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Legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 (BUR n. 63/2009)

Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario

Legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 (BUR n. 63/2009) (Abrogata)

NORME IN MATERIA DI GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SANITARIO (1)


Legge abrogata da comma 1, articolo 18, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 . Il comma 2 ha disposto che deve intendersi fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.


Note

( 1) La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 87/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 46/2009), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2 e 3 e delle disposizioni con essi inscindibilmente connesse, per violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 178/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 20/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza di tutte le questioni promosse, individuando la materia in cui ricadono le norme impugnate nella “tutela della salute”, attribuita alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.


SOMMARIO
Legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 (BUR n. 63/2009) – Testo storico

NORME IN MATERIA DI GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO SANITARIO (1)

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere gli operatori sanitari e migliorare il rapporto di fiducia con il servizio sanitario regionale, promuove l’utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell’erogazione di prestazioni sanitarie.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone l’utilizzo da parte dei cittadini .
3. In un’ottica di qualità e di miglioramento continuo del servizio sanitario regionale viene, altresì, riconosciuta con la presente legge l’importanza della formazione del personale sanitario, volta al rafforzamento della cultura della gestione del rischio clinico, nonché della prevenzione degli eventi dannosi anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e gli standard qualitativi delle cure in ambito sanitario .
Art. 2 - Commissione conciliativa regionale.
1. È istituita la Commissione conciliativa regionale, di seguito denominata Commissione, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed ospedaliere nonché dalle strutture private provvisoriamente accreditate, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, di seguito denominate strutture private provvisoriamente accreditate.
2. La Commissione è competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall’omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale per la durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
4. La Commissione è composta da:
a) un magistrato a riposo, con funzioni di Presidente;
b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;
c) un avvocato con documentata esperienza in materia di responsabilità medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni all’Albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.
5. La Commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di uno o più medici con competenza clinica nella specifica branca nel cui ambito rientra la vicenda in discussione scegliendoli da un apposito elenco di specialisti, proposto dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri, e purché gli stessi non risultino dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonché delle strutture private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia.
6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di assenza o impedimento, con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, lettere a), b) e c), un componente supplente.
7. I componenti della Commissione di cui al comma 4, lettere b) e c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonché delle strutture private provvisoriamente accreditate della Regione del Veneto.
8. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi, anche su richiesta delle parti:
a) se hanno interesse nella controversia;
b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;
c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se, inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella controversia.
9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono richiedere al presidente della Commissione l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il presidente della Commissione, la stessa è chiesta alla Giunta regionale.
10. Nelle ipotesi di astensione di cui ai commi 8 e 9, le funzioni sono esercitate dai componenti supplenti; qualora anche questi ultimi incorrano in una ipotesi di astensione la Giunta regionale nomina, per la specifica controversia, il componente di commissione con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, lettere a), b) e c).
11. La Commissione, in casi particolarmente complessi, può acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione del Veneto.
12. Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS ed ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono tenute ad assicurare la massima collaborazione alla Commissione fornendo informazioni e documentazioni nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
13. La Commissione formula per iscritto una proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di transazione stragiudiziale.
14. La Giunta regionale, in relazione al numero di richieste di procedure conciliative ed al fine di agevolare gli utenti e di contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, può prevedere, sentita la competente commissione consiliare, la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della Commissione, definendone composizione e modalità di funzionamento.
Art. 3 - Attività della Commissione.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l’organizzazione della Commissione, il procedimento davanti alla stessa, i criteri e le modalità di presentazione delle domande nonché l’indennità spettante ai componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all’articolo 2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale da assegnare alla Commissione per l’espletamento delle sue funzioni.
2. Il procedimento davanti alla Commissione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della non obbligatorietà del procedimento conciliativo;
b) previsione della volontarietà del procedimento davanti alla Commissione e consenso di tutte le parti necessarie di cui all’articolo 4, comma 1;
c) gratuità del procedimento davanti alla Commissione, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4;
d) previsione della non vincolatività della decisione della Commissione, lasciando quindi alle parti la facoltà di adire successivamente l’autorità giudiziaria;
e) garanzia dell’imparzialità nel procedimento;
f) adeguata rappresentatività delle parti e delle categorie interessate;
g) celerità del procedimento, compatibilmente alla complessità e delicatezza della controversia, che deve comunque concludersi entro centottanta giorni dall’avvio;
h) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile;
i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase.
3. Il procedimento davanti alla Commissione non è un procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 4 - Parti.
1. Sono parti necessarie nel procedimento davanti alla Commissione:
a) il paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi che designano un comune procuratore;
b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso oggetto del procedimento;
c) l’ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b).
2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate nonché quelle dei sanitari, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla Commissione.
3. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura, nonché invitare a partecipare al procedimento rappresentanti di associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell’ambito sanitario o socio–sanitario e della tutela del malato.
4. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.
Art. 5 - Monitoraggio dell’attività conciliativa.
1. La Commissione redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto dell’attività svolta indicando in particolare:
a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusisi con l’accordo delle parti e la entità complessiva dei risarcimenti pattuiti;
b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati;
c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonché le strutture private provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi;
d) le tipologie di eventi in base ai quali è stata attivata la procedura conciliativa;
e) le unità operative interessate dagli eventi di cui alla lettera d).
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 è inviato alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria”, alle aziende ULSS ed ospedaliere, nonché alle strutture private provvisoriamente accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e le strutture private provvisoriamente accreditate interessate dai procedimenti conciliativi, nel prenderne atto, propongono alla Giunta regionale eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della prevenzione degli eventi dannosi e della formazione del proprio personale.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una puntuale relazione evidenziando, anche in conformità alla programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate per contenere l’incidenza del rischio clinico. Il rapporto e la relazione della Giunta regionale sono pubblicati, a cura della medesima, sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nel corso dell’anno di riferimento.
Art. 6 - Fondo regionale.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i rischi sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione stragiudiziale delle controversie sanitarie nei termini e con le modalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un progetto che vede coinvolti la Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie assicurative, finalizzato alla creazione di un fondo regionale per risarcire i danni da responsabilità civile compresi tra euro 1.500,00 ed euro 500.000,00, prevedendo, altresì, per danni superiori o ad esaurimento del fondo, la copertura mediante apposita polizza assicurativa.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, quantificati in euro 120.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 60.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, quantificati in euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.


Note

( 1) Con sentenza n. 178/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 20/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2 e 3 promosse dal Governo in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.


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