione ed il censimento nel proprio territorio dei siti con presenza di amianto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 16 - Contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da altra regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle attività.
1. La Regione del Veneto concede un contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento da altra regione a Venezia della sede nazionale e per l’avvio delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 17 - Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 250.000,00 euro per l’esercizio 2008 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008.
Art. 18 - Istituzione della Scuola musicale Coro di voci bianche Regione Veneto.
1. Al fine di sostenere la tradizione del canto corale nella fascia di età da cinque a diciassette anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al coro Pueri Cantores di Vicenza per promuovere una scuola vocale-musicale denominata Coro di voci bianche-Regione Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 19 - Formazione educatori sportivi.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo l’importante ruolo educativo dei dirigenti e degli animatori che operano nelle società sportive, eroga alle medesime contributi per l’attuazione di progetti di formazione e aggiornamento specificatamente destinati a queste figure che accompagnano i giovani negli anni della crescita psico-fisica. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente commissione consiliare, a predisporre i conseguenti strumenti attuativi e promozionali.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 20 - Interventi regionali per iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne.
omissis ( 6)
Art. 21 - Istituzione dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale.
1. La Giunta regionale allo scopo di sostenere le iniziative di consumo consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e di qualità, istituisce l’albo regionale dei gruppi di acquisto solidale.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce forme e modalità per la formazione dell’albo di cui al comma 1.
3. Le realtà riconosciute dall’albo di cui al comma 1, possono chiedere contributi finanziari per sostenere iniziative di formazione e informazione sui temi dell’acquisto consapevole, dell’acquisto equo solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 22 - Fondo di garanzia per gli investimenti delle società ed enti no profit.
1. É costituito presso la Veneto Sviluppo SPA, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di garanzia del valore di euro 500.000,00, destinato alla garanzia dei finanziamenti alle società ed enti no profit per investimenti destinati allo sviluppo delle attività operative.
2. La garanzia è a copertura del 60 per cento del totale valore dell’investimento, che complessivamente non deve essere superiore a euro 5.000.000,00 e per una durata non superiore a cinque anni.
3. Hanno accesso al fondo di garanzia le società e gli enti no profit con un numero di dipendenti superiore a cinque ed operanti a sostegno dei settori della sanità, dei servizi sociali, dell’istruzione, della ricerca e sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2008.
Art. 23 - Istituzione di un fondo di solidarietà.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo di sostegno ai famigliari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di lavoro
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ULSS e dei comuni nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 24 - Viabilità alternativa alla superstrada a pagamento “Affi-Pai”.
1. Al fine di predisporre un progetto di viabilità dell’area del Lago di Garda, alternativo all’ipotizzata superstrada a pagamento cosiddetta “Affi-Pai”, la cui procedura amministrativa è stata avviata dalla Giunta regionale con deliberazione 10 luglio 2007, n. 2080, è autorizzato un finanziamento di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2008.
2. Il progetto di viabilità alternativa, di cui al comma 1, deve vedere il coinvolgimento delle amministrazioni locali dell’area e della popolazione.
3. La Giunta regionale, al fine dell’attuazione del progetto alternativo di viabilità di cui al comma 1, revoca ogni procedura di finanza di progetto inerente la superstrada “Affi-Pai”, escludendo tale opera dalla previsione del Piano d’Area del Garda in fase di redazione e dal Piano triennale regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 25 - Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta.
1. La Giunta regionale sostiene iniziative per la promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell’area mediterranea.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 26 - Acquisto del rifugio alpino “Città di Vittorio Veneto” al Monte Pizzoc.
1. La Giunta regionale, è autorizzata a stanziare un contributo di euro 250.000,00 per l’acquisto e la riqualificazione del rifugio “Città di Vittorio Veneto” al Monte Pizzoc, sito in Comune di Fregona (TV), al fine di destinarlo al turismo sociale e alpino.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere immobiliari” del bilancio di previsione 2008.
Art. 27 - Adesione della Regione del Veneto alla “Fondazione slow food per la biodiversità – ONLUS”.
omissis ( 7)

Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 è aggiunta alla fine la seguente frase: “Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002 ;”.
2. Il comma 5 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è così modificato:
a) nella alinea le parole “da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi” sono sostituite dalle parole: “da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:”;
b) la lettera d) è abrogata.
3. La Giunta regionale può concedere contributi ai comuni per incrementare i controlli nei confronti dei circoli privati.
4. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2008 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010 si provvede con le risorse allocate nell’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 29 - Prefinanziamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera.
1. Per agevolare la partecipazione dei partner/beneficiari veneti ai progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a prefinanziare, a favore della Autorità di gestione/certificazione di ciascun programma, nella misura massima del 20 per cento, le spettanti quote comunitarie e nazionali.
2. Sono di interesse regionale i progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera realizzati dai soggetti pubblici individuati nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, e predisposti sulla base di direttive, accordi o provvedimenti legislativi o amministrativi e atti di programmazione regionale.
3. L’entità del prefinanziamento è determinata in base alle annualità dei piani finanziari dei programmi operativi approvati dalla Commissione europea.
4. L’Autorità di gestione/certificazione, a seguito del pagamento effettuato per le spettanti quote dalla Commissione europea e dallo Stato, rimborsa alla Regione l’importo versato a titolo di prefinanziamento (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti”).
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 30 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni.
1. Il comma 4, dell’ articolo 9, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” è così sostituito:
omissis ( 8)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 31 - Programma di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite.
1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite, disposte dalla normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio dei campi di piante madri marze, piante madri portinnesti e vivai al fine di verificare la conformità genetico-sanitaria del materiale vegetale presente;
b) formazione dei tecnici incaricati al controllo;
c) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per i vivaisti.
2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 32 - Contributi per la realizzazione del Congresso mondiale dell'OIV e del Congresso nazionale dell'AEEI nell’anno 2008 nel territorio Veneto.
1. Al fine di consentire la realizzazione del congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) e del congresso nazionale dell'Associazione enologi enotecnici italiani (AEEI) nell’anno 2008 nel territorio Veneto, è autorizzato uno stanziamento di euro 350.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 33 - Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.
1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013, la Giunta regionale prevede specifici finanziamenti regionali integrativi per le misure n. 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), n. 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), n. 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotto agricoli e forestali) e n. 311 (Diversificazione in attività non agricole), nei limiti finanziari riportati nella tabella sui finanziamenti integrativi di cui all’articolo 16 lettera f) del Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e intensità di aiuto dettagliate nelle schede di misura approvate dalla Commissione europea con decisione 4682 del 17 ottobre 2007, recante “Approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013”.
2. La Giunta regionale sostiene il finanziamento delle iniziative previste dalla misura di assistenza tecnica di cui al capitolo 16 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 34 - Contributo regionale per certificazioni etico-sociali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese venete un contributo, per un importo complessivo di euro 600.000,00, al fine di concorrere alle spese sostenute dalle stesse per l’ottenimento di certificazioni etico-sociali.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0202 “Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 35 - Disposizione transitoria in materia di apprendistato professionalizzante.
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni, la regolamentazione dei profili formativi e della formazione dell’apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’intesa stipulata dalla Regione del Veneto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro in data 18 ottobre 2007, ratificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3434 del 30 ottobre 2007, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 16 novembre 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ed in particolare alle attività relative alla seconda annualità di formazione per apprendisti e all'alto apprendistato, quantificati in euro 4.500.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte con le risorse relative all’Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” FSE (2007-2013), allocate nell'upb U0066 “Politiche attive del Lavoro” del bilancio di previsione 2008.
Art. 36 - Intervento regionale per la riqualificazione paesaggistica del territorio veneto.
1. Sono a carico della Giunta regionale gli oneri di progettazione relativi a lavori pubblici di interesse regionale, particolarmente rilevanti sotto il profilo della riqualificazione o compatibilità con il paesaggio, di competenza dei soggetti indicati all’ articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 37 - Interventi per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del tracciato della ex ferrovia Treviso-Ostiglia.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il particolare valore ambientale, storico, culturale e paesaggistico del tracciato della ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia, opera a salvaguardia di tale patrimonio. Allo scopo di preservare la continuità del tracciato ai fini di un utilizzo ciclo-turistico, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia e i relativi immobili.
2. Il tratto del sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia compreso nel territorio del parco del Sile rimane di competenza dell’ente parco.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 2.000.000,00 in dieci anni, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 38 - Esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento “Nuovo quadro programmatico Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare i programmi regionali in esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento “Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità” sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2007 tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca ed i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche. (9)
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”. ( 10) ( 11)
2. Omissis ( 12)
2 bis. Ai proventi di cui al comma 1 non si applica il comma 3 dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni. ( 13)
3. Omissis ( 14)
Art. 40 - Contributo straordinario alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento idrico.
1. Al fine di rifornire di acqua potabile i comuni di Porto Tolle, Ariano Polesine, Taglio di Po e Porto Viro la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nel 2009 un contributo di euro 500.000,00 alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento delle risorse idriche per consentire di fronteggiare la risalita del “cuneo salino” nei periodi di magra del fiume Po.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 41 - Avvio di nuovi servizi di trasporto pubblico locale.
1. Nelle more dell’avvio delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario relativo al servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nella tratta Mira Buse-Venezia.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario diretto nella tratta Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua criteri e modalità per l’attivazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 42 - Contributo per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 250.000,00 per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 43 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia”.
1. La rubrica dell’ articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 “Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia” è sostituita dalla seguente: “Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria”.
2. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole “ trasporto ferroviario” sono inserite le seguenti parole “ ed idroviario” e le parole da “è autorizzata a” fino a “agevolazioni tariffarie” sono sostituite con le seguenti “definisce le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008.
Art. 44 - Progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Venezia-Trieste.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00, la progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali del Veneto per il corridoio V transeuropeo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 45 - Realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
1. Per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), sulla base degli stanziamenti per il medesimo scopo previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, nonché per anticipazioni sul terzo stralcio e per il completamento dei lavori del primo stralcio, è autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 120.000.000,00 da erogare in quindici anni.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 46 - Arredo a verde delle rotatorie lungo la rete viaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli enti locali, la società Veneto Strade SPA e le aziende florovivaistiche e altre selezionate secondo la vigente normativa, al fine di curare la realizzazione e la gestione di interventi finalizzati all’arredo delle rotatorie poste lungo la viabilità del territorio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 47 - Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore lungo la rete viaria di interesse regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in dieci anni un finanziamento per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, a favore della società Veneto Strade SPA, per la realizzazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, lungo la rete stradale di interesse regionale, individuata con provvedimento consiliare n. 59 del 24 luglio 2002.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 48 - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dal tracciato della superstrada Pedemontana Veneta.
