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Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 (BUR n. 107/2008)

Modifica dellalegge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura””

Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 (BUR n. 107/2008) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1997, n. 35 “ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE “VENETO AGRICOLTURA” ”


Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni aapportate alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 23 (BUR n. 107/2008) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1997, n. 35 “ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE “VENETO AGRICOLTURA” ”

Art. 1 – Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”.
Art. 2 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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