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Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008)

Interventi per la tutela e valorizzazione della produzione di rose tipiche e di qualità.

Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008)

INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ROSE TIPICHE E DI QUALITÀ

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, promuove iniziative di valorizzazione della produzione delle rose tipiche e di qualità, in quanto patrimonio della cultura e dei produttori e a tutela dei consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli per la produzione delle rose tipiche e di qualità da ammettere al marchio di qualità a carattere collettivo, di seguito denominato “marchio”, di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.
Art. 3 - Disciplinare di produzione.
1. Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 2 deve prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’ articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.
2. Il disciplinare di produzione e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.
Art. 4 - Uso del marchio.
1. La gestione del marchio, ivi compreso il rilascio della licenza d’uso, è affidata alla Giunta regionale del Veneto.
2. La concessione del marchio è data per le rose tipiche e di qualità che, per sistema di produzione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono da altre rose e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.
3. Il controllo dell’uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari a organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 nonché autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine ai sensi dell’articolo 10 del regolamento CE n. 510/06.
Art. 5 - Licenziatari.
1. La Giunta regionale del Veneto:
a) concede a titolo gratuito, la licenza d’uso del marchio per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese florovivaistiche, individuali o collettive;
b) definisce le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso del marchio e lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la regione e i soggetti cui è concesso in uso il marchio.
2. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia.
Art. 6 - Tutela ed etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.” e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’articolo 7.
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”.
Art. 7 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della presente legge.
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure, anche avvalendosi del nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario.
Art. 8 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione dei prodotti a marchio nonché il marchio stesso, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;
c) concorre alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dal comma 3 dell’articolo 4 da parte dei soggetti terzi indipendenti.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ogni esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb 0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”.
Art. 10 - Esenzione dall’obbligo di notifica e parere comunitario di compatibilità.
1. Il regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 è esentato dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.
2. Gli altri benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008) – Testo storico

INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ROSE TIPICHE E DI QUALITÀ

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, promuove iniziative di valorizzazione della produzione delle rose tipiche e di qualità, in quanto patrimonio della cultura e dei produttori e a tutela dei consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli per la produzione delle rose tipiche e di qualità da ammettere al marchio di qualità a carattere collettivo, di seguito denominato “marchio”, di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.
Art. 3 - Disciplinare di produzione.
1. Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 2 deve prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.
2. Il disciplinare di produzione e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.
Art. 4 - Uso del marchio.
1. La gestione del marchio, ivi compreso il rilascio della licenza d’uso, è affidata alla Giunta regionale del Veneto.
2. La concessione del marchio è data per le rose tipiche e di qualità che, per sistema di produzione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono da altre rose e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.
3. Il controllo dell’uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari a organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 nonché autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine ai sensi dell’articolo 10 del regolamento CE n. 510/06.
Art. 5 - Licenziatari.
1. La Giunta regionale del Veneto:
a) concede a titolo gratuito, la licenza d’uso del marchio per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese florovivaistiche, individuali o collettive;
b) definisce le modalità di presentazione delle domande di concessione dell’uso del marchio e lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la regione e i soggetti cui è concesso in uso il marchio.
2. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui all’articolo 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia.
Art. 6 - Tutela ed etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.” e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’articolo 7.
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”.
Art. 7 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della presente legge.
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure, anche avvalendosi del nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario.
Art. 8 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione dei prodotti a marchio nonché il marchio stesso, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;
c) concorre alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dal comma 3 dell’articolo 4 da parte dei soggetti terzi indipendenti.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ogni esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb 0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”.
Art. 10 - Esenzione dall’obbligo di notifica e parere comunitario di compatibilità.
1. Il regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 è esentato dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.
2. Gli altri benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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