1. La Giunta regionale, a valere sui fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”, come rifinanziati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, assegnati alla Regione del Veneto per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è autorizzata ad utilizzare il ribasso d’asta conseguente alla aggiudicazione della gara dei lavori di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dalla nuova infrastruttura.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, sulla base di progetti preliminari, la conclusione di appositi accordi di programma secondo le procedure di cui all’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
Art. 49 - Redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra, incaricando allo scopo la società Veneto Strade SPA.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 50 - Contributo straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione di sedi di aziende di promozione turistica.
1. Al fine di promuovere il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica nelle località balneari della Provincia di Venezia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’amministrazione provinciale di Venezia un contributo straordinario di euro 862.000,00 per il completamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione delle sedi delle APT di Jesolo e Chioggia. Le risorse sono destinate: per un importo di euro 600.000,00 al completamento dei lavori dell’APT “Jesolo-Eraclea” - “Jesolo Lido”; per un importo di euro 262.000,00 al completamento dei lavori dell’APT “Palazzo Kursaal” - Chioggia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 431.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0075 “Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell’offerta turistica” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 51 - Contributo straordinario a favore delle Fondazioni “Arena di Verona” e “Teatro La Fenice di Venezia”.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni previo parere della commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 pluriennale 2008-2010.
Art. 52 - Attività di supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare studi, ricerche, indagini ed a conferire consulenze o collaborazioni, per pianificare gli interventi e organizzare strategicamente le risorse finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale, in relazione alla programmazione 2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 53 - Intervento regionale per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire, con un importo complessivo di euro 10.000.000,00, alla realizzazione dell’intervento Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia, inserito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007 negli elenchi di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 “Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 54 - Contributo straordinario al Comune di Camposampiero.
1. Al fine di consentire al Comune di Camposampiero di completare la costruzione di un fabbricato a servizio della collettività da adibire a sala polivalente per teatro, sala video-proiezioni e videoconferenze, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008.
Art. 55 - Partecipazione della Regione del Veneto alla istituenda fondazione “Studium Generale Marcianum”. (15)
omissis ( 16)
Art. 56 - Contributo straordinario per l'organizzazione dei Giochi invernali di Alpe Adria 2009.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere economicamente la spesa necessaria per l'organizzazione, tramite Comitato regionale Veneto del CONI, dei giochi invernali di Alpe Adria 2009, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 30 gennaio 2007, per un importo complessivo di euro 200.000,00.
2. La Giunta regionale individua le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008.
Art. 57 - Adesione della Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS.
1. Al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche nell’ambito del bacino Mediterraneo-Mar Nero, la Regione del Veneto aderisce alla Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS – (FISPMED), in qualità di socio fondatore.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Federazione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Federazione secondo quanto previsto dallo statuto della Federazione.
4. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedura per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, i rappresentanti della Regione, di cui al comma 3, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
5. A conclusione del triennio sperimentale 2007-2009 la FISPMED sarà ricompresa ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 tra le Istituzioni di rilevante importanza culturale della Regione del Veneto. ( 17)
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 58 - Contributo straordinario a sostegno del progetto “Bollino Blu dello Sport” - Certificazione Etica nello Sport.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per gli anni 2008 e 2009 alla Fondazione Unione Sportiva Petrarca di Padova, al fine di sostenere il progetto Bollino Blu dello Sport certificazione etica nello sport.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 59 - Promozione della sicurezza nella pratica sportiva del ciclismo.
1. La Regione del Veneto riconosce che l’attività sportiva del ciclismo è una delle pratiche più amate dai cittadini veneti e, il più delle volte, è esercitata su strade aperte al traffico con i conseguenti potenziali pericoli specialmente per i più giovani atleti.
2. Al fine di scongiurare i potenziali pericoli di cui al comma 1 e mettere gli enti locali e le società sportive operanti nel settore nelle condizioni di realizzare percorsi su tratti di territorio alternativi alle strade, anche riutilizzando percorsi non più in uso, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per la realizzazione di opere che garantiscano la sicurezza ai praticanti l’attività sportiva del ciclismo ed in particolare ai giovani.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2008.
Art. 60 - Modifica delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di impiantistica sportiva.
omissis ( 18)
Art. 61 - Contributo straordinario al Comune di Venezia per l’ampliamento dell’impianto sportivo rugby di Venezia-Favaro Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia di complessivi euro 1.200.000,00 per l’ampliamento delle strutture di servizio della “Società Sportiva Venezia-Mestre Rugby 1986 srl”, con messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 62 - Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa. (19)
1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina quadro dei sistemi informativi regionali ed allo scopo di adeguare il sistema informativo del Consiglio regionale alle effettive esigenze dell’assemblea e dei suo organi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzato ad approvare un piano straordinario triennale di ammodernamento e sviluppo del sistema informativo dell’assemblea legislativa, ispirato ai seguenti criteri:
a) cooperazione con i sistemi informativi della Giunta regionale e degli enti regionali;
b) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra enti e strutture regionali e ricorso a formati di dati liberi;
c) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione concertata di misure tecniche e organizzative adeguate;
d) promozione e utilizzo preferenziale di soluzioni basate su software libero e su programmi con codice sorgente aperto, al fine di garantire l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, nonché di favorirne la possibilità di riuso anche ad altre amministrazioni ed enti della Regione.
2. Per il coordinamento tecnico-amministrativo del piano straordinario di cui al comma 1 l’Ufficio di Presidenza può affidare, per un periodo non superiore a tre anni, uno specifico incarico dirigenziale a tempo determinato, individuando un’apposita unità operativa di supporto, dotata del personale necessario; la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza.
3. L’incarico di cui al comma 2 può essere conferito dall’Ufficio di Presidenza esclusivamente a persona che abbia esperienza e adeguata preparazione e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il dirigente incaricato assume, se esterno, all'atto del conferimento dell'incarico, lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non può partecipare, durante l'incarico, a concorsi per l'accesso al ruolo regionale. Il conferimento dell'incarico a dipendente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto ai sensi del comma 4.
4. Gli elementi essenziali del contratto relativo all’incarico di cui al comma 2, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, è fissato con apposito provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per i dirigenti di cui all’ articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
5. La struttura regionale competente per l’informatica e gli altri uffici della Giunta regionale assicurano alla struttura incaricata dall’Ufficio di Presidenza della gestione del piano straordinario tutte le informazioni necessarie alla attuazione del piano medesimo.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0241 “Interventi strutturali afferenti il Consiglio regionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 63 - Contributo straordinario a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza per la prosecuzione e implementazione regionale del progetto “Il lembo del mantello”.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata a stanziare un contributo straordinario di complessivi euro 450.000,00 a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza - Contrà Torretti, 38, per finanziare la prosecuzione e l’implementazione regionale del progetto “Il lembo del mantello”, finalizzato al reinserimento sociale di detenuti non tossicodipendenti e non in situazione di patologia psichiatrica conclamata, svolto in collaborazione con la magistratura di sorveglianza e con associazioni di categoria, che sta riscontrando importanti risultati.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenze sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 64 - Sostegno ai corsi di formazione per centralinisti telefonici ciechi e ipovedenti.
1. Al fine di sostenere i corsi di formazione per centralinisti ciechi e ipovedenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista di Padova.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 65 - Indennizzo per i danni causati da vaccinazioni non obbligatorie.
1. Al fine di indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni non obbligatorie le aziende ULSS sono autorizzate a stipulare apposite polizze assicurative.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.455.721,55 per l’esercizio 2008 e in euro 15.216.549,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” (Capitolo 060203/U ridenominato “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” (legge 25 febbraio 1992, n. 210; - articolo 114, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)”) del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 66 - Contributo straordinario al centro di assistenza servizi per anziani La Casa di Schio (VI).
1. Al fine di permettere il completamento dei lavori di ampliamento del centro di assistenza per anziani La Casa di Schio (VI) e scongiurare il concreto rischio della soppressione dei posti letto per anziani e i non autosufficienti presenti nella struttura, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 1.000.000,00 di euro in conto capitale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”.
Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Breganze (VI) per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri.
1. Ai fini di garantire maggiore sicurezza al territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Breganze un contributo straordinario in conto capitale per la costruzione della caserma dei carabinieri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 68 - Iniziative di informazione per aiutare l’integrazione dei ragazzi e dei giovani stranieri residenti nella Regione del Veneto.
1. La Regione riconosce che nel proprio territorio è presente una realtà molto importante di associazioni di volontariato, di società sportive, di patronati, di parrocchie e di molte altre forme di solidarietà che operano nel territorio affinché vi sia una reale integrazione di ragazzi, ragazze e giovani stranieri residenti nel territorio regionale.
2. Al fine di dare adeguata visibilità alle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare e diffondere un DVD che sensibilizzi la popolazione e promuova l’immagine di un Veneto solidale verso le giovani generazioni di stranieri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0164 “Immigrazione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 69 - Contributo straordinario al Comune di Preganziol (TV) per la realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario.
1. Al fine di consentire al Comune di Preganziol, il completamento della realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario, in via Vecellio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 500.000,00, pari al 20 per cento del costo complessivo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 70 - Contributo straordinario a favore del Comune di Venezia per le persone provenienti dal “residuo psichiatrico” di San Servolo e San Clemente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia di euro 420.000,00 quale rimborso delle spese sostenute, a partire dall’anno 2004, per le persone provenienti dal residuo psichiatrico di San Servolo e San Clemente e inserite in residenze santarie assistenziali (RSA) ai sensi dell’ articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 420.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle attività istituzionali delle Ulss e dei Comuni nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 71 - Contributo straordinario alla Provincia di Venezia per il completamento della caserma di polizia nel Comune di Jesolo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia di Venezia di euro 1.500.000,00 in aggiunta alle risorse già stanziate dalla stessa amministrazione provinciale di Venezia e dal Comune di Jesolo per il completamento della caserma di polizia da attuarsi con un accordo di programma tra le autorità competenti.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 72 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbanistica “Città della sicurezza - area ex Perfosfati primo stralcio”.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”, a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 1.500.000,00 per la realizzazione di un centro di servizi di presidio e sicurezza del territorio secondo il progetto del Comune di Portogruaro, nell’area ex Perfosfati, quale struttura organica atta ad ospitare le nuove caserme dei corpi di polizia che sono presenti nel territorio, ovvero commissariato di polizia di stato, polizia stradale e guardia di finanza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 73 - Sostegno economico agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca con sede in Veneto.
1. Al fine di riconoscere l’importanza del lavoro di ricerca e sviluppo svolto negli atenei veneti e di attrarre ricercatori dalle altre regioni d’Italia e d’Europa la Giunta regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente i giovani iscritti alle scuole di dottorato delle università venete.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere criteri di priorità nell’accesso ai bandi per l’utilizzo del FSE 2007-2013 a valere sulla misura “Alta formazione” agli iscritti alle scuole di dottorato degli atenei veneti.
Art. 74 - Fondo straordinario a favore del Comune di San Nazario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario a favore del Comune di San Nazario per le spese funerarie sostenute in seguito all’incendio avvenuto in data 1° febbraio 2007 in casa Facco in cui persero la vita tre dei quattro figli della famiglia, tutti minori.
2. Parte del contributo concesso è utilizzato per l’opera attuata dai servizi sociali del Comune per il progetto “dare cittadinanza all’ambiente di origine”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ULSS e dei Comuni nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 75 - Intervento regionale a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .
1. Al fine di sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”, gestite direttamente o tramite le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e aventi sede nel Veneto, le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’albo regionale, la Regione del Veneto promuove la fruizione di aspettative retribuite per il personale medico e infermieristico dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle università, dagli ospedali classificati e dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e dalle strutture private accreditate del Veneto.
2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli effetti dall’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.
3. I benefici di cui al comma 2 a favore dell’operatore cooperante sono sospesi per i tre anni successivi al loro effettivo godimento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti Umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 76 - Contributo straordinario al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2008, un contributo straordinario complessivo di euro 250.000,00 al Comune di Padova, a sostegno della stagione lirica nell’ambito del sistema regionale della lirica decentrata nel territorio.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008.
Art. 77 - Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione nei territori regionali di confine.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei territori prossimi al confine con l’Austria, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in maniera differenziata, in ragione della distanza del comune di residenza del soggetto beneficiario dal luogo di confine di stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, sentita la competente commissione consiliare:
a) i comuni di residenza dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;
b) la misura del contributo;
c) le modalità di rilevazione dei prezzi alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione di cui al comma 1;
d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;
e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;
f) gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;
g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 78 - Misure straordinarie in materia di sicurezza urbana.
omissis ( 20)
Art. 79 - Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale.
1. Per l’aggiornamento del Piano triennale di cui all’ articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per complessivi euro 200.000.000,00 da erogare in dieci anni per la realizzazione di nuovi interventi di viabilità nel territorio.
2. Del finanziamento di cui al comma 1 una quota pari a euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità provinciale che saranno definiti d’intesa con le amministrazioni provinciali. La rimanente quota di euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità regionale nonché come quota di contributo pubblico per interventi di finanza di progetto con particolare riferimento al completamento della strada regionale 10.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 80 - Realizzazione di una piattaforma logistica per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari veneti deperibili.
1. Al fine di sostenere la commercializzazione nel mondo dei prodotti agroalimentari veneti deperibili, che per lo loro caratteristiche abbisognano di particolari attenzioni nel trasporto e nella conservazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a Veneto Agricoltura un contributo, nella misura massima di euro 3.000.000,00, per la realizzazione di una piattaforma logistica per il ricevimento, il mantenimento e lo stoccaggio dei prodotti deperibili a temperatura controllata, di collegamento con l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
2. Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma 3.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed è subordinato all’acquisizione del parere di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del trattato CE.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 81 - Modifica della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale” dopo le parole: “nell’area del Veneto orientale” sono aggiunte le parole: “nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 82 - Partecipazione alla Fondazione studi universitari di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione studi universitari di Vicenza, al fine di favorire l’attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 83 - Aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Sistemi Territoriali SPA, fino a un importo di euro 260.000,00.
2. L’importo di cui al comma 1 deve essere utilizzato esclusivamente per l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 84 - Azioni regionali finalizzate alla permuta, a favore degli enti territoriali, dei beni statali in uso al Ministero della difesa.
1. La Giunta regionale promuove iniziative finalizzate a favorire la permuta a favore degli enti territoriali, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 15 ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni dei beni statali in uso al Ministero della difesa. Per tali finalità possono essere promossi appositi accordi di programma di cui all’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, con gli enti territoriali interessati, nell’ambito dei quali la Regione può assumere a proprio carico l’onere di redigere appositi studi di fattibilità da utilizzare per l’esperimento della procedura funzionale alla permuta.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici” del bilancio di previsione 2008.
Art. 85 - Misure regionali a sostegno della politica per la casa.
1. Nell’ambito della definizione di iniziative rivolte alla realizzazione di un progetto di housing sociale nel territorio veneto, con il coinvolgimento di investitori istituzionali, privati e della pubblica amministrazione, la Regione del Veneto, anche tramite Veneto Sviluppo SPA, aderisce alla costituzione di un fondo immobiliare etico da istituirsi con le fondazioni bancarie ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 “Istituzioni e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi”, rivolto alla realizzazione, recupero e/o acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente svantaggiati. ( 21)
2. Al fine di contrastare i gravi effetti della crisi dovuta all’aumento dei tassi d’interesse applicati sui prestiti bancari ed assicurare il mantenimento in proprietà della prima e unica casa, in capo a soggetti impegnati nel pagamento delle rate di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva:
a) uno schema di convenzione da proporre agli istituti di credito con cui si concorda il rinvio delle azioni esecutive intraprese dagli istituti stessi e si consente al soggetto contraente di recuperare, in tempi stabiliti, l’originale andamento di solvibilità oppure la rinegoziazione del mutuo, con un prolungamento del periodo di ammortamento, riconducendo l’ammontare delle rate mensili alla capacità reddituale e patrimoniale del soggetto contraente;
b) uno schema di convenzione da proporre ai notai aventi sede in Veneto, al fine dell’ottimizzazione funzionale ed economica delle prestazioni dei medesimi per l’attuazione della presente disposizione e, più in generale, per l’eventuale trasferimento del mutuo a diverso istituto mutuante.
3. Al fine di agevolare l’acquisto o la costruzione della prima casa, ovvero il recupero della prima abitazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi su mutui, rivolti alle famiglie con figli minori a carico e alle giovani coppie residenti in Veneto.
4. Al fine di contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari con alloggio in locazione, è assegnato un cofinanziamento regionale agli interventi finanziati con fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono realizzate privilegiando gli interventi conformi alle linee guida di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”; la Giunta regionale, nella predisposizione dei bandi riferiti agli interventi di cui ai predetti commi 1 e 3, adotta i criteri e modalità attuative conseguenti.
6. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 24.500.000,00 per l’esercizio 2008 e in particolare in euro 5.500.000,00 per l’attuazione del comma 1, euro 14.000.000,00 per l’attuazione del comma 2 ed euro 5.000.000,00 per l’attuazione del comma 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2008.
7. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del comma 4 del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 “Azioni nel campo delle abitazioni” del bilancio di previsione 2008.
Art. 86 - Disposizioni in merito all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.
1. Al fine di dare attuazione alla disposizione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come successivamente modificato ed integrato, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a provvedere all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 è messo a disposizione del gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing finanziario, anche nella forma del sale and lease back. ( 22)
3 bis. Allo scopo di consentire alla società Sistemi Territoriali SPA di sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell’indennizzo per scadenza anticipata relativo alle operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali SPA un contributo di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in un massimo di trent’anni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale stessa. ( 23)
3 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011. ( 24)
Art. 87 - Disposizioni in materia di revoca di agevolazioni all’imprenditoria femminile.
1. La revoca di agevolazioni in conto capitale concesse in materia di imprenditoria femminile a seguito di bandi già emanati alla data del 31 dicembre 2006, disposta per il mancato raggiungimento delle condizioni in essi previste per l’ottenimento dei contributi, determina unicamente l’applicazione del comma 4 dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”, così come modificato dall’articolo 47, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
Art. 88 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali” è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 25)
2. Per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 89 - Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi del fondo FAS - programmazione 2007-2013.
1. Al fine di avviare alla effettiva realizzazione, in modo anticipato, gli interventi degli Accordi di Programma Quadro e degli altri strumenti previsti dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN), per i quali si siano concluse le fasi della progettazione preliminare o gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di appalto o di concessione, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS - Programmazione 2007-2013”.
2. Gli interventi prefinanziati ai sensi del comma 1, sono obbligatoriamente inseriti nel periodo di programmazione CIPE immediatamente successivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie consentite dal comma 537 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria statale 2008).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura finanziaria delle fasi di programmazione, progettazione, esproprio e realizzazione effettiva delle opere e dei servizi.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali” del bilancio di previsione 2008.
5. L’ articolo 46 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è abrogato.
Art. 90 - Contributo all’azienda ospedaliera di Padova per la clinica di oncoematologia pediatrica.
1. La Regione del Veneto, al fine di garantire adeguati organi medici, tecnici e di supporto alle famiglie fino alla realizzazione della camera sterile già programmata dalla direzione ospedaliera è autorizzata a sostenere l’onere finanziario quantificato in euro 500.000,00 a favore della clinica di oncoematologia pediatrica presso l’azienda ospedaliera di Padova.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 91 - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di opere pubbliche. Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.
1. Dopo l’ articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e per le costruzioni in zone dichiarate sismiche.” è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 26)
Art. 92 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche.
1. Ai fini della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche, la Regione del Veneto promuove un progetto di attivazione di un servizio organico e completo per tutti i pazienti metabolici.
2. La Giunta regionale, di concerto con le strutture competenti e con specifico riferimento all’unità complessa malattie metaboliche ereditarie presso il dipartimento di pediatria dell’azienda ospedaliera di Padova di cui alla delibera n. 479 del 3 giugno 2004 del direttore generale approva, sentita la competente commissione consiliare, un progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche con particolare riferimento allo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie nonché attività di consulenza e di assistenza rivolte al soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei pazienti del Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 93 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. La lettera c) dell’ allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni è così sostituita:
omissis ( 27)
2. La lettera e) dell’ allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni è abrogata.
3. Per i fini e per le attività di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata a trasferire euro 2.000,00 alle amministrazioni provinciali per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da imputare all’upb U0034 “Servizi integrati agrofaunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 94 - Disposizioni in materia di servizio di tesoreria.
1. La legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 “Istituzione del servizio di tesoreria della Regione” come novellata dalla legge regionale 12 maggio 1998, n. 22 “Modifica della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 “Istituzione del servizio di tesoreria” ” è abrogata.
2. Il comma 1 dell’ articolo 52 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è così sostituito:
omissis ( 28)
Art. 95 - Riduzione dei costi della politica, abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e disposizioni transitorie.
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai sensi del comma 59 dell’articolo 3 legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).”, i contratti di assicurazione in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.
