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Legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009)

Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.

Legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA MUSICA GIOVANILE (1)

[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.
Art. 2 - Interventi regionali per la musica giovanile.
1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:
a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle Università degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;
c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011. ]



Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.


SOMMARIO
Legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009) – Testo storico

INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA MUSICA GIOVANILE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.
Art. 2 - Interventi regionali per la musica giovanile.
1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:
a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle Università degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;
c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.



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