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Legge regionale 8 novembre 2010, n. 24 (BUR n. 84/2010)

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni

Legge regionale 8 novembre 2010, n. 24 (BUR n. 84/2010) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, n. 2 “NUOVO ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 24/2010
S O M M A R I O
Legge regionale 8 novembre 2010, n. 24 (BUR n. 84/2010) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, n. 2 “NUOVO ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. L’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Esercizio stabile o temporaneo della professione.
1. L’esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente;
b) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale di cui all’articolo 6.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. L’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 - Albo professionale regionale dei maestri di sci.
1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai singoli maestri.
2. I maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale devono essere iscritti all’albo professionale dei maestri di sci della Regione del Veneto, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 4.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “previa presentazione di un certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall’ULSS del comune di residenza o dimora o domicilio” sono sostituite dalle seguenti: “previo possesso dell’ idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui agli articoli 5 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 4 e 9”.
3. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “per periodi non superiori a trenta giorni nell’arco della stagione, anche non consecutivi,” sono soppresse.
Art. 6 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. L’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Maestri di sci di altri stati.
1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, previo riconoscimento della formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.
2. I maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
3. Ai maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto legislativo 9 marzo 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività .
4. Ai maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. I maestri comunicano, altresì, al Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 12 le aree sciistiche nelle quali intendono esercitare la professione ed il periodo di attività, nonché gli estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile valida nel territorio italiano.”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 le parole: “ dettate dagli articoli 4 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “dettate dagli articoli 5 e 14”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 22 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.
Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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