Art. 96 - Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). (29)
1. In attuazione dell’articolo 3, comma 90 lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 244/2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive.
2. In attuazione dell’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare, predispone, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010 un piano per la progressiva stabilizzazione del personale di cui al comma 1, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti.
3. In attuazione dell’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale, dopo la rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 4, è autorizzata a bandire concorsi pubblici che prevedano una riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Regione del Veneto in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso la Regione del Veneto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 3 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla rideterminazione della dotazione organica, dandone informazione alla competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1, nelle more delle procedure di stabilizzazione.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 97 - Contributo straordinario alla società sportiva Millenium Basket.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 25.000,00 alla società sportiva Padova Millenium Basket per l’attività agonistica 2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008.
Art. 98 - Intervento di restauro conservativo della cappella del Rosario della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia.
1. Al fine di restituire la piena fruibilità della cappella del Rosario, istituita nel 1575 presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia in memoria della battaglia di Lepanto del 1571, e di garantirne la conservazione, la Giunta regionale, sostiene il progetto di restauro della medesima con un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 99 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
1. Al comma 1 dell’ articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni, dopo le parole: “e offerta di lavoro” sono aggiunte le parole: “attraverso la Fondazione Portogruaro Campus”.
2. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni sono così sostituiti: omissis ( 30)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 100 - Contributo al Comune di Chioggia per il Teatro Astra.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di Chioggia per il completamento dei lavori di rifacimento e messa a norma del Teatro Astra.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008.
Art. 101 - Contributo straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 a favore della Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 102 - Valorizzazione del patrimonio culturale regionale. (31)
1. La Regione del Veneto promuove iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche ai fini di sviluppare un turismo culturale qualificato.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad elaborare un programma annuale di ricerca e di attività di promozione anche attivando accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 103 - Contributi straordinari per interventi infrastrutturali nel settore vinicolo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 200.000,00, negli esercizi 2008 e 2009 al Comune di Vidor (TV) per lavori di restauro e adeguamento del fabbricato Casa Falcade, sede della mostra del prosecco.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 400.000,00 negli esercizi 2008 e 2009 al Comune di Fregona (TV), per la costruzione di un edificio polivalente idoneo all’appassimento, vinificazione e promozione del Torchiato d.o.c. di Fregona.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 104 - Azioni regionali a favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della voce.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 100.000,00, con le modalità previste dall’ articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni, al fine di sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale di persone non udenti.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 100.000,00 alla Scuola Triveneta Cani Guida per non vedenti, al fine di sostenere le attività sociali.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto - ONLUS - di Feltre, al fine di sostenere la notevole attività sociale a favore della disabilità della voce e garantire la continuità del servizio, anche con l’aggiornamento delle nuove tecnologie, richiesto sul territorio regionale, nazionale e all’estero.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane” del bilancio di previsione 2008.
Art. 105 - Interventi per favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione di siti di interesse paesaggistico regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare la realizzazione di opere ed interventi pubblici che risultano significativi sotto il profilo della qualificazione di siti di particolare interesse paesaggistico o caratterizzati da esigenze di riordino funzionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008-2009 ed in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 106 - Interventi regionali per la sicurezza presso i pronto soccorso ospedalieri.
1. La Regione assegna contributi alle aziende ULSS e ospedaliere che stipulano apposite convenzioni, per attività di sorveglianza presso i pronto soccorso ospedalieri, con istituti di vigilanza privata, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del codice sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”, del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 107 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Il termine di cui all’ articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” è rideterminato al 30 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31 dicembre 2008.
Art. 108 - Programma straordinario di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati in Veneto.
1. Nelle more di attuazione del piano del settore agricolo (PSAGR), la Giunta regionale approva un programma straordinario di intervento inteso a fornire e migliorare l’adeguamento delle imprese zootecniche del Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle strutture di allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 109 - Contributi per spese di riscaldamento domestico a favore dei cittadini dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.
1. La Regione del Veneto intende contribuire alle spese di riscaldamento sostenute dai singoli cittadini e/o da nuclei familiari residenti nei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, come individuati dall’ articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale”.
2. I beneficiari dei contributi sono individuati dai comuni fra soggetti che non sono titolari di un reddito annuo imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 19.100,00 qualora vivano da soli, ovvero appartengono a un nucleo familiare che dispone di un reddito annuo complessivo non superiore a euro 39.100,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare per gli anni successivi i tetti di reddito indicati al comma 2.
4. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la stagione invernale 2008-2009, nella misura massima di euro 400,00 per ogni soggetto o nucleo famigliare come definiti dai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 110 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modificazioni, le parole: “di una volta” sono sostituite dalle parole : “del cinque per cento” (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modificazioni, dopo le parole: “progetto ammesso all’intervento” sono aggiunte le parole: “secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5”.
3. Il comma 6 bis dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è abrogato.
Art. 111 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATO OMESSO


Note

( 1) La legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” nell’art. 1, comma 1, e nell’art. 7, comma 1, lett. a) ha ricompreso nel Fondo istituito dalla medesima legge regionale le risorse del Fondo già istituito dal presente articolo.
( 2) Comma abrogato dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 3) Testo riportato all’articolo 12, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 4) Testo riportato all’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 5) Articolo abrogato dall’articolo 9, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 .
( 6) Articolo abrogato da lett. a), comma 1, art. 15, legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 .
( 7) Articolo abrogato da comma 3 art. 23 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 8) Testo riportato all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 .
( 9) L’aumento del canone previsto dal presente articolo è stato soppresso dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 per le acque superficiali utilizzate per attività di acquacoltura.
( 10) L’aumento del canone previsto dal presente comma è stato soppresso dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 per le acque superficiali utilizzate per attività di acquacoltura.
( 11) Vedi anche quanto previsto dall’art. 41 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che, nel mentre al comma 1 prevede che i canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico rilasciati nell’ambito della Provincia di Belluno sono introitati dalla Provincia stessa, al comma 2 precisa che tale disciplina non trova applicazione all’incremento previsto dal presente comma.
( 12) Comma abrogato da lett. b) del comma 1 dell’art. 47 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 . In precedenza comma sostituito dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ; modificato da comma 1, art. 35, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 ; infine modificato da comma 1 art. 40 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 13) Comma inserito dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 14) Comma abrogato da lett. b) del comma 1 dell’art. 47 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 . In precedenza comma sostituito dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 15) L’articolo 27, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo annuale alla fondazione a sostegno dell’attività.
( 16) Articolo abrogato da comma 3 art. 29 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 . Ai sensi del comma 1 e comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla fondazione, attivando le procedure previste dalla normativa vigente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
( 17) Si tratta di una disposizione non applicabile perché l’articolo 3, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2007 dall’articolo 8, della legge regionale 16/2006.
( 18) Articolo abrogato da lettera v), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 19) L’art. 8 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa.
1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008” è mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione del completamento dell’adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell’ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare.
2. La unità operativa di supporto istituita ai sensi dell’articolo 62, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di cui al comma 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l’esercizio 2012, euro 65.000,00 per l’esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell’upb U0017 “Oneri per il personale”.”.
( 20) Articolo abrogato da lett, b), comma 1 art. 24 legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 .
( 21) L’articolo 30, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 detta disposizioni attuative del presente comma autorizzando la Giunta regionale a promuovere la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata Abitare Veneto.
( 22) Comma sostituito dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 23) Comma modificato dall’articolo 1, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 29 che dopo le parole “euro 254.000.000,00 distribuito in” ha inserito le seguenti: “un massimo di”. In precedenza comma aggiunto dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 24) Comma aggiunto dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 25) Testo riportato all’articolo 28, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
( 26) Testo riportato alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 27) Testo riportato alla lett. c) dell’allegato C, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 28) Testo riportato all’articolo 52, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 29) Vedi interpretazione autentica recata dall’aricolo 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 , che recita: “1. Le disposizioni dell’articolo 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita procedure selettiva riservata.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva.
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e all’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento l’amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno.
4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.”.
( 30) Testo riportato al comma 1 art. 4 bis legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 31) Vedi per la abrogazione ad efficacia differita del presente articolo quanto disposto dall’articolo 40 comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 1/2008
S O M M A R I O
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008) – Testo storico

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento, è fissato, in termini di competenza, in euro 1.480.734.166,11.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2010, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2008, sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
1. Al fine di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutelare le loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurati alla gravità del bisogno, a decorrere dal 1° luglio 2008 è istituito il fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:
a) le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 43 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
b) le risorse del fondo per la domiciliarietà di cui all’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”;
c) le risorse destinate al finanziamento del servizio di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati;
d) le risorse destinate al finanziamento dell’attività di assistenza semiresidenziale di tipo riabilitativo ed educativo nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito delle somme assegnate alle aziende ULSS per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e alla deliberazione della Giunta regionale 3972/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati destinati alla non autosufficienza.
4. In attesa dell’approvazione della legge regionale di disciplina del fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria che si devono rispettivamente esprimere entro trenta giorni, stabilisce annualmente il riparto del fondo in relazione alle diverse tipologie di intervento a favore delle persone non autosufficienti, che è erogato alle aziende ULSS e che può essere utilizzato esclusivamente per le finalità e con le modalità deliberate di concerto con le rispettive Conferenze dei sindaci coerentemente con i rispettivi piani di zona.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “ Fondo regionale per la non autosufficienza” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
6. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo si intende implicitamente abrogata.
Art. 4 - Sostegno alla disabilità grave e al progetto vita indipendente.
1. Al fine di potenziare l’assistenza personalizzata e la vita indipendente delle persone con grave disabilità e offrire un concreto sostegno alle famiglie, il fondo per la domiciliarità - interventi a favore delle persone disabili e loro famiglie, allocato nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”, (cap. 100558/U) viene finanziato per l’esercizio finanziario 2008 con euro 26.880.000,00, di cui almeno euro 16.000.000,00 da destinare al progetto vita indipendente, agli interventi di sostegno delle persone disabili in condizione di gravità previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, agli interventi per la prevenzione della cecità di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”.
Art. 5 - Trasporto dei disabili ai centri educativi occupazionali diurni (CEOD).
1. I costi del trasporto per l’accesso ai CEOD per persone con disabilità costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” (cap. 100418/U “Quota del fabbisogno di parte corrente per l’erogazione dei LEA da parte delle aziende sanitarie della Regione relativa ad altra assistenza territoriale (articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)”).
Art. 6 - Contributi regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia.
1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2008.
Art. 7 - Contributo scolastico a bambini con difficoltà di apprendimento.
1. Al fine di facilitare l’integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento, la Regione del Veneto sostiene l’attività di enti pubblici e privati e di associazioni senza scopo di lucro che forniscono adeguato supporto psicologico ed esperienziale alle famiglie con al loro interno tali soggetti e che attuano piani individuali di insegnamento con interventi mirati e realizzati sui tempi personali di apprendimento e risposta di ciascun bambino.
2. Per garantire a tutti gli studenti disabili il recupero delle loro potenzialità, la Regione del Veneto promuove interventi di sostegno all’interno del percorso scolastico.
3. Nel perseguire l’inserimento sociale e il miglioramento del patrimonio didattico e linguistico degli alunni non italiani, la Regione del Veneto interviene nel sostenere azioni destinate all’alfabetizzazione linguistica e culturale all’interno del percorso scolastico.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 8 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. L’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:
“Art. 12 - Concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.
1. Nel quadro dell’azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali che provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di aprile di ogni anno, un provvedimento che stabilisce i criteri di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 9 - Messa in sicurezza delle scuole.
1. Al fine di consentire, nella misura più ampia, la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2007, n. 321 “Legge n. 23/1996 articolo 4 Piano generale triennale per l’edilizia scolastica 2007-2009”, la Giunta regionale predispone una speciale graduatoria degli interventi non ammessi per richieste delle amministrazioni comunali inviate entro il termine dell’11 agosto 2007, ma pervenute agli uffici regionali dopo tale termine. A tal fine è autorizzato lo scorrimento per l’erogazione di contributi fino ad esaurimento della disponibilità economica, e comunque dopo il completo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 321/2007.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le parole “sentita la competente commissione consiliare”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. A partire dall’anno 2008, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo di piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 11 - Contributo straordinario per gli impianti di depurazione.
1. Al fine di intervenire strutturalmente sull’inquinamento di natura organica del fiume Brenta e del tratto di mare in corrispondenza della foce, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 10.000.000,00 per il completamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio - Padova.
2. Al fine del completamento di importanti e significativi interventi fatti dalle amministrazioni dei comuni di Noventa di Piave e San Donà di Piave volti alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 4.000.000,00 per l’adeguamento e potenziamento del depuratore di San Donà di Piave fino al raggiungimento della potenzialità di circa 57.000 abitanti equivalenti e per la costruzione di una dorsale fognaria di tipo misto per il recapito dei reflui fognari provenienti dal Comune di Noventa di Piave, all’impianto di San Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2008.
Art. 12 - Progetto bike sharing.
1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ed, in particolare, dei livelli di PM10 e delle polveri sottili nei territori urbani veneti, nonché di promuovere una mobilità intelligente, offrendo, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire facilmente di biciclette pubbliche per gli spostamenti quotidiani, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere alla popolazione l’opportunità ed i vantaggi dell’utilizzo delle biciclette attraverso l’adozione del servizio di noleggio automatico di biciclette pubbliche (bike sharing).
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi ai comuni veneti per acquistare biciclette e per creare nuove postazioni dotate di apposite rastrelliere da collocare in punti considerati strategici all’interno della cerchia urbana.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 13 - Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio.
1. Al fine di promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, la Regione del Veneto finanzia le attività degli sportelli energetici informativi realizzati in Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi, Piani e Progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2008.
Art. 14 - Istituzione di un fondo unico regionale per il sostegno alla produzione di energia proveniente da fonti alternative e rinnovabili.
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al protocollo di Kyoto e alla Convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Regione del Veneto favorisce la diffusione delle tecnologie fotovoltaiche per la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di contributi per l’installazione di impianti di produzione fotovoltaica.
2. La Giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata ad istituire un fondo unico regionale che può riunire eventuali fondi disponibili in altri capitoli di spesa del bilancio regionale e le risorse che si possono rendere disponibili dalla programmazione comunitaria 2007-2013.
3. Sono soggetti beneficiari del contributo le persone fisiche che installano impianti fotovoltaici.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, definisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0068 “Interventi infrastrutturali nel settore energetico” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 15 - Interventi per il risanamento dell’ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento dell’amianto e per le attività di informazioni al pubblico sui rischi causati dalla presenza di amianto.
2. I comuni si dotano di un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di amianto attraverso l’individuazione ed il censimento nel proprio territorio dei siti con presenza di amianto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 16 - Contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da altra regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle attività.
1. La Regione del Veneto concede un contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento da altra regione a Venezia della sede nazionale e per l’avvio delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 17 - Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 250.000,00 euro per l’esercizio 2008 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008.
Art. 18 - Istituzione della Scuola musicale Coro di voci bianche Regione Veneto.
1. Al fine di sostenere la tradizione del canto corale nella fascia di età da cinque a diciassette anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al coro Pueri Cantores di Vicenza per promuovere una scuola vocale-musicale denominata Coro di voci bianche-Regione Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 19 - Formazione educatori sportivi.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo l’importante ruolo educativo dei dirigenti e degli animatori che operano nelle società sportive, eroga alle medesime contributi per l’attuazione di progetti di formazione e aggiornamento specificatamente destinati a queste figure che accompagnano i giovani negli anni della crescita psico-fisica. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente commissione consiliare, a predisporre i conseguenti strumenti attuativi e promozionali.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 20 - Interventi regionali per iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di specifiche attività di carattere informativo, educativo e formativo per sostenere iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne, da svolgersi in collaborazione con le prefetture, le questure, gli enti locali, le istituzioni universitarie e scolastiche del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0242 “Pari opportunità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 21 - Istituzione dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale.
1. La Giunta regionale allo scopo di sostenere le iniziative di consumo consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e di qualità, istituisce l’albo regionale dei gruppi di acquisto solidale.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce forme e modalità per la formazione dell’albo di cui al comma 1.
3. Le realtà riconosciute dall’albo di cui al comma 1, possono chiedere contributi finanziari per sostenere iniziative di formazione e informazione sui temi dell’acquisto consapevole, dell’acquisto equo solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 22 - Fondo di garanzia per gli investimenti delle società ed enti no profit.
1. É costituito presso la Veneto Sviluppo SPA, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di garanzia del valore di euro 500.000,00, destinato alla garanzia dei finanziamenti alle società ed enti no profit per investimenti destinati allo sviluppo delle attività operative.
2. La garanzia è a copertura del 60 per cento del totale valore dell’investimento, che complessivamente non deve essere superiore a euro 5.000.000,00 e per una durata non superiore a cinque anni.
3. Hanno accesso al fondo di garanzia le società e gli enti no profit con un numero di dipendenti superiore a cinque ed operanti a sostegno dei settori della sanità, dei servizi sociali, dell’istruzione, della ricerca e sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2008.
Art. 23 - Istituzione di un fondo di solidarietà.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo di sostegno ai famigliari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di lavoro
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ULSS e dei comuni nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 24 - Viabilità alternativa alla superstrada a pagamento “Affi-Pai”.
1. Al fine di predisporre un progetto di viabilità dell’area del Lago di Garda, alternativo all’ipotizzata superstrada a pagamento cosiddetta “Affi-Pai”, la cui procedura amministrativa è stata avviata dalla Giunta regionale con deliberazione 10 luglio 2007, n. 2080, è autorizzato un finanziamento di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2008.
2. Il progetto di viabilità alternativa, di cui al comma 1, deve vedere il coinvolgimento delle amministrazioni locali dell’area e della popolazione.
3. La Giunta regionale, al fine dell’attuazione del progetto alternativo di viabilità di cui al comma 1, revoca ogni procedura di finanza di progetto inerente la superstrada “Affi-Pai”, escludendo tale opera dalla previsione del Piano d’Area del Garda in fase di redazione e dal Piano triennale regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 25 - Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta.
1. La Giunta regionale sostiene iniziative per la promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell’area mediterranea.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 26 - Acquisto del rifugio alpino “Città di Vittorio Veneto” al Monte Pizzoc.
1. La Giunta regionale, è autorizzata a stanziare un contributo di euro 250.000,00 per l’acquisto e la riqualificazione del rifugio “Città di Vittorio Veneto” al Monte Pizzoc, sito in Comune di Fregona (TV), al fine di destinarlo al turismo sociale e alpino.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere immobiliari” del bilancio di previsione 2008.
Art. 27 - Adesione della Regione del Veneto alla “Fondazione slow food per la biodiversità – ONLUS”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire alla “Fondazione slow food per la biodiversità – ONLUS”, con sede in Firenze, rivolta a sostenere e diffondere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica.
2. A fronte dell’adesione di cui al comma 1, la Fondazione riconosce alla Regione del Veneto il titolo di socio d’onore e affianca la Regione nella promozione dell’immagine e nell’organizzazione di eventi legati alla cultura della biodiversità alimentare e alla salvaguardia del patrimonio alimentare, ambientale, contadino e artigiano, nonché alla tradizione gastronomica.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 è aggiunta alla fine la seguente frase: “Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002 ;”.
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è così modificato:
a) nella alinea le parole “da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi” sono sostituite dalle parole: “da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:”;
b) la lettera d) è abrogata.
3. La Giunta regionale può concedere contributi ai comuni per incrementare i controlli nei confronti dei circoli privati.
4. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2008 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010 si provvede con le risorse allocate nell’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 29 - Prefinanziamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera.
1. Per agevolare la partecipazione dei partner/beneficiari veneti ai progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a prefinanziare, a favore della Autorità di gestione/certificazione di ciascun programma, nella misura massima del 20 per cento, le spettanti quote comunitarie e nazionali.
2. Sono di interesse regionale i progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera realizzati dai soggetti pubblici individuati nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, e predisposti sulla base di direttive, accordi o provvedimenti legislativi o amministrativi e atti di programmazione regionale.
3. L’entità del prefinanziamento è determinata in base alle annualità dei piani finanziari dei programmi operativi approvati dalla Commissione europea.
4. L’Autorità di gestione/certificazione, a seguito del pagamento effettuato per le spettanti quote dalla Commissione europea e dallo Stato, rimborsa alla Regione l’importo versato a titolo di prefinanziamento (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti”).
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 30 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni.
1. Il comma 4, dell’articolo 9, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” è così sostituito:
“4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 31 - Programma di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite.
1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite, disposte dalla normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio dei campi di piante madri marze, piante madri portinnesti e vivai al fine di verificare la conformità genetico-sanitaria del materiale vegetale presente;
b) formazione dei tecnici incaricati al controllo;
c) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per i vivaisti.
2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 32 - Contributi per la realizzazione del Congresso mondiale dell'OIV e del Congresso nazionale dell'AEEI nell’anno 2008 nel territorio Veneto.
