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Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2 (BUR n. 6-1/2009)

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011

Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2 (BUR n. 6-1/2009) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 2009-2011

Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 21.018.248.268,51 in termini di competenza e in euro 31.247.530.357,69 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2009.
3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’ articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 2
1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, con i prospetti allegati di cui all' articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2009 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.
Articolo 4
1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2009 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2008, per l'ammontare di euro 300.000.000,00.
2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l’elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato.
Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l’anno 2009 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.534.481.447,00 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell' articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 623.637.475,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;
b) per euro 910.843.972,00 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 112.681.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199).
Articolo 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2009, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Sul fronte dei limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2009, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’ articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.
3. Per accelerare l’impiego delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Allegato richiamato all’articolo 4, comma 2, che incidono sulla determinazione dei limiti fissati dalla normativa statale in materia di “Patto di stabilità interno”, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento delle suddette risorse vincolate deve essere impegnato.
4. In attuazione a quanto previsto dal comma 3, nella realizzazione delle procedure di spesa deve essere data priorità all’utilizzo delle risorse vincolate rispetto ad analoghe linee di spesa a finanziamento regionale.
5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4.
Articolo 7
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli n. 100036/E e n. 100092/U).
Articolo 8
1. A norma dell' articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2 (BUR n. 6-1/2009) (Bilancio) – Testo storico

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 2009-2011

Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 21.018.248.268,51 in termini di competenza e in euro 31.247.530.357,69 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2009.
3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 2
1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2009 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.
Articolo 4
1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2009 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2008, per l'ammontare di euro 300.000.000,00.
2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l’elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato.
Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l’anno 2009 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.534.481.447,00 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 623.637.475,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di contabilità;
b) per euro 910.843.972,00 nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 112.681.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199).
Articolo 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2009, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Sul fronte dei limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2009, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.
3. Per accelerare l’impiego delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Allegato richiamato all’articolo 4, comma 2, che incidono sulla determinazione dei limiti fissati dalla normativa statale in materia di “Patto di stabilità interno”, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento delle suddette risorse vincolate deve essere impegnato.
4. In attuazione a quanto previsto dal comma 3, nella realizzazione delle procedure di spesa deve essere data priorità all’utilizzo delle risorse vincolate rispetto ad analoghe linee di spesa a finanziamento regionale.
5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4.
Articolo 7
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli n. 100036/E e n. 100092/U).
Articolo 8
1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO