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Legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 (BUR n. 65/2009)

Modifiche allalegge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 (BUR n. 65/2009) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 23 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE” E ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56 “NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 (BUR n. 65/2009) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, n. 23 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE” E ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56 “NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 “RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA”, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
1. All’articolo 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell’attività svolta dai servizi dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.
2. Il comma 3, dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:
“3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.”.
Art. 3 - Introduzione dell’articolo 13 bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”, di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 13 bis - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 4 bis - Aziende ospedaliero-universitarie integrate.
1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modificazioni possono essere costituite Aziende ospedaliero-universitarie integrate.
2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d’intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica sul BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.”.”.
2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati già sottoscritti i protocolli attuativi di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l’adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell’upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”, ai sensi del comma 4, dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 .


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