1. Al fine di consentire la realizzazione del congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) e del congresso nazionale dell'Associazione enologi enotecnici italiani (AEEI) nell’anno 2008 nel territorio Veneto, è autorizzato uno stanziamento di euro 350.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 33 - Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.
1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013, la Giunta regionale prevede specifici finanziamenti regionali integrativi per le misure n. 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), n. 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), n. 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotto agricoli e forestali) e n. 311 (Diversificazione in attività non agricole), nei limiti finanziari riportati nella tabella sui finanziamenti integrativi di cui all’articolo 16 lettera f) del Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e intensità di aiuto dettagliate nelle schede di misura approvate dalla Commissione europea con decisione 4682 del 17 ottobre 2007, recante “Approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013”.
2. La Giunta regionale sostiene il finanziamento delle iniziative previste dalla misura di assistenza tecnica di cui al capitolo 16 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 34 - Contributo regionale per certificazioni etico-sociali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese venete un contributo, per un importo complessivo di euro 600.000,00, al fine di concorrere alle spese sostenute dalle stesse per l’ottenimento di certificazioni etico-sociali.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0202 “Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 35 - Disposizione transitoria in materia di apprendistato professionalizzante.
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni, la regolamentazione dei profili formativi e della formazione dell’apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’intesa stipulata dalla Regione del Veneto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro in data 18 ottobre 2007, ratificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3434 del 30 ottobre 2007, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 16 novembre 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ed in particolare alle attività relative alla seconda annualità di formazione per apprendisti e all'alto apprendistato, quantificati in euro 4.500.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte con le risorse relative all’Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” FSE (2007-2013), allocate nell'upb U0066 “Politiche attive del Lavoro” del bilancio di previsione 2008.
Art. 36 - Intervento regionale per la riqualificazione paesaggistica del territorio veneto.
1. Sono a carico della Giunta regionale gli oneri di progettazione relativi a lavori pubblici di interesse regionale, particolarmente rilevanti sotto il profilo della riqualificazione o compatibilità con il paesaggio, di competenza dei soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 37 - Interventi per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del tracciato della ex ferrovia Treviso-Ostiglia.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il particolare valore ambientale, storico, culturale e paesaggistico del tracciato della ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia, opera a salvaguardia di tale patrimonio. Allo scopo di preservare la continuità del tracciato ai fini di un utilizzo ciclo-turistico, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia e i relativi immobili.
2. Il tratto del sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia compreso nel territorio del parco del Sile rimane di competenza dell’ente parco.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 2.000.000,00 in dieci anni, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 38 - Esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento “Nuovo quadro programmatico Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare i programmi regionali in esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento “Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità” sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2007 tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca ed i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche.
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”.
2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall’aumento medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento.
3. Il piano di interventi previsti dal comma 2 è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e le relative risorse sono allocate nella upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche”, nella quale confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.
Art. 40 - Contributo straordinario alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento idrico.
1. Al fine di rifornire di acqua potabile i comuni di Porto Tolle, Ariano Polesine, Taglio di Po e Porto Viro la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nel 2009 un contributo di euro 500.000,00 alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento delle risorse idriche per consentire di fronteggiare la risalita del “cuneo salino” nei periodi di magra del fiume Po.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 41 - Avvio di nuovi servizi di trasporto pubblico locale.
1. Nelle more dell’avvio delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario relativo al servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nella tratta Mira Buse-Venezia.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario diretto nella tratta Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua criteri e modalità per l’attivazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 42 - Contributo per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 250.000,00 per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 43 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia”.
1. La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 “Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia” è sostituita dalla seguente: “Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria”.
2. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole “ trasporto ferroviario” sono inserite le seguenti parole “ ed idroviario” e le parole da “è autorizzata a” fino a “agevolazioni tariffarie” sono sostituite con le seguenti “definisce le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008.
Art. 44 - Progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Venezia-Trieste.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00, la progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali del Veneto per il corridoio V transeuropeo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 45 - Realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
1. Per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), sulla base degli stanziamenti per il medesimo scopo previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, nonché per anticipazioni sul terzo stralcio e per il completamento dei lavori del primo stralcio, è autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 120.000.000,00 da erogare in quindici anni.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 46 - Arredo a verde delle rotatorie lungo la rete viaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli enti locali, la società Veneto Strade SPA e le aziende florovivaistiche e altre selezionate secondo la vigente normativa, al fine di curare la realizzazione e la gestione di interventi finalizzati all’arredo delle rotatorie poste lungo la viabilità del territorio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 47 - Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore lungo la rete viaria di interesse regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in dieci anni un finanziamento per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, a favore della società Veneto Strade SPA, per la realizzazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, lungo la rete stradale di interesse regionale, individuata con provvedimento consiliare n. 59 del 24 luglio 2002.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 48 - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dal tracciato della superstrada Pedemontana Veneta.
1. La Giunta regionale, a valere sui fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”, come rifinanziati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, assegnati alla Regione del Veneto per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è autorizzata ad utilizzare il ribasso d’asta conseguente alla aggiudicazione della gara dei lavori di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dalla nuova infrastruttura.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, sulla base di progetti preliminari, la conclusione di appositi accordi di programma secondo le procedure di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
Art. 49 - Redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra, incaricando allo scopo la società Veneto Strade SPA.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 50 - Contributo straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione di sedi di aziende di promozione turistica.
1. Al fine di promuovere il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica nelle località balneari della Provincia di Venezia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’amministrazione provinciale di Venezia un contributo straordinario di euro 862.000,00 per il completamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione delle sedi delle APT di Jesolo e Chioggia. Le risorse sono destinate: per un importo di euro 600.000,00 al completamento dei lavori dell’APT “Jesolo-Eraclea” - “Jesolo Lido”; per un importo di euro 262.000,00 al completamento dei lavori dell’APT “Palazzo Kursaal” - Chioggia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 431.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0075 “Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell’offerta turistica” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 51 - Contributo straordinario a favore delle Fondazioni “Arena di Verona” e “Teatro La Fenice di Venezia”.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni previo parere della commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 pluriennale 2008-2010.
Art. 52 - Attività di supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare studi, ricerche, indagini ed a conferire consulenze o collaborazioni, per pianificare gli interventi e organizzare strategicamente le risorse finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale, in relazione alla programmazione 2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 53 - Intervento regionale per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire, con un importo complessivo di euro 10.000.000,00, alla realizzazione dell’intervento Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia, inserito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007 negli elenchi di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 “Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 54 - Contributo straordinario al Comune di Camposampiero.
1. Al fine di consentire al Comune di Camposampiero di completare la costruzione di un fabbricato a servizio della collettività da adibire a sala polivalente per teatro, sala video-proiezioni e videoconferenze, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008.
Art. 55 - Partecipazione della Regione del Veneto alla istituenda fondazione “Studium Generale Marcianum”.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla istituenda fondazione “Studium Generale Marcianum”, con sede in Venezia, avente come scopo principale quello di contribuire alla crescita della società civile mediante interventi diretti a sostenere e a rafforzare la formazione a livello pedagogico e universitario nonché mediante l’individuazione di centri e programmi d’eccellenza.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione un contributo straordinario dell’importo di euro 250.000,00.
4. L’articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003” è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 56 - Contributo straordinario per l'organizzazione dei Giochi invernali di Alpe Adria 2009.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere economicamente la spesa necessaria per l'organizzazione, tramite Comitato regionale Veneto del CONI, dei giochi invernali di Alpe Adria 2009, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 30 gennaio 2007, per un importo complessivo di euro 200.000,00.
2. La Giunta regionale individua le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008.
Art. 57 - Adesione della Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS.
1. Al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche nell’ambito del bacino Mediterraneo-Mar Nero, la Regione del Veneto aderisce alla Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS – (FISPMED), in qualità di socio fondatore.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Federazione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Federazione secondo quanto previsto dallo statuto della Federazione.
4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedura per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, i rappresentanti della Regione, di cui al comma 3, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
5. A conclusione del triennio sperimentale 2007-2009 la FISPMED sarà ricompresa ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 settembre 1984 n. 51 tra le Istituzioni di rilevante importanza culturale della Regione del Veneto.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 58 - Contributo straordinario a sostegno del progetto “Bollino Blu dello Sport” - Certificazione Etica nello Sport.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per gli anni 2008 e 2009 alla Fondazione Unione Sportiva Petrarca di Padova, al fine di sostenere il progetto Bollino Blu dello Sport certificazione etica nello sport.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 59 - Promozione della sicurezza nella pratica sportiva del ciclismo.
1. La Regione del Veneto riconosce che l’attività sportiva del ciclismo è una delle pratiche più amate dai cittadini veneti e, il più delle volte, è esercitata su strade aperte al traffico con i conseguenti potenziali pericoli specialmente per i più giovani atleti.
2. Al fine di scongiurare i potenziali pericoli di cui al comma 1 e mettere gli enti locali e le società sportive operanti nel settore nelle condizioni di realizzare percorsi su tratti di territorio alternativi alle strade, anche riutilizzando percorsi non più in uso, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per la realizzazione di opere che garantiscano la sicurezza ai praticanti l’attività sportiva del ciclismo ed in particolare ai giovani.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2008.
Art. 60 - Modifica delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di impiantistica sportiva.
1. All'articolo 2, comma 1), lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero", dopo le parole " compresa l'impiantistica sportiva scolastica" sono aggiunte le seguenti parole: " e l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità”:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1;
c) l'articolo 3.
3. La legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla legge medesima
4. In conseguenza di quanto disposto ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie già assegnate alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 e all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 sono destinate agli interventi previsti dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .
Art. 61 - Contributo straordinario al Comune di Venezia per l’ampliamento dell’impianto sportivo rugby di Venezia-Favaro Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia di complessivi euro 1.200.000,00 per l’ampliamento delle strutture di servizio della “Società Sportiva Venezia-Mestre Rugby 1986 srl”, con messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 62 - Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa.
1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina quadro dei sistemi informativi regionali ed allo scopo di adeguare il sistema informativo del Consiglio regionale alle effettive esigenze dell’assemblea e dei suo organi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzato ad approvare un piano straordinario triennale di ammodernamento e sviluppo del sistema informativo dell’assemblea legislativa, ispirato ai seguenti criteri:
a) cooperazione con i sistemi informativi della Giunta regionale e degli enti regionali;
b) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra enti e strutture regionali e ricorso a formati di dati liberi;
c) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione concertata di misure tecniche e organizzative adeguate;
d) promozione e utilizzo preferenziale di soluzioni basate su software libero e su programmi con codice sorgente aperto, al fine di garantire l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, nonché di favorirne la possibilità di riuso anche ad altre amministrazioni ed enti della Regione.
