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Legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 (BUR n. 80/2009)
Istituzione del registro comunale per la cremazione
Sommario
“Legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 (BUR n. 80/2009) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE
Legge abrogata dall’articolo 55, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
SOMMARIO
- Legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 (BUR n. 80/2009) (Abrogata)
- ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE
Sommario
“Legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 (BUR n. 80/2009) - Testo storico”
ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE
Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge, la Regione del Veneto dà attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
Art. 2 - Espressione di volontà.
1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
Art. 3 - Registro per la cremazione.
1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.
Art. 4 - Disposizione finale.
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui al comma 1 dell’articolo 3, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.
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