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Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22 (BUR n. 101/2008)

Modifiche all'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e conseguente inserimento dei Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco all’interno dell’Ulss n. 16.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22 (BUR n. 101/2008) (Novellazione)

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56 “NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517” E CONSEGUENTE INSERIMENTO DEI COMUNI DI ARZERGRANDE, BRUGINE, CODEVIGO, CORREZZOLA, LEGNARO, PIOVE DI SACCO, POLVERARA, PONTELONGO, S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO ALL’INTERNO DELL’ULSS N. 16


Vedi modifiche ed integrazioni apportate ad allegato A in relazione agli ambiti territoriali delle ULSS n. 14 e n. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , per decorrenza delle modifiche vedi art. 3 recante norma transitoria in banca dati delle leggi a testo storico.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 22/2008
S O M M A R I O
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22 (BUR n. 101/2008) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56 “NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517” E CONSEGUENTE INSERIMENTO DEI COMUNI DI ARZERGRANDE, BRUGINE, CODEVIGO, CORREZZOLA, LEGNARO, PIOVE DI SACCO, POLVERARA, PONTELONGO, S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO ALL’INTERNO DELL’ULSS N. 16

Art. 1 - Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 14 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. L’ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 14, descritto nell’allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, é così modificato:
"Unità locale socio-sanitaria n. 14
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 14:
Cavarzere
Chioggia
Cona”.
Art. 2 - Modifica dell'ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria n. 16 di cui all’allegato A) dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. L’ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria n. 16, così come descritto nell'allegato A) di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , é così modificato:
"Unità locale socio-sanitaria n. 16
Comuni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria n. 16:
Abano Terme
Albignasego
Arzergrande
Brugine
Cadoneghe
Casalserugo
Cervarese Santa Croce
Codevigo
Correzzola
Legnaro
Limena
Maserà di Padova
Mestrino
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Padova
Piove di Sacco
Polverara
Pontelongo
Ponte S. Nicolò
Rovolon
Rubano
Saccolongo
Saonara
S. Angelo di Piove di Sacco
Selvazzano Dentro
Teolo
Torreglia
Veggiano”.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998”, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinata alla preventiva approvazione delle relative schede di dotazione ospedaliera secondo la normativa vigente, garantendo agli ospedali di Chioggia e Piove di Sacco la qualifica per acuti ed il mantenimento per entrambi dei servizi, anche a scavalco, resi alla data odierna, adeguatamente implementati.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno in ogni caso efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione delle schede di dotazione ospedaliera da parte dalla Giunta regionale.


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