2. Per il coordinamento tecnico-amministrativo del piano straordinario di cui al comma 1 l’Ufficio di Presidenza può affidare, per un periodo non superiore a tre anni, uno specifico incarico dirigenziale a tempo determinato, individuando un’apposita unità operativa di supporto, dotata del personale necessario; la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza.
3. L’incarico di cui al comma 2 può essere conferito dall’Ufficio di Presidenza esclusivamente a persona che abbia esperienza e adeguata preparazione e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il dirigente incaricato assume, se esterno, all'atto del conferimento dell'incarico, lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non può partecipare, durante l'incarico, a concorsi per l'accesso al ruolo regionale. Il conferimento dell'incarico a dipendente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto ai sensi del comma 4.
4. Gli elementi essenziali del contratto relativo all’incarico di cui al comma 2, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, è fissato con apposito provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per i dirigenti di cui all’articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
5. La struttura regionale competente per l’informatica e gli altri uffici della Giunta regionale assicurano alla struttura incaricata dall’Ufficio di Presidenza della gestione del piano straordinario tutte le informazioni necessarie alla attuazione del piano medesimo.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0241 “Interventi strutturali afferenti il Consiglio regionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 63 - Contributo straordinario a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza per la prosecuzione e implementazione regionale del progetto “Il lembo del mantello”.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata a stanziare un contributo straordinario di complessivi euro 450.000,00 a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza - Contrà Torretti, 38, per finanziare la prosecuzione e l’implementazione regionale del progetto “Il lembo del mantello”, finalizzato al reinserimento sociale di detenuti non tossicodipendenti e non in situazione di patologia psichiatrica conclamata, svolto in collaborazione con la magistratura di sorveglianza e con associazioni di categoria, che sta riscontrando importanti risultati.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenze sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 64 - Sostegno ai corsi di formazione per centralinisti telefonici ciechi e ipovedenti.
1. Al fine di sostenere i corsi di formazione per centralinisti ciechi e ipovedenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista di Padova.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 65 - Indennizzo per i danni causati da vaccinazioni non obbligatorie.
1. Al fine di indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni non obbligatorie le aziende ULSS sono autorizzate a stipulare apposite polizze assicurative.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.455.721,55 per l’esercizio 2008 e in euro 15.216.549,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” (Capitolo 060203/U ridenominato “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” (legge 25 febbraio 1992, n. 210 - articolo 114, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)”) del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 66 - Contributo straordinario al centro di assistenza servizi per anziani La Casa di Schio (VI).
1. Al fine di permettere il completamento dei lavori di ampliamento del centro di assistenza per anziani La Casa di Schio (VI) e scongiurare il concreto rischio della soppressione dei posti letto per anziani e i non autosufficienti presenti nella struttura, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 1.000.000,00 di euro in conto capitale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”.
Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Breganze (VI) per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri.
1. Ai fini di garantire maggiore sicurezza al territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Breganze un contributo straordinario in conto capitale per la costruzione della caserma dei carabinieri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 68 - Iniziative di informazione per aiutare l’integrazione dei ragazzi e dei giovani stranieri residenti nella Regione del Veneto.
1. La Regione riconosce che nel proprio territorio è presente una realtà molto importante di associazioni di volontariato, di società sportive, di patronati, di parrocchie e di molte altre forme di solidarietà che operano nel territorio affinché vi sia una reale integrazione di ragazzi, ragazze e giovani stranieri residenti nel territorio regionale.
2. Al fine di dare adeguata visibilità alle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare e diffondere un DVD che sensibilizzi la popolazione e promuova l’immagine di un Veneto solidale verso le giovani generazioni di stranieri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0164 “Immigrazione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 69 - Contributo straordinario al Comune di Preganziol (TV) per la realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario.
1. Al fine di consentire al Comune di Preganziol, il completamento della realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario, in via Vecellio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 500.000,00, pari al 20 per cento del costo complessivo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 70 - Contributo straordinario a favore del Comune di Venezia per le persone provenienti dal “residuo psichiatrico” di San Servolo e San Clemente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia di euro 420.000,00 quale rimborso delle spese sostenute, a partire dall’anno 2004, per le persone provenienti dal residuo psichiatrico di San Servolo e San Clemente e inserite in residenze santarie assistenziali (RSA) ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 420.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle attività istituzionali delle Ulss e dei Comuni nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 71 - Contributo straordinario alla Provincia di Venezia per il completamento della caserma di polizia nel Comune di Jesolo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia di Venezia di euro 1.500.000,00 in aggiunta alle risorse già stanziate dalla stessa amministrazione provinciale di Venezia e dal Comune di Jesolo per il completamento della caserma di polizia da attuarsi con un accordo di programma tra le autorità competenti.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 72 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbanistica “Città della sicurezza - area ex Perfosfati primo stralcio”.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”, a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 1.500.000,00 per la realizzazione di un centro di servizi di presidio e sicurezza del territorio secondo il progetto del Comune di Portogruaro, nell’area ex Perfosfati, quale struttura organica atta ad ospitare le nuove caserme dei corpi di polizia che sono presenti nel territorio, ovvero commissariato di polizia di stato, polizia stradale e guardia di finanza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 73 - Sostegno economico agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca con sede in Veneto.
1. Al fine di riconoscere l’importanza del lavoro di ricerca e sviluppo svolto negli atenei veneti e di attrarre ricercatori dalle altre regioni d’Italia e d’Europa la Giunta regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente i giovani iscritti alle scuole di dottorato delle università venete.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere criteri di priorità nell’accesso ai bandi per l’utilizzo del FSE 2007-2013 a valere sulla misura “Alta formazione” agli iscritti alle scuole di dottorato degli atenei veneti.
Art. 74 - Fondo straordinario a favore del Comune di San Nazario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario a favore del Comune di San Nazario per le spese funerarie sostenute in seguito all’incendio avvenuto in data 1° febbraio 2007 in casa Facco in cui persero la vita tre dei quattro figli della famiglia, tutti minori.
2. Parte del contributo concesso è utilizzato per l’opera attuata dai servizi sociali del Comune per il progetto “dare cittadinanza all’ambiente di origine”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ULSS e dei Comuni nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 75 - Intervento regionale a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .
1. Al fine di sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”, gestite direttamente o tramite le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e aventi sede nel Veneto, le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’albo regionale, la Regione del Veneto promuove la fruizione di aspettative retribuite per il personale medico e infermieristico dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle università, dagli ospedali classificati e dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e dalle strutture private accreditate del Veneto.
2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli effetti dall’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.
3. I benefici di cui al comma 2 a favore dell’operatore cooperante sono sospesi per i tre anni successivi al loro effettivo godimento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti Umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 76 - Contributo straordinario al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2008, un contributo straordinario complessivo di euro 250.000,00 al Comune di Padova, a sostegno della stagione lirica nell’ambito del sistema regionale della lirica decentrata nel territorio.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008.
Art. 77 - Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione nei territori regionali di confine.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei territori prossimi al confine con l’Austria, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in maniera differenziata, in ragione della distanza del comune di residenza del soggetto beneficiario dal luogo di confine di stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, sentita la competente commissione consiliare:
a) i comuni di residenza dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;
b) la misura del contributo;
c) le modalità di rilevazione dei prezzi alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione di cui al comma 1;
d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;
e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;
f) gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;
g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 78 - Misure straordinarie in materia di sicurezza urbana.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare un finanziamento straordinario per le iniziative di sicurezza urbana attuate dagli enti locali, con priorità per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”, e a sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e serale per le finalità di cui all’articolo 6 comma 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
2. Agli oneri di investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 79 - Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale.
1. Per l’aggiornamento del Piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per complessivi euro 200.000.000,00 da erogare in dieci anni per la realizzazione di nuovi interventi di viabilità nel territorio.
2. Del finanziamento di cui al comma 1 una quota pari a euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità provinciale che saranno definiti d’intesa con le amministrazioni provinciali. La rimanente quota di euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità regionale nonché come quota di contributo pubblico per interventi di finanza di progetto con particolare riferimento al completamento della strada regionale 10.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 80 - Realizzazione di una piattaforma logistica per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari veneti deperibili.
1. Al fine di sostenere la commercializzazione nel mondo dei prodotti agroalimentari veneti deperibili, che per lo loro caratteristiche abbisognano di particolari attenzioni nel trasporto e nella conservazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a Veneto Agricoltura un contributo, nella misura massima di euro 3.000.000,00, per la realizzazione di una piattaforma logistica per il ricevimento, il mantenimento e lo stoccaggio dei prodotti deperibili a temperatura controllata, di collegamento con l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
2. Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma 3.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed è subordinato all’acquisizione del parere di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del trattato CE.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 81 - Modifica della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale” dopo le parole: “nell’area del Veneto orientale” sono aggiunte le parole: “nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 82 - Partecipazione alla Fondazione studi universitari di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione studi universitari di Vicenza, al fine di favorire l’attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 83 - Aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Sistemi Territoriali SPA, fino a un importo di euro 260.000,00.
2. L’importo di cui al comma 1 deve essere utilizzato esclusivamente per l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 84 - Azioni regionali finalizzate alla permuta, a favore degli enti territoriali, dei beni statali in uso al Ministero della difesa.
1. La Giunta regionale promuove iniziative finalizzate a favorire la permuta a favore degli enti territoriali, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 15 ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni dei beni statali in uso al Ministero della difesa. Per tali finalità possono essere promossi appositi accordi di programma di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, con gli enti territoriali interessati, nell’ambito dei quali la Regione può assumere a proprio carico l’onere di redigere appositi studi di fattibilità da utilizzare per l’esperimento della procedura funzionale alla permuta.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici” del bilancio di previsione 2008.
Art. 85 - Misure regionali a sostegno della politica per la casa.
1. Nell’ambito della definizione di iniziative rivolte alla realizzazione di un progetto di housing sociale nel territorio veneto, con il coinvolgimento di investitori istituzionali, privati e della pubblica amministrazione, la Regione del Veneto, anche tramite Veneto Sviluppo SPA, aderisce alla costituzione di un fondo immobiliare etico da istituirsi con le fondazioni bancarie ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 “Istituzioni e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi”, rivolto alla realizzazione, recupero e/o acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente svantaggiati.
2. Al fine di contrastare i gravi effetti della crisi dovuta all’aumento dei tassi d’interesse applicati sui prestiti bancari ed assicurare il mantenimento in proprietà della prima e unica casa, in capo a soggetti impegnati nel pagamento delle rate di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva:
a) uno schema di convenzione da proporre agli istituti di credito con cui si concorda il rinvio delle azioni esecutive intraprese dagli istituti stessi e si consente al soggetto contraente di recuperare, in tempi stabiliti, l’originale andamento di solvibilità oppure la rinegoziazione del mutuo, con un prolungamento del periodo di ammortamento, riconducendo l’ammontare delle rate mensili alla capacità reddituale e patrimoniale del soggetto contraente;
b) uno schema di convenzione da proporre ai notai aventi sede in Veneto, al fine dell’ottimizzazione funzionale ed economica delle prestazioni dei medesimi per l’attuazione della presente disposizione e, più in generale, per l’eventuale trasferimento del mutuo a diverso istituto mutuante.
3. Al fine di agevolare l’acquisto o la costruzione della prima casa, ovvero il recupero della prima abitazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi su mutui, rivolti alle famiglie con figli minori a carico e alle giovani coppie residenti in Veneto.
4. Al fine di contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari con alloggio in locazione, è assegnato un cofinanziamento regionale agli interventi finanziati con fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono realizzate privilegiando gli interventi conformi alle linee guida di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”; la Giunta regionale, nella predisposizione dei bandi riferiti agli interventi di cui ai predetti commi 1 e 3, adotta i criteri e modalità attuative conseguenti.
6. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 24.500.000,00 per l’esercizio 2008 e in particolare in euro 5.500.000,00 per l’attuazione del comma 1, euro 14.000.000,00 per l’attuazione del comma 2 ed euro 5.000.000,00 per l’attuazione del comma 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2008.
7. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del comma 4 del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 “Azioni nel campo delle abitazioni” del bilancio di previsione 2008.
Art. 86 - Disposizioni in merito all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.
1. Al fine di dare attuazione alla disposizione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come successivamente modificato ed integrato, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a provvedere all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 è messo a disposizione del gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata, a partire dall’esercizio 2009, ad effettuare, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, operazioni di ricapitalizzazione della società Sistemi Territoriali SPA, per un importo massimo di euro 200.000.000,00 in venti anni (upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale”).
Art. 87 - Disposizioni in materia di revoca di agevolazioni all’imprenditoria femminile.
1. La revoca di agevolazioni in conto capitale concesse in materia di imprenditoria femminile a seguito di bandi già emanati alla data del 31 dicembre 2006, disposta per il mancato raggiungimento delle condizioni in essi previste per l’ottenimento dei contributi, determina unicamente l’applicazione del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”, così come modificato dall’articolo 47, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
Art. 88 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali” è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione annuale, nelle more dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50 per cento, calcolati sulla base di quanto attribuito a ciascun ente parco nell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.”.
2. Per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 89 - Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi del fondo FAS - programmazione 2007-2013.
1. Al fine di avviare alla effettiva realizzazione, in modo anticipato, gli interventi degli Accordi di Programma Quadro e degli altri strumenti previsti dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN), per i quali si siano concluse le fasi della progettazione preliminare o gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di appalto o di concessione, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS - Programmazione 2007-2013”.
2. Gli interventi prefinanziati ai sensi del comma 1, sono obbligatoriamente inseriti nel periodo di programmazione CIPE immediatamente successivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie consentite dal comma 537 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria statale 2008).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura finanziaria delle fasi di programmazione, progettazione, esproprio e realizzazione effettiva delle opere e dei servizi.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali” del bilancio di previsione 2008.
5. L’articolo 46 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è abrogato.
Art. 90 - Contributo all’azienda ospedaliera di Padova per la clinica di oncoematologia pediatrica.
1. La Regione del Veneto, al fine di garantire adeguati organi medici, tecnici e di supporto alle famiglie fino alla realizzazione della camera sterile già programmata dalla direzione ospedaliera è autorizzata a sostenere l’onere finanziario quantificato in euro 500.000,00 a favore della clinica di oncoematologia pediatrica presso l’azienda ospedaliera di Padova.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 91 - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di opere pubbliche. Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.
1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e per le costruzioni in zone dichiarate sismiche.” è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 44 bis - Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.
1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l’elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
2. Nel caso di presentazione di proposte relative ad interventi non compresi nell’avviso indicativo di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta l’ammissibilità della proposta ad essere realizzata con capitali privati, previo parere della competente commissione consiliare.
3. Qualora il parere della commissione consiliare di cui ai commi 1 e 2 non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale è autorizzata a procedere. Da tale termine decorrono, per gli interventi di cui al comma 2, i quattro mesi previsti dall’articolo 154 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni.
4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il ricorso ad esperti esterni all’amministrazione regionale.
5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” (capitolo n. 000040).”.
Art. 92 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche.
1. Ai fini della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche, la Regione del Veneto promuove un progetto di attivazione di un servizio organico e completo per tutti i pazienti metabolici.
2. La Giunta regionale, di concerto con le strutture competenti e con specifico riferimento all’unità complessa malattie metaboliche ereditarie presso il dipartimento di pediatria dell’azienda ospedaliera di Padova di cui alla delibera n. 479 del 3 giugno 2004 del direttore generale approva, sentita la competente commissione consiliare, un progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche con particolare riferimento allo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie nonché attività di consulenza e di assistenza rivolte al soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei pazienti del Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 93 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. La lettera c) dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni è così sostituita:
“c) l’allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve indicare:
1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;
2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;
3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti;”.
2. La lettera e) dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni è abrogata.
3. Per i fini e per le attività di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata a trasferire euro 2.000,00 alle amministrazioni provinciali per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da imputare all’upb U0034 “Servizi integrati agrofaunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 94 - Disposizioni in materia di servizio di tesoreria.
1. La legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 “Istituzione del servizio di tesoreria della Regione” come novellata dalla legge regionale 12 maggio 1998, n. 22 “Modifica della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 “Istituzione del servizio di tesoreria” ” è abrogata.
2. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è così sostituito:
“1. Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.”
Art. 95 - Riduzione dei costi della politica, abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e disposizioni transitorie.
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai sensi del comma 59 dell’articolo 3 legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).”, i contratti di assicurazione in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.
Art. 96 - Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
1. In attuazione dell’articolo 3, comma 90 lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 244/2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive.
2. In attuazione dell’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare, predispone, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010 un piano per la progressiva stabilizzazione del personale di cui al comma 1, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti.
3. In attuazione dell’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale, dopo la rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 4, è autorizzata a bandire concorsi pubblici che prevedano una riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Regione del Veneto in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso la Regione del Veneto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 3 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla rideterminazione della dotazione organica, dandone informazione alla competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1, nelle more delle procedure di stabilizzazione.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 97 - Contributo straordinario alla società sportiva Millenium Basket.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 25.000,00 alla società sportiva Padova Millenium Basket per l’attività agonistica 2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008.
Art. 98 - Intervento di restauro conservativo della cappella del Rosario della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia.
1. Al fine di restituire la piena fruibilità della cappella del Rosario, istituita nel 1575 presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia in memoria della battaglia di Lepanto del 1571, e di garantirne la conservazione, la Giunta regionale, sostiene il progetto di restauro della medesima con un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 99 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni, dopo le parole: “e offerta di lavoro” sono aggiunte le parole: “attraverso la Fondazione Portogruaro Campus”.
2. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni sono così sostituiti: “I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese sostenute.”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 100 - Contributo al Comune di Chioggia per il Teatro Astra.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di Chioggia per il completamento dei lavori di rifacimento e messa a norma del Teatro Astra.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008.
Art. 101 - Contributo straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 a favore della Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 102 - Valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
1. La Regione del Veneto promuove iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche ai fini di sviluppare un turismo culturale qualificato.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad elaborare un programma annuale di ricerca e di attività di promozione anche attivando accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 103 - Contributi straordinari per interventi infrastrutturali nel settore vinicolo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 200.000,00, negli esercizi 2008 e 2009 al Comune di Vidor (TV) per lavori di restauro e adeguamento del fabbricato Casa Falcade, sede della mostra del prosecco.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 400.000,00 negli esercizi 2008 e 2009 al Comune di Fregona (TV), per la costruzione di un edificio polivalente idoneo all’appassimento, vinificazione e promozione del Torchiato d.o.c. di Fregona.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 104 - Azioni regionali a favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della voce.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 100.000,00, con le modalità previste dall’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni, al fine di sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale di persone non udenti.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 100.000,00 alla Scuola Triveneta Cani Guida per non vedenti, al fine di sostenere le attività sociali.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto - ONLUS - di Feltre, al fine di sostenere la notevole attività sociale a favore della disabilità della voce e garantire la continuità del servizio, anche con l’aggiornamento delle nuove tecnologie, richiesto sul territorio regionale, nazionale e all’estero.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane” del bilancio di previsione 2008.
Art. 105 - Interventi per favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione di siti di interesse paesaggistico regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare la realizzazione di opere ed interventi pubblici che risultano significativi sotto il profilo della qualificazione di siti di particolare interesse paesaggistico o caratterizzati da esigenze di riordino funzionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008-2009 ed in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 106 - Interventi regionali per la sicurezza presso i pronto soccorso ospedalieri.
1. La Regione assegna contributi alle aziende ULSS e ospedaliere che stipulano apposite convenzioni, per attività di sorveglianza presso i pronto soccorso ospedalieri, con istituti di vigilanza privata, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del codice sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”, del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 107 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” è rideterminato al 30 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31 dicembre 2008.
Art. 108 - Programma straordinario di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati in Veneto.
1. Nelle more di attuazione del piano del settore agricolo (PSAGR), la Giunta regionale approva un programma straordinario di intervento inteso a fornire e migliorare l’adeguamento delle imprese zootecniche del Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle strutture di allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 109 - Contributi per spese di riscaldamento domestico a favore dei cittadini dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.
1. La Regione del Veneto intende contribuire alle spese di riscaldamento sostenute dai singoli cittadini e/o da nuclei familiari residenti nei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, come individuati dall’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale”.
2. I beneficiari dei contributi sono individuati dai comuni fra soggetti che non sono titolari di un reddito annuo imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 19.100,00 qualora vivano da soli, ovvero appartengono a un nucleo familiare che dispone di un reddito annuo complessivo non superiore a euro 39.100,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare per gli anni successivi i tetti di reddito indicati al comma 2.
4. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la stagione invernale 2008-2009, nella misura massima di euro 400,00 per ogni soggetto o nucleo famigliare come definiti dai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 110 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modificazioni, le parole: “di una volta” sono sostituite dalle parole : “del cinque per cento” (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modificazioni, dopo le parole: “progetto ammesso all’intervento” sono aggiunte le parole: “secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5”.
3. Il comma 6 bis dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)” come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è abrogato.
Art. 111 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO