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Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (BUR n. 21/2010)

Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale

Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (BUR n. 21/2010)

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.
Art. 2 - Interventi.
1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:
a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell’età evolutiva;
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.
Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.
1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l’infanzia e adolescenza di personale qualificato.
2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce delle persone con DSA e all’attivazione di percorsi individualizzati di recupero.
3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.
4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.
5. Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA. ( 1)
Art. 4 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.
1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.
2. La Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
Art. 5 - Attività lavorativa e sociale.
1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.
Art. 6 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.
1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all’articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all’opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
Art. 7 - Contributi.
1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 500.000,00, di cui euro 150.000,00 finalizzati al funzionamento del centro di cui al comma 5 dell’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013. ( 2)
Art. 9 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
1. La disciplina di cui all’ articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il triennio 2010-2012”.



Note

( 1) Comma così modificato da articolo 18, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona” con le parole “Presso l’Azienda ULSS n. 20 di Verona”.
( 2) Articolo così sostituito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (BUR n. 21/2010) – Testo storico

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’individuo, arrivando spesso a compromettere l’equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con DSA.
Art. 2 - Interventi.
1. La Regione promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:
a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possano utilmente realizzare la loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
d) permettere una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell’età evolutiva;
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi idonei per le persone con DSA;
f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l’apprendimento e il pieno sviluppo della persona con DSA.
Art. 3 - Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.
1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l’infanzia e adolescenza di personale qualificato.
2. La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce delle persone con DSA e all’attivazione di percorsi individualizzati di recupero.
3. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni.
4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.
5. Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona è individuato il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA.
Art. 4 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e nelle famiglie.
1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA nonché dei familiari che assistono le persone con DSA.
2. La Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, con le università del Veneto e con le aziende ULSS, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi del Veneto e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
Art. 5 - Attività lavorativa e sociale.
1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso, alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA.
Art. 6 - Campagne di informazione e sensibilizzazione.
1. La Giunta regionale, attraverso il centro regionale di cui all’articolo 3, programma campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA rivolte all’opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
Art. 7 - Contributi.
1. La Giunta regionale, previa definizione di modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroga alle aziende ULSS e agli enti locali contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli da 1 a 7, quantificati in euro 500.000,00 a decorrere dall’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 9 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
1. La disciplina di cui all’articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il triennio 2010-2012”.



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