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Legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 (BUR n. 45/2009)
Modifiche allalegge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
Sommario
“Legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 (BUR n. 45/2009) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2001, n. 29 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 .
SOMMARIO
- Legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 (BUR n. 45/2009) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2001, n. 29 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI”
Sommario
“Legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 (BUR n. 45/2009) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2001, n. 29 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .”.
“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .”.
Art. 2 - Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del comma 1 bis dell’articolo 8 della
legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 , come introdotte dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di nomina di amministratori e sindaci nella società costituita ai sensi della legge medesima non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 maggio 2009, n. 13 (BUR n. 45/2009) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2001, n. 29 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI”