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Legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 (BUR n. 54/2008)

Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”, dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni”.

Legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 (BUR n. 54/2008)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 22 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI PERSONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI”, DELL’ARTICOLO 96 DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2008, n. 1 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008” E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1 “ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”. (1)

[Art. 1 - Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
1. La parola “personale precario del servizio sanitario” di cui all’ articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.” devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.] ( 2)
Art. 2 - Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , così come inserito dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
1. All’ articolo 8, comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.
Art. 3 - Integrazione all’articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
1. All’ articolo 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.
Art. 4 - Interpretazione autentica dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
[1. Le disposizioni dell’ articolo 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita procedure selettiva riservata.] ( 3)
[2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva.] ( 4)
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all’ articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e all’ articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento l’amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno.
[4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.] ( 5)
Art. 5 - Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 49/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2008), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 e dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4. L’articolo 1 è stato ritenuto dal Governo contrastante con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonchè contrastante con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; l’articolo 4, commi 1, 2 e 4, è stato ritenuto dal Governo contrastante con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione, che stabiliscono l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato. Con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 46/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 e dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4, in quanto introducono deroghe al principio costituzionale del pubblico concorso, non giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, in violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione. La Corte ha ritenuto assorbita la residua censura relativa alla violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, riferita all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

( 2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1.
( 3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’articolo 4.
( 4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 4.
( 5) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2009), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’articolo 4.


SOMMARIO
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 (BUR n. 54/2008) – Testo storico

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 22 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI PERSONALE, AFFARI ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI”, DELL’ARTICOLO 96 DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2008, n. 1 “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008” E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, n. 1 “ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”. (1)

Art. 1 - Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
1. La parola “personale precario del servizio sanitario” di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.” devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.
Art. 2 - Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , così come inserito dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
1. All’articolo 8, comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.
Art. 3 - Integrazione all’articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
1. All’articolo 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.
Art. 4 - Interpretazione autentica dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
1. Le disposizioni dell’articolo 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita procedure selettiva riservata.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva.
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e all’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento l’amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno.
4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.
Art. 5 - Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 49/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2008), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 e dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4. L’articolo 1 è stato ritenuto dal Governo contrastante con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonchè contrastante con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; l’articolo 4, commi 1, 2 e 4, è stato ritenuto dal Governo contrastante con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione, che stabiliscono l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato. Con sentenza n. 293/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 46/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 e dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4, in quanto introducono deroghe al principio costituzionale del pubblico concorso, non giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, in violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione. La Corte ha ritenuto assorbita la residua censura relativa alla violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, riferita all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


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