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Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 (BUR n. 65/2010)

Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto

Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 (BUR n. 65/2010)

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO E DI VIGILANZA PER IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO VENETO

Art. 1 - Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV), sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e sugli enti pubblici e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario, per mezzo di una apposita struttura ispettiva. ( 1)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.
3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.
Art. 2 - Attività e compiti.
1. Alla struttura ispettiva competono funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, nei confronti dei soggetti previsti dall’articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. ( 2)
3. L’attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.
4. L’attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.
5. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.
6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.
7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell’attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.
Art. 3 - Assetto organizzativo.
1. La responsabilità della struttura ispettiva è affidata ad un dirigente regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” e successive modificazioni; l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, provvede alla determinazione della dotazione organica e all’assegnazione della sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa.
Art. 4 - Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.
1. Nell’espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l’esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:
a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;
b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;
c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell’attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni ( 3) .
2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all’attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.
3 bis. I soggetti delle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, ( 4) che non adempiono o adempiono in modo parziale e/o difforme all’obbligo di cui al comma 3, sono soggetti, previa formale diffida ad adempiere, ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell’ultimo anno; in caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione; l’applicazione delle sanzioni è di competenza dell’Azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. ( 5)
3 ter. Per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale ( 6) l’inadempimento o l’adempimento parziale o difforme all’obbligo di cui al comma 3 costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 . ( 7)
4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.
Art. 5 - Regolamento. (8)
1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.
Art. 6 - Abrogazioni e modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” e l’ articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 “Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare”;
b) il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7;
c) il comma 5 dell’ articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” le parole “in materia ispettiva o” sono soppresse.
Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti compatibili il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”. ( 9)
2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” e successive modificazioni, nonché il personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la convenzione, già in essere tra la Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale della Guardia di Finanza.
Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.






Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 , che ha aggiunto dopo le parole “e sugli enti pubblici” le parole “e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e socio-sanitario” e ha soppresso le parole “afferenti il settore sociale”; in precedenza modificato da art. 11 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 22 che ha aggiunto le parole “, sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” dopo le parole “(IOV)”.
( 2) Commi 1 e 2 sostituiti da comma 1 art. 3 legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 .
( 3) La legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 , istitutiva dell’Agenzia regionale socio sanitaria (ARSS) è stata abrogata dall’art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 ; per l’esercizio delle funzioni attribuite all’ARSS vedi gli artt. 4 bis e 4 ter della medesima legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 .
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 16 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “I soggetti così come individuati all’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , ad esclusione dei direttori generali delle Aziende ULSS” con le parole: “I soggetti delle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”.
( 5) Comma inserito da comma 2 art. 12 legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 .
( 6) Comma modificato da comma 2 art. 16 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “Per i direttori generali delle Aziende ULSS” con le parole: “Per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”.
( 7) Comma inserito da comma 2 art. 12 legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 .
( 8) Si tratta del regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 “Disciplina dell’attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto (articolo 5, legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 )”.
( 9) Il regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 “Disciplina dell’attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto (articolo 5, legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 )” è entrato in vigore il 15 giugno 2011.


SOMMARIO
Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 (BUR n. 65/2010) – Testo storico

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO E DI VIGILANZA PER IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO VENETO

Art. 1 - Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.
3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.
Art. 2 - Attività e compiti.
1. L’attività ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, si esercita con riguardo ai settori regionali sanitario e sociale. Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di secondo grado, che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.
3. L’attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.
4. L’attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.
5. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.
6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.
7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell’attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.
Art. 3 - Assetto organizzativo.
1. La responsabilità della struttura ispettiva è affidata ad un dirigente regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” e successive modificazioni; l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, provvede alla determinazione della dotazione organica e all’assegnazione della sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa.
Art. 4 - Modalità di esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.
1. Nell’espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l’esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:
a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;
b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;
c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell’attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.
2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all’attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.
4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.
Art. 5 - Regolamento.
1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con regolamento.
Art. 6 - Abrogazioni e modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” e l’articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 “Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare”;
b) il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7;
c) il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” le parole “in materia ispettiva o” sono soppresse.
Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti compatibili il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )”.
2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto” e successive modificazioni, nonché il personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la convenzione, già in essere tra la Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale della Guardia di Finanza.
Art. 8 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.






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