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Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008)

Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale

Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008)

PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE (1)

Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l’informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:
a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
b) riconosce l’assunzione di responsabilità, l’impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
c) garantisce e promuove l’esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
Art. 2 - Finalità e ambito di intervento.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:
a) sviluppare ed esprimere l’autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l’ambiente e della nonviolenza;
c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all’impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l’autonomia della persona dalla famiglia d’origine ad una nuova realtà familiare.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:
a) tempo libero e sport;
b) informazione;
c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
d) promozione delle pari opportunità;
e) volontariato e servizio civile volontario;
f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
g) orientamento scolastico e lavorativo;
h) accesso al mercato del lavoro;
i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;
j) partecipazione culturale;
k) promozione della creatività e della produzione artistica.
3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.
Art. 3 - Programmazione triennale regionale.
1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e al piano socio-sanitario regionale di cui all’ articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, individua in particolare:
a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;
b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
d) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
e) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
g) le modalità per il monitoraggio del programma.
2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.
3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all’ articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all’articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all’ articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
4. Il Programma triennale mantiene validità fino all’entrata in vigore del successivo Programma triennale.
5. Successivamente all’approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).
Art. 4 - Attività regionale di coordinamento e attuazione.
1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all’articolo 3, definisce le linee guida per:
a) il coordinamento regionale dei servizi denominati “Informagiovani”, qualora istituiti;
b) il coordinamento per l’attuazione delle politiche giovanili all’interno dei piani di zona di cui all’ articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ;
c) l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell’attività dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell’associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l’eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l’opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.
5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;
b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l’efficacia;
d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
e) predispone azioni volte a valutare l’impatto della presente legge regionale.
Art. 5 - Comitato regionale per le politiche giovanili.
1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell’articolo 3:
a) coordina gli interventi di cui all’articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
c) favorisce l’integrazione tra settori dell’attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 6 - Programmazione dei comuni e delle comunità montane.
1. Nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all’ articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , adeguati al programma triennale ai sensi dell’articolo 3, comma 5.
Art. 7 - Forum regionale dei giovani.
1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all’articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l’elaborazione del programma triennale di cui all’articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Fino all’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 9 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 “Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e dall’articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
Art. 10 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:
a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.


Note

( 1) Vedi anche quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008) – Testo storico

PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l’informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:
a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
b) riconosce l’assunzione di responsabilità, l’impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
c) garantisce e promuove l’esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
Art. 2 - Finalità e ambito di intervento.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:
a) sviluppare ed esprimere l’autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l’ambiente e della nonviolenza;
c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all’impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l’autonomia della persona dalla famiglia d’origine ad una nuova realtà familiare.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:
a) tempo libero e sport;
b) informazione;
c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
d) promozione delle pari opportunità;
e) volontariato e servizio civile volontario;
f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
g) orientamento scolastico e lavorativo;
h) accesso al mercato del lavoro;
i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;
j) partecipazione culturale;
k) promozione della creatività e della produzione artistica.
3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.
Art. 3 - Programmazione triennale regionale.
1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” e al piano socio-sanitario regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, individua in particolare:
a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;
b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
d) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
e) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
g) le modalità per il monitoraggio del programma.
2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.
3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all’articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
4. Il Programma triennale mantiene validità fino all’entrata in vigore del successivo Programma triennale.
5. Successivamente all’approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).
Art. 4 - Attività regionale di coordinamento e attuazione.
1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all’articolo 3, definisce le linee guida per:
a) il coordinamento regionale dei servizi denominati “Informagiovani”, qualora istituiti;
b) il coordinamento per l’attuazione delle politiche giovanili all’interno dei piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ;
c) l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell’attività dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell’associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l’eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l’opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.
5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;
b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l’efficacia;
d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
e) predispone azioni volte a valutare l’impatto della presente legge regionale.
Art. 5 - Comitato regionale per le politiche giovanili.
1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell’articolo 3:
a) coordina gli interventi di cui all’articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;
b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
c) favorisce l’integrazione tra settori dell’attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 6 - Programmazione dei comuni e delle comunità montane.
1. Nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , adeguati al programma triennale ai sensi dell’articolo 3, comma 5.
Art. 7 - Forum regionale dei giovani.
1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all’articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l’elaborazione del programma triennale di cui all’articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Fino all’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 9 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 “Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani” e dall’articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
Art. 10 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:
a